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Definizioni13 min di lettura

Franchigia e scoperto: due clausole che non sono sinonimi

Franchigia e scoperto non sono sinonimi: la prima detrae un importo fisso in euro, la seconda una percentuale del danno. Come distinguerle in liquidazione.

Indice · 15 sezioni

Nel lessico corrente della liquidazione danni franchigia e scoperto vengono usati come se fossero intercambiabili, ma descrivono due meccanismi contrattuali distinti, con formule di calcolo diverse, con effetti economici diversi e con una diversa distribuzione del rischio fra assicurato e assicuratore. Una perizia che scrive «franchigia del 10%» o «scoperto di 500 euro» non ha semplicemente usato un termine improprio: ha confuso due clausole e ha esposto l'indennizzo proposto a una contestazione fondata.

La distinzione non è nominalistica. Su un danno di 10.000 euro una franchigia fissa di 500 euro e uno scoperto del 10% con minimo 300 euro e massimo 2.000 euro producono indennizzi che differiscono di 500 euro — il 5% del danno — senza che cambi né il contratto né il sinistro. Chi lavora in rami industriali, trasporti, RC professionale o multirischio impresa incontra la combinazione dei due meccanismi ogni settimana, ed è proprio la combinazione, non il singolo istituto, a generare gli errori ricorrenti nella fase di quantificazione.

Il fondamento indennitario comune

Franchigia e scoperto sono clausole di limitazione dell'indennizzo, non di esclusione del rischio. Muovono entrambe dal medesimo perimetro legale: l'assicuratore si obbliga a rivalere l'assicurato del danno subito entro il valore della cosa assicurata al tempo del sinistro1. La norma di cornice è l'art. 1882 C.C., che definisce il contratto di assicurazione come contratto indennitario; la norma che fissa il tetto economico è l'art. 1905 C.C., che vincola l'indennizzo al valore effettivo del bene assicurato2.

In questa cornice, franchigia e scoperto operano sul lato della scomposizione del danno liquidabile. Non toccano il perimetro del rischio coperto — che resta definito dalle clausole di oggetto e di esclusione — ma dichiarano ex ante quale quota del danno resta in capo all'assicurato in ogni sinistro. La loro funzione è triplice: prezzare meno i sinistri di bassa entità, responsabilizzare l'assicurato su comportamenti di prevenzione, evitare il costo gestionale di pratiche di piccolo valore.

La franchigia e lo scoperto non riducono il rischio assicurato: ridistribuiscono la quota di danno che l'assicuratore paga e quella che l'assicurato trattiene a proprio carico.

Cos'è la franchigia

La franchigia è un importo fisso, espresso in euro (o nella valuta di polizza), che l'assicuratore detrae dall'indennizzo a prescindere dall'entità del danno. È una grandezza assoluta, non proporzionale, e produce effetti stabili: la stessa franchigia di 500 euro incide per il 5% su un danno di 10.000 euro e per lo 0,5% su un danno di 100.000 euro. Al crescere del danno la franchigia si diluisce, e questa diluizione è il suo tratto economico caratteristico.

La franchigia può assumere due configurazioni tecniche che non sono equivalenti e che il perito deve distinguere già in fase di lettura del contratto.

Franchigia assoluta

La franchigia assoluta (o fissa) si detrae sempre dall'indennizzo, qualunque sia l'ammontare del danno. Se il danno è inferiore alla franchigia nulla è dovuto; se il danno la supera, l'indennizzo è pari al danno meno la franchigia.

Indennizzo = max(0, Danno − Franchigia)

È la configurazione più diffusa nelle polizze italiane, perché offre certezza contabile all'assicuratore e trasferisce sull'assicurato la gestione dei sinistri di piccola entità. Su un danno di 10.000 euro con franchigia assoluta di 500 euro l'indennizzo è di 9.500 euro, sempre e comunque.

Franchigia relativa

La franchigia relativa (o semplice, o «a primo rischio» in alcune formulazioni) opera come soglia di attivazione: se il danno è inferiore alla franchigia non è dovuto nulla; se il danno la supera, l'indennizzo è pagato per intero, senza detrazione. È la logica della franchigia «tutto o niente».

Indennizzo = 0 se Danno ≤ Franchigia; Indennizzo = Danno se Danno > Franchigia

La franchigia relativa è meno frequente nei rami elementari moderni e sopravvive soprattutto in polizze specialistiche o in clausole storiche. La sua lettura richiede attenzione perché la sostanza economica è radicalmente diversa: un danno di 501 euro con franchigia relativa di 500 euro produce un indennizzo di 501 euro, non di 1 euro.

Cos'è lo scoperto

Lo scoperto è una percentuale del danno liquidabile a carico dell'assicurato. È una grandezza proporzionale e produce effetti che crescono linearmente con il danno: uno scoperto del 10% incide per 1.000 euro su un danno di 10.000 euro e per 10.000 euro su un danno di 100.000 euro. Al crescere del sinistro cresce in misura corrispondente la quota a carico dell'assicurato, e questa proporzionalità è il suo tratto economico caratteristico.

Raramente lo scoperto è puro. Nella prassi italiana è quasi sempre accompagnato da due correttivi in valore assoluto:

  • un minimo che impone un tetto inferiore allo scoperto (es. «scoperto 10%, minimo 300 euro»), sotto il quale la detrazione non scende anche se il 10% del danno risulta più basso;
  • un massimo che impone un tetto superiore allo scoperto (es. «scoperto 10%, massimo 2.000 euro»), oltre il quale la detrazione non sale anche se il 10% del danno risulta più alto.

La formula operativa combina i tre elementi in un minmax:

Scoperto effettivo = min(Massimo, max(Minimo, Danno × %scoperto)) Indennizzo = Danno − Scoperto effettivo

Il minimo tutela l'assicuratore nei sinistri di piccola entità; il massimo tutela l'assicurato nei sinistri di grande entità. Insieme trasformano lo scoperto in una curva spezzata: lineare nella fascia centrale, piatta agli estremi.

Un confronto numerico: stesso danno, due clausole

Un macchinario viene danneggiato da un evento coperto. Il danno accertato in perizia è di 10.000 euro. Consideriamo due configurazioni contrattuali alternative.

Prima configurazione, franchigia fissa di 500 euro:

Indennizzo = 10.000 − 500 = 9.500 euro

Seconda configurazione, scoperto del 10% con minimo 300 euro e massimo 2.000 euro:

Scoperto teorico = 10.000 × 10% = 1.000 euro Scoperto effettivo = min(2.000, max(300, 1.000)) = 1.000 euro Indennizzo = 10.000 − 1.000 = 9.000 euro

La differenza è di 500 euro. Su un danno di 5.000 euro la franchigia fissa produrrebbe un indennizzo di 4.500 euro, lo scoperto ne produrrebbe uno di 4.500 euro (scoperto teorico 500 euro, sopra il minimo di 300); le due clausole convergerebbero per coincidenza aritmetica. Su un danno di 3.000 euro la franchigia lascia 2.500 euro, lo scoperto lascia 2.700 euro (scoperto teorico 300 euro, pari al minimo). Su un danno di 50.000 euro la franchigia lascia 49.500 euro, lo scoperto lascia 48.000 euro (scoperto teorico 5.000 euro, ricondotto a 2.000 dal massimo). Le due formule producono curve diverse e il rapporto di convenienza cambia al variare del danno: al perito che redige la relazione spetta calcolare l'effetto, non commentarlo.

Franchigia e scoperto nella stessa polizza

Nelle polizze industriali e in molte coperture multirischio impresa le due clausole coesistono. La combinazione più frequente è «scoperto X% con minimo Y euro e massimo Z euro, oltre a una franchigia fissa W». In questi casi il contratto deve dichiarare l'ordine dei calcoli, perché applicare prima lo scoperto e poi la franchigia produce risultati numerici diversi rispetto all'ordine inverso.

Scoperto prima, franchigia dopo

Scoperto effettivo = min(Massimo, max(Minimo, Danno × %)) Danno residuo = Danno − Scoperto effettivo Indennizzo = max(0, Danno residuo − Franchigia)

Applichiamo l'ordine al danno di 10.000 euro, con scoperto 10% (min 300, max 2.000) e franchigia fissa di 500 euro:

Scoperto effettivo = 1.000 Danno residuo = 9.000 Indennizzo = 9.000 − 500 = 8.500 euro

Franchigia prima, scoperto dopo

Danno post-franchigia = max(0, Danno − Franchigia) Scoperto effettivo = min(Massimo, max(Minimo, Danno post-franchigia × %)) Indennizzo = Danno post-franchigia − Scoperto effettivo

Con gli stessi numeri:

Danno post-franchigia = 10.000 − 500 = 9.500 Scoperto teorico = 950, scoperto effettivo = 950 (fra 300 e 2.000) Indennizzo = 9.500 − 950 = 8.550 euro

La differenza fra i due ordini è di 50 euro sul danno di 10.000. La forbice si amplia quando il minimo o il massimo dello scoperto entrano in gioco, perché la base di calcolo della percentuale cambia. In silenzio contrattuale la prassi applicativa prevalente è «prima scoperto, poi franchigia», ma non è una regola legale: il perito legge la clausola e applica la sequenza pattuita, evidenziandola nel verbale.

SIR e Self-Insured Retention

In ambito anglosassone e in alcuni contratti di grande corporate operano clausole di Self-Insured Retention (SIR), strutturalmente affini alla franchigia ma con una differenza funzionale rilevante: sotto la soglia SIR l'assicuratore non interviene affatto, neppure nella gestione del sinistro, che resta interamente a carico dell'assicurato (autoliquidazione, difesa, transazione). Sopra la soglia la copertura opera per intero, senza abbattimento.

Nelle polizze italiane la SIR si incontra principalmente in coperture master di gruppi multinazionali, in alcune polizze D&O e in polizze RC prodotti di grandi fornitori industriali. Non è una figura tipica del Codice Civile: trova fondamento nell'autonomia contrattuale dell'art. 1322 C.C., che consente alle parti di concludere contratti atipici e di determinare liberamente il contenuto delle prestazioni, nei limiti imposti dalla legge3. La lettura di una clausola SIR richiede attenzione al perimetro di gestione del sinistro, che resta in capo all'assicurato e che in caso di contenzioso incide sulla tenuta stessa della garanzia.

Clausole vessatorie e doppia sottoscrizione

Franchigia e scoperto, quando contenuti in condizioni generali predisposte unilateralmente dall'assicuratore, rientrano nel perimetro dell'art. 1341 C.C. La norma dispone che le clausole che stabiliscono limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, tacita proroga o rinnovazione, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto4.

L'applicazione pratica nelle polizze italiane è che franchigie elevate, scoperti significativi e limiti di indennizzo che deroghino al regime codicistico richiedono in via prudenziale la doppia sottoscrizione, normalmente in calce al modulo di polizza o a un allegato dedicato. L'omissione non rende ipso iure nulla la clausola in tutte le ipotesi — la giurisprudenza distingue fra clausole meramente limitative dell'oggetto del contratto e clausole limitative della responsabilità — ma espone la clausola stessa a contestazione, con conseguenze potenzialmente rilevanti sulla liquidazione.

Il Codice delle assicurazioni private rafforza il presidio informativo lato pre-contrattuale5, e il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 detta gli obblighi di trasparenza a carico della distribuzione assicurativa nella fase precedente la sottoscrizione6. Il perito non valuta la validità della clausola — è compito del giudice e delle parti — ma la segnala quando il contratto presenta profili anomali, perché l'eventuale invalidità si riflette sul computo dell'indennizzo.

Impatto sul verbale di perizia

Il verbale di perizia che confonde franchigia e scoperto, o che applica la sequenza sbagliata, produce un indennizzo errato che il liquidatore rettificherà in contraddittorio. Una perizia difendibile espone in modo sequenziale quattro grandezze numeriche:

  1. il danno lordo accertato, cioè il valore del danno prima di qualunque decurtazione contrattuale;
  2. l'eventuale riduzione per regola proporzionale ex art. 1907 C.C., quando la somma assicurata risulti inferiore al valore reale al tempo del sinistro7;
  3. l'eventuale rettifica per soprassicurazione ex art. 1909 C.C. quando la somma dichiarata ecceda il valore reale, con indennizzo riportato al valore effettivo8;
  4. l'applicazione di franchigia e scoperto nell'ordine pattuito dalla clausola contrattuale, con citazione testuale della clausola e della formula applicata.

L'esposizione di questi quattro passaggi, con i numeri in chiaro a ogni riga, trasforma la proposta di indennizzo in un calcolo verificabile. Il liquidatore può replicare il conto; l'assicurato capisce dove viene il numero finale; l'assicuratore ha i presupposti per chiudere la pratica senza contestazioni tecniche.

Il danno netto e il ruolo del perito

La differenza fra danno lordo e danno netto — cioè fra valore del danno accertato e indennizzo proposto al netto di regola proporzionale, franchigia e scoperto — va sempre esplicitata. In sede di liquidazione amichevole l'importo che circola è quello netto; in sede di contraddittorio tecnico l'importo che conta è quello lordo, perché è su quello che si misura il disaccordo estimativo. Una relazione che presenta solo il numero netto nasconde il lavoro peritale sottostante e indebolisce la posizione di chi l'ha redatta.

Il perito non negozia l'indennizzo, lo calcola. La negoziazione avviene fra le parti e i loro rappresentanti, su base dei numeri peritali. Quando le parti nominano un collegio peritale, i periti sono tenuti a esplicitare nel verbale collegiale sia il danno lordo sia il danno netto, con la sequenza algebrica che porta dall'uno all'altro. È questa separazione che permette al liquidatore di accettare il danno accertato e discutere solo sull'applicazione delle clausole contrattuali, accelerando la chiusura della pratica.

Casi di confusione ricorrenti

Tre errori ricorrenti emergono dalla lettura di perizie redatte senza metodo. Il primo è la qualificazione sbagliata: la clausola «franchigia del 10%» è tecnicamente uno scoperto, non una franchigia, e va trattata di conseguenza. Il secondo è l'ordine dei calcoli invertito, con applicazione prima della franchigia e poi dello scoperto quando la polizza prevede la sequenza opposta. Il terzo è il trattamento del minimo e del massimo dello scoperto, spesso dimenticati o applicati alla base sbagliata: il minimo si confronta con lo scoperto percentuale, non con il danno, e il massimo opera come tetto sulla cifra, non come tetto sulla percentuale.

Un quarto errore, meno frequente ma significativo, è l'applicazione della franchigia prima della regola proporzionale. La sequenza corretta, in silenzio contrattuale, è: danno accertato → regola proporzionale (se applicabile) → scoperto e franchigia. Applicare franchigia e scoperto al danno lordo e poi proporzionare produce risultati aritmeticamente diversi e sistematicamente sfavorevoli all'assicurato.

Alla prossima pratica

Quando il perito apre un fascicolo con clausole di franchigia, scoperto o combinazione dei due, la prima operazione utile è ricopiare per esteso il testo della clausola nel verbale, evidenziando minimi, massimi, percentuali e ordine di applicazione. La seconda è costruire il computo in quattro passaggi espliciti (danno lordo, regola proporzionale, scoperto, franchigia) con ogni numero motivato. La terza è proporre al liquidatore il danno netto indicando, a fianco, il danno lordo e la sequenza che conduce dall'uno all'altro. Dove la clausola è ambigua o manca la doppia sottoscrizione prevista dall'art. 1341 C.C., il perito segnala la circostanza e lascia alle parti la decisione sull'applicabilità. La differenza fra una perizia difendibile e una perizia contestabile, su queste clausole, sta tutta nella trasparenza del calcolo.

Footnotes

  1. Art. 1882 Codice Civile — Nozione dell'assicurazione come contratto indennitario.

  2. Art. 1905 Codice Civile — Rischi assicurati e limite indennitario al valore della cosa.

  3. Art. 1322 Codice Civile — Autonomia contrattuale e contratti atipici.

  4. Art. 1341 Codice Civile — Condizioni generali di contratto e doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie.

  5. D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private.

  6. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 — Obblighi di trasparenza nella distribuzione assicurativa.

  7. Art. 1907 Codice Civile — Assicurazione parziale e regola proporzionale.

  8. Art. 1909 Codice Civile — Assicurazione per un valore diverso da quello reale.

Domande Frequenti (FAQ)

Qual è la differenza tra franchigia e scoperto?
La franchigia è un importo fisso espresso in euro che l'assicuratore detrae dall'indennizzo a prescindere dall'entità del danno; lo scoperto è una percentuale del danno liquidabile a carico dell'assicurato, spesso accompagnata da un minimo e un massimo in valore assoluto.
Che differenza c'è tra franchigia assoluta e franchigia relativa?
La franchigia assoluta si detrae sempre dall'indennizzo, anche quando il danno la supera. La franchigia relativa (o semplice) opera come soglia: sotto la soglia nulla è dovuto, sopra la soglia l'indennizzo è pagato per intero senza detrazione.
Franchigia e scoperto possono convivere nella stessa polizza?
Sì. Molte polizze industriali prevedono sia uno scoperto percentuale sia una franchigia fissa come importo minimo non indennizzabile. L'ordine dei calcoli deve essere dichiarato in polizza: tipicamente si applica prima lo scoperto e poi la franchigia, ma la formula contrattuale prevale.

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