Definizioni
Ogni termine assicurativo ha due significati: quello del manuale e quello che il liquidatore accetta in sede di contraddittorio. Questa sezione raccoglie le voci del dizionario peritale con la versione che regge a verbale.
Tutte le definizioni sono ancorate al Codice Civile, alle Institute Cargo Clauses, al CMR o alle circolari IVASS. Se una voce non cita una fonte, non è una definizione: è un’opinione.
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Articoli nella categoria Definizioni
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Art. 1342 c.c.: la polizza come contratto per moduli o formulari
L'art. 1342 c.c. regola i contratti conclusi con moduli o formulari: le clausole aggiunte prevalgono sulle stampate e la doppia firma resta per le vessatorie.
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Art. 1882 c.c.: il contratto di assicurazione nel codice civile
L'art. 1882 c.c. definisce l'assicurazione: guida agli articoli 1882-1932 del codice civile, dal rischio al sinistro, con un approfondimento per ogni norma.
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Art. 1913 c.c.: avviso di sinistro, tre giorni e sanzioni
L'art. 1913 c.c. impone l'avviso di sinistro entro tre giorni: da quando decorre, chi lo deve dare, cosa prevede l'art. 1915 se manca e cosa verifica il perito.
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Franchigia assicurativa: assoluta, relativa e calcolo in perizia
La franchigia assicurativa è la quota di danno che resta a carico dell’assicurato: differenza tra assoluta e relativa e come cambia l’indennizzo in perizia.
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Prescrizione nell’assicurazione: l’art. 2952 c.c. e i termini
I diritti del contratto di assicurazione si prescrivono in due anni (art. 2952 c.c.). Da quando decorre il termine, cosa lo interrompe, cosa cambia in perizia.
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Dolo e colpa grave nel sinistro: cosa dice l’art. 1900 c.c.
L’art. 1900 c.c. esclude l’indennizzo per il sinistro doloso e, salvo patto, per la colpa grave. Dipendenti, polizze RC, onere della prova e ruolo del perito.
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Assicurazione RC: come funziona (art. 1917 C.C.)
L’assicurazione della responsabilità civile copre il patrimonio dell’assicurato dalle richieste di terzi: struttura, massimali e ruolo del perito nella stima.
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Rischio putativo e inesistenza del rischio (art. 1895)
Se il rischio non è mai esistito il contratto è nullo: cosa distingue rischio putativo, inesistenza e cessazione del rischio, e cosa deve verificare il perito.
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Art. 1901 c.c.: mancato pagamento del premio e garanzia sospesa
Il mancato pagamento del premio sospende la garanzia dalle ore 24 del quindicesimo giorno: come opera l’art. 1901 C.C. e cosa verifica il perito sul sinistro.
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Domande frequenti in questa categoria
- Cosa dice l’art. 1342 del codice civile?
- Nei contratti conclusi con moduli o formulari uniformi, le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle stampate incompatibili, anche se queste non sono state cancellate. Il secondo comma richiama il secondo comma dell’art. 1341: le clausole vessatorie richiedono la specifica approvazione per iscritto. Leggi: Art. 1342 c.c.: la polizza come contratto per moduli o formulari
- Che differenza c’è tra art. 1341 e art. 1342 c.c.?
- L’art. 1341 riguarda le condizioni generali di contratto e la loro conoscibilità. L’art. 1342 riguarda il contratto firmato su un modulo o formulario: stabilisce la prevalenza delle clausole aggiunte e rinvia all’art. 1341 per la doppia firma delle clausole vessatorie. Leggi: Art. 1342 c.c.: la polizza come contratto per moduli o formulari
- In una polizza prevalgono le condizioni particolari o le condizioni generali?
- Prevalgono le condizioni particolari, quando sono aggiunte al modulo e incompatibili con il testo a stampa. La clausola stampata resta applicabile per tutto ciò che la clausola aggiunta non contraddice. Leggi: Art. 1342 c.c.: la polizza come contratto per moduli o formulari
- La clausola aggiunta prevale anche se è sfavorevole all’assicurato?
- Sì. L’art. 1342 dà prevalenza alla clausola aggiunta in quanto aggiunta, non in quanto favorevole. Se però la clausola aggiunta, predisposta dall’impresa e non negoziata individualmente, limita la responsabilità dell’assicuratore o introduce una decadenza, resta soggetta alla specifica approvazione per iscritto. Leggi: Art. 1342 c.c.: la polizza come contratto per moduli o formulari
- Una clausola ambigua di polizza come si interpreta?
- Nel dubbio, a favore dell’assicurato. L’art. 1370 c.c. stabilisce che le clausole inserite in moduli o formulari predisposti da un contraente s’interpretano a favore dell’altro. Verso un consumatore vale anche l’art. 35 del Codice del consumo. Leggi: Art. 1342 c.c.: la polizza come contratto per moduli o formulari
- Cosa dice l’art. 1882 del codice civile?
- Definisce l’assicurazione come il contratto con cui l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato del danno prodotto da un sinistro, entro i limiti convenuti, oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Leggi: Art. 1882 c.c.: il contratto di assicurazione nel codice civile
- Quali articoli del codice civile regolano il contratto di assicurazione?
- Gli artt. 1882-1932, nel Libro IV, Titolo III, Capo XX. Le disposizioni generali vanno dall’art. 1882 al 1903, l’assicurazione contro i danni dal 1904 al 1918, la vita dal 1919 al 1927, la riassicurazione dal 1928 al 1931. L’art. 1932, unico articolo della sezione «Disposizioni finali», elenca le norme inderogabili. Leggi: Art. 1882 c.c.: il contratto di assicurazione nel codice civile
- Che differenza c’è tra assicurazione contro i danni e assicurazione sulla vita?
- Nei danni l’assicuratore rivale l’assicurato di un danno effettivo, entro i limiti convenuti e nel rispetto del principio indennitario. Nella vita paga un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, senza misurare un danno. Leggi: Art. 1882 c.c.: il contratto di assicurazione nel codice civile
- Le condizioni di polizza possono derogare al codice civile?
- In generale sì, ma non per le norme elencate dall’art. 1932 c.c., che ammettono solo deroghe più favorevoli all’assicurato. La clausola meno favorevole non rende nulla la polizza: è sostituita di diritto dalla disposizione di legge corrispondente. Leggi: Art. 1882 c.c.: il contratto di assicurazione nel codice civile
- In quanto tempo si prescrivono i diritti nati dal contratto di assicurazione?
- L’art. 2952 c.c. fissa un anno per le rate di premio, due anni per gli altri diritti dal fatto su cui si fondano, dieci anni per la vita. Nella responsabilità civile il biennio decorre dalla richiesta del terzo all’assicurato o dall’azione che il terzo promuove contro di lui. Leggi: Art. 1882 c.c.: il contratto di assicurazione nel codice civile
- Entro quanto tempo va dato l’avviso di sinistro secondo l’art. 1913 c.c.?
- Entro tre giorni dal giorno in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame il termine è di ventiquattro ore, salvo patto contrario. Leggi: Art. 1913 c.c.: avviso di sinistro, tre giorni e sanzioni
- A chi va dato l’avviso di sinistro?
- All’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto. L’avviso non serve se uno dei due interviene, entro i tre giorni, alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Leggi: Art. 1913 c.c.: avviso di sinistro, tre giorni e sanzioni
- Cosa succede se l’avviso di sinistro arriva in ritardo?
- Lo regola l’art. 1915 c.c. Se l’omissione è dolosa l’assicurato perde il diritto all’indennità. Se è colposa l’assicuratore può ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto: senza pregiudizio, la riduzione non ha base. Leggi: Art. 1913 c.c.: avviso di sinistro, tre giorni e sanzioni
- La polizza può prevedere un termine diverso dai tre giorni?
- Sì: l’art. 1913 non compare nell’elenco dell’art. 1932 c.c. Compare invece il secondo comma dell’art. 1915, quindi una clausola che punisce il ritardo colposo più della riduzione proporzionata al pregiudizio è sostituita di diritto dalla norma. Leggi: Art. 1913 c.c.: avviso di sinistro, tre giorni e sanzioni
- L’avviso di sinistro interrompe la prescrizione?
- Di per sé no. L’avviso è un obbligo informativo dell’assicurato; la prescrizione biennale dell’art. 2952 c.c. si interrompe con atti diversi, come una richiesta scritta che valga come costituzione in mora. Leggi: Art. 1913 c.c.: avviso di sinistro, tre giorni e sanzioni
- Cos’è la franchigia in un’assicurazione?
- È un importo fisso, in euro o in percentuale della somma assicurata, stabilito dal contratto, che resta a carico dell’assicurato in ogni sinistro. L’assicuratore lo detrae dal danno indennizzabile oppure lo usa come soglia sotto la quale non paga nulla. Leggi: Franchigia assicurativa: assoluta, relativa e calcolo in perizia
- Che differenza c’è tra franchigia assoluta e relativa?
- La franchigia assoluta si detrae sempre: con 1.000 euro di franchigia un danno di 1.200 euro vale 200 euro. La franchigia relativa è solo una soglia: superata, il danno è pagato per intero, quindi lo stesso danno vale 1.200 euro. Leggi: Franchigia assicurativa: assoluta, relativa e calcolo in perizia
- La franchigia si applica prima o dopo la regola proporzionale?
- Decide la polizza. Molte condizioni generali detraggono la franchigia dall’indennizzo già ridotto in proporzione ex art. 1907 c.c. Invertire l’ordine cambia il risultato: la proporzione applicata dopo riduce anche la franchigia, a vantaggio dell’assicurato. Leggi: Franchigia assicurativa: assoluta, relativa e calcolo in perizia
- Cos’è una franchigia aggregata?
- È una franchigia riferita al periodo assicurativo invece che al singolo sinistro. L’assicurato trattiene i danni fino a esaurire l’importo aggregato; dopo, i sinistri successivi sono indennizzati senza ulteriori detrazioni, salvo diversa previsione della polizza. Leggi: Franchigia assicurativa: assoluta, relativa e calcolo in perizia
- La franchigia è una clausola vessatoria da approvare per iscritto?
- Secondo l’orientamento prevalente no. La franchigia fissa la quota di danno a carico dell’assicurato e quindi delimita l’oggetto del contratto, senza limitare la responsabilità dell’assicuratore ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, c.c. Leggi: Franchigia assicurativa: assoluta, relativa e calcolo in perizia
- Quanto dura la prescrizione dell’indennizzo assicurativo?
- Due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952, comma 2, c.c.). Il diritto al premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; i diritti dell’assicurazione sulla vita in dieci anni. Leggi: Prescrizione nell’assicurazione: l’art. 2952 c.c. e i termini
- Da quando decorre la prescrizione nell’assicurazione RC?
- Dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di lui l’azione (comma 3). La comunicazione all’assicuratore della richiesta o dell’azione del terzo sospende poi il corso della prescrizione (comma 4). Leggi: Prescrizione nell’assicurazione: l’art. 2952 c.c. e i termini
- La perizia contrattuale interrompe la prescrizione?
- Sì, se è una perizia contrattuale «pura». Per Cass. SU n. 11959/2026 la chiamata scritta interrompe il termine (artt. 2943, comma 4, e 1219 c.c.) e l’effetto si rinnova per tutta la durata delle operazioni peritali. Leggi: Prescrizione nell’assicurazione: l’art. 2952 c.c. e i termini
- L’incarico al perito della compagnia interrompe la prescrizione?
- No. Per Cass. n. 36440/2021 l’incarico non è riconoscimento del diritto e non interrompe da sé il termine. Le lettere dell’assicurato al perito non costituiscono in mora l’assicuratore, ma possono provare un interesse persistente alla pretesa. Leggi: Prescrizione nell’assicurazione: l’art. 2952 c.c. e i termini
- Una clausola di polizza può ridurre la prescrizione a un anno?
- No. L’art. 2936 c.c. dichiara nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione. Un termine di decadenza è un’altra cosa: è nullo se rende eccessivamente difficile l’esercizio del diritto (art. 2965) e, se sta nelle condizioni generali, richiede l’approvazione specifica per iscritto (art. 1341, comma 2). Leggi: Prescrizione nell’assicurazione: l’art. 2952 c.c. e i termini
- La sentenza della Corte costituzionale 32/2024 ha allungato la prescrizione dei danni?
- No. Riguarda solo l’assicurazione sulla vita e il testo del comma 2 introdotto nel 2008, in vigore dal 28 ottobre 2008 fino alla riforma del 2012. Per i rami danni e per la responsabilità civile il termine resta di due anni. Leggi: Prescrizione nell’assicurazione: l’art. 2952 c.c. e i termini
- L’assicurazione paga se il sinistro è causato con colpa grave?
- Per l’art. 1900, comma 1, c.c. no, salvo patto contrario: la polizza può coprire la colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario. Nella responsabilità civile l’art. 1917 esclude invece solo i fatti dolosi, e la colpa grave resta coperta se il contratto non la esclude espressamente. Leggi: Dolo e colpa grave nel sinistro: cosa dice l’art. 1900 c.c.
- Si può assicurare il dolo dell’assicurato?
- No. Il comma 1 dell’art. 1900 c.c. ammette il patto contrario soltanto «per i casi di colpa grave». Il sinistro cagionato con dolo dal contraente, dall’assicurato o dal beneficiario resta fuori dalla garanzia. Leggi: Dolo e colpa grave nel sinistro: cosa dice l’art. 1900 c.c.
- L’assicurazione paga il danno causato da un dipendente con dolo?
- Sì. Il comma 2 dell’art. 1900 c.c. obbliga l’assicuratore per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere. La rubrica dell’articolo nomina i dipendenti. Leggi: Dolo e colpa grave nel sinistro: cosa dice l’art. 1900 c.c.
- Chi deve provare il dolo o la colpa grave dell’assicurato?
- L’assicuratore che li eccepisce. È la regola dell’art. 2697, comma 2, c.c. sulle eccezioni; Cass. 33954/2025 ricorda che sulla compagnia incombe l’onere di provare il dolo o la colpa dell’assicurato nelle fasi di merito. Leggi: Dolo e colpa grave nel sinistro: cosa dice l’art. 1900 c.c.
- Il perito può scrivere nella perizia che il sinistro è doloso?
- La qualificazione di dolo o colpa grave spetta all’assicuratore che la eccepisce e, in caso di lite, al giudice. Il perito descrive i fatti accertati e ne indica le fonti, senza attribuire reati alle persone coinvolte. Leggi: Dolo e colpa grave nel sinistro: cosa dice l’art. 1900 c.c.
- Un processo penale in corso sospende l’indennizzo?
- No, secondo Cass. 11449/2026: la pendenza di un procedimento penale a carico dell’assicurato o dei suoi dipendenti non opera come condizione sospensiva del diritto all’indennizzo, salvo un’esplicita volontà delle parti; la prescrizione dell’art. 2952 c.c. continua a decorrere. Leggi: Dolo e colpa grave nel sinistro: cosa dice l’art. 1900 c.c.
- Cosa assicura l’assicurazione della responsabilità civile?
- Assicura il patrimonio dell’assicurato, non un bene determinato. Ai sensi dell’art. 1917 C.C. l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare a un terzo a titolo di risarcimento, in dipendenza di un fatto accaduto durante la vigenza della polizza. L’oggetto della garanzia è un debito, non una cosa; i danni derivanti da fatto doloso sono esclusi. Leggi: Assicurazione RC: come funziona (art. 1917 C.C.)
- Il terzo danneggiato può agire direttamente contro l’assicuratore RC?
- Nel regime generale dell’art. 1917 C.C. no: il rapporto corre tra assicurato e assicuratore, e il danneggiato non ha azione diretta. L’azione diretta esiste dove la legge la introduce: nel Codice delle assicurazioni private, primo fra tutti la RC auto. L’art. 1917, comma 2, riconosce però all’assicuratore la facoltà di pagare direttamente il terzo e l’obbligo di farlo se l’assicurato lo richiede. Leggi: Assicurazione RC: come funziona (art. 1917 C.C.)
- Come si applica il principio indennitario nella RC?
- L’assicurazione RC è una specie dell’assicurazione contro i danni ed è soggetta al principio indennitario dell’art. 1905 C.C.: l’indennizzo non può superare quanto l’assicurato è effettivamente tenuto a pagare al terzo. Poiché il patrimonio non ha un valore-tetto predeterminato, il limite dell’obbligazione dell’assicuratore è fissato dal massimale pattuito in polizza. Leggi: Assicurazione RC: come funziona (art. 1917 C.C.)
- Cosa prevede l’art. 1895 C.C. sull’inesistenza del rischio?
- Il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. È il caso del bene già distrutto quando la polizza viene firmata: manca l’oggetto della prestazione dell’assicuratore e viene meno la causa del contratto. La nullità opera indipendentemente dalla buona fede delle parti e il premio versato è ripetibile. Leggi: Rischio putativo e inesistenza del rischio (art. 1895)
- Che differenza c’è tra inesistenza (art. 1895) e cessazione (art. 1896) del rischio?
- Il criterio è il momento della conclusione del contratto. Se il rischio è già venuto meno prima della conclusione, il contratto è nullo per inesistenza originaria (art. 1895). Se viene meno dopo, il contratto si scioglie per cessazione sopravvenuta (art. 1896): la copertura è esistita fino a quel momento e l’assicuratore trattiene i premi maturati. Leggi: Rischio putativo e inesistenza del rischio (art. 1895)
- Cos’è il rischio putativo?
- È la situazione in cui le parti stipulano credendo esistente un rischio che non esiste più, o ignorando che il sinistro è già avvenuto. Nelle assicurazioni terrestri il contratto è comunque nullo ex art. 1895. L’art. 514 del Codice della Navigazione ammette un margine, ma la prova non è la buona fede: l’assicurazione è nulla se la notizia era già pervenuta nel luogo della stipulazione o in quello dell’ordine, e si presume fino a prova contraria che vi fosse pervenuta in tempo. Leggi: Rischio putativo e inesistenza del rischio (art. 1895)
- Cosa succede se non pago la prima rata di premio?
- L’assicurazione resta sospesa fin dalla decorrenza e non opera fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto dovuto. Un sinistro che si verifichi tra la data di effetto formale della polizza e il pagamento del primo premio non è indennizzabile, perché la garanzia in quel periodo non era mai stata operante. Leggi: Art. 1901 c.c.: mancato pagamento del premio e garanzia sospesa
- Un sinistro avvenuto durante la sospensione è coperto se poi pago l’arretrato?
- No. La riattivazione della garanzia opera ex nunc, dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento: vale per il futuro e non risana retroattivamente il periodo di sospensione. Il danno verificatosi mentre la garanzia era sospesa resta escluso anche se il contraente salda subito dopo il premio arretrato. Leggi: Art. 1901 c.c.: mancato pagamento del premio e garanzia sospesa
- Per le rate successive alla prima esiste un periodo di tolleranza?
- Sì. Se il contraente non paga alle scadenze convenute le rate successive, l’assicurazione resta operante e si sospende soltanto dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo la scadenza. Un sinistro caduto entro quei quindici giorni resta coperto anche a rata scaduta; oltre quel termine, senza pagamento, la garanzia si sospende. Leggi: Art. 1901 c.c.: mancato pagamento del premio e garanzia sospesa
- Che differenza c’è tra perito assicurativo e liquidatore?
- Il perito accerta cause, natura ed entità del danno e ne quantifica l’importo in una relazione tecnica; il liquidatore è la figura della compagnia che gestisce il sinistro e decide se e quanto pagare. Il perito fornisce la base estimativa; il liquidatore assume la decisione contrattuale. Sono ruoli distinti, spesso seduti su lati opposti del contraddittorio. Leggi: Perito assicurativo: chi è, cosa fa e come opera
- Come si diventa perito assicurativo in Italia?
- Per i periti di stima dei danni da circolazione di veicoli e natanti occorre iscriversi al Ruolo previsto dal Codice delle assicurazioni private, tenuto da IVASS, dimostrando requisiti di onorabilità e superando una prova di idoneità, con obblighi di aggiornamento professionale. Per gli altri rami operano percorsi formativi e associativi senza un albo unico obbligatorio. Leggi: Perito assicurativo: chi è, cosa fa e come opera
- Il perito assicurativo è iscritto a un albo?
- Non esiste un albo professionale unico per tutti i periti assicurativi. I periti di stima dei danni da circolazione sono iscritti al Ruolo tenuto da IVASS ai sensi degli artt. 156-157 del Codice delle assicurazioni private; molti periti di altri rami operano come tecnici qualificati senza un’iscrizione obbligatoria a un albo dedicato. Leggi: Perito assicurativo: chi è, cosa fa e come opera
- Qual è la differenza fra contraente e assicurato?
- Il contraente è il soggetto che firma la polizza, paga il premio e assume gli obblighi informativi e dichiarativi verso l’assicuratore. L’assicurato è il titolare dell’interesse esposto al rischio: il patrimonio di chi subisce il danno è quello che misura l’indennizzo. Quando coincidono — la polizza è "per conto proprio" — il punto è irrilevante; quando si separano, l’errata identificazione del titolare apre la via a quietanze invalide e ad azioni residue. Leggi: Assicurato, contraente, beneficiario: ruoli nella polizza
- Il beneficiario può ricevere l’indennizzo nei rami danni?
- Sì, ma è meno frequente che nei rami vita. La figura tipica nei rami danni è il vincolo a favore del creditore ipotecario in una polizza incendio fabbricato: il beneficiario riceve l’indennizzo entro il proprio credito residuo, l’eccedenza torna all’assicurato. Il beneficiario non subisce il sinistro, non firma la polizza, non paga il premio: è solo il destinatario contrattuale del flusso finanziario. Leggi: Assicurato, contraente, beneficiario: ruoli nella polizza
- Chi ha l’obbligo di salvataggio in caso di sinistro?
- L’art. 1914 C.C. impone l’obbligo di salvataggio all’assicurato, non al contraente quando i due soggetti sono distinti. Nelle polizze per conto altrui questa precisazione è operativa: la compagnia non può eccepire la violazione del salvataggio al contraente che, lontano dal luogo del sinistro, non aveva fisicamente la possibilità di intervenire; la valutazione si misura sui comportamenti del titolare dell’interesse. Leggi: Assicurato, contraente, beneficiario: ruoli nella polizza
- Qual è la differenza fra massimale e somma assicurata?
- Il massimale è il tetto contrattuale di indennizzo nelle polizze di responsabilità civile e non rappresenta il valore di una cosa; la somma assicurata è la cifra dichiarata in polizza nei rami danni a cose e governa la regola proporzionale ex art. 1907 C.C. quando risulta inferiore al valore reale del bene al tempo del sinistro. Leggi: Massimale, somma assicurata, valore assicurabile: differenze
- Cosa si intende per valore assicurabile?
- È il valore economico effettivo della cosa assicurata al momento del sinistro, secondo l’art. 1908 C.C. Costituisce il limite massimo dell’indennizzo a prescindere da una somma assicurata superiore e il denominatore della regola proporzionale quando la somma assicurata è inferiore. Leggi: Massimale, somma assicurata, valore assicurabile: differenze
- Si può parlare di massimale in una polizza incendio?
- No, è un errore terminologico ricorrente. Le polizze incendio, furto, all-risks property e cargo si fondano su somma assicurata e valore assicurabile; il massimale appartiene alle polizze di responsabilità civile (RCT, RCO, RCA, RC professionale) dove non esiste una cosa di cui misurare il valore. Leggi: Massimale, somma assicurata, valore assicurabile: differenze
- Entro quanto tempo l’assicurato deve comunicare l’aggravamento del rischio?
- Il codice dice «immediato avviso» e non fissa alcun numero di giorni; nessuna norma introduce un termine di quindici giorni, e un termine simile va cercato semmai nelle condizioni di polizza. Il perito che ricostruisce il fatto deve documentare la data in cui il contraente ha conosciuto l’aggravamento e quella dell’eventuale comunicazione, perché su questo intervallo si gioca l’opponibilità dell’eccezione. Leggi: Aggravamento del rischio: obblighi ex art. 1898 C.C.
- Che differenza c’è tra l’art. 1898 e l’art. 1892 C.C.?
- L’art. 1892 governa le dichiarazioni inesatte o reticenze rese in fase precontrattuale, quando il rischio originario è rappresentato in modo distorto. L’art. 1898 governa i mutamenti sopravvenuti nel corso del contratto: il rischio assunto era corretto alla stipula, ma è cambiato nel tempo fino al punto che l’assicuratore, conoscendolo, avrebbe contratto a condizioni diverse o non avrebbe contratto. La distinzione determina il regime sanzionatorio applicabile. Leggi: Aggravamento del rischio: obblighi ex art. 1898 C.C.
- L’assicuratore può negare l’indennizzo se l’aggravamento non è stato comunicato?
- Sì, ma solo se il sinistro è conseguenza dell’aggravamento e se la natura o l’entità del rischio modificato sarebbero state tali da portare la compagnia a rifiutare la copertura. Diversamente si applica la riduzione proporzionale dell’indennità in base al rapporto fra il premio pattuito e quello che sarebbe stato dovuto per il rischio aggravato. La valutazione è tecnica e richiede la ricostruzione peritale del nesso tra mutamento e sinistro. Leggi: Aggravamento del rischio: obblighi ex art. 1898 C.C.
- Qual è la differenza fra contraente e assicurato nella polizza per conto altrui?
- Il contraente è chi stipula la polizza e si obbliga al pagamento del premio e agli obblighi informativi verso l’assicuratore; l’assicurato è invece il titolare dell’interesse protetto, ossia il soggetto sul cui patrimonio grava il rischio e cui spetta l’indennizzo al verificarsi del sinistro. Nelle polizze per conto proprio le due posizioni coincidono; nell’art. 1891 C.C. si separano, ed è il secondo comma a dire che i diritti spettano all’assicurato. Leggi: Assicurazione per conto terzi: artt. 1890, 1891 e 1894 C.C.
- Quando si usa la formula "per conto di chi spetta"?
- Si usa quando al momento della stipula la persona dell’assicurato non è ancora determinata e lo sarà soltanto al verificarsi del sinistro, in funzione di chi in quel momento è titolare dell’interesse. È la struttura classica delle polizze merci in viaggio, delle coperture marittime e di molte polizze ferroviarie, dove il rischio segue la titolarità del bene lungo la filiera logistica. Leggi: Assicurazione per conto terzi: artt. 1890, 1891 e 1894 C.C.
- A chi va pagato l’indennizzo in una polizza per conto altrui?
- L’indennizzo spetta al titolare dell’interesse protetto, cioè all’assicurato, non al contraente che ha pagato il premio. Il perito deve identificare il titolare dell’interesse prima di quantificare il danno: il principio indennitario si misura sul patrimonio dell’assicurato, non su quello di chi ha firmato la polizza. Leggi: Assicurazione per conto terzi: artt. 1890, 1891 e 1894 C.C.
- Quali clausole di polizza richiedono la doppia firma?
- Le clausole che limitano la responsabilità dell’assicuratore, introducono decadenze a carico dell’assicurato, prevedono clausole compromissorie o deroghe alla competenza, stabiliscono tacito rinnovo o sospensione dell’esecuzione. Nel contratto assicurativo il caso tipico è la clausola che limita le conseguenze dell’inadempimento dell’assicuratore, insieme a proroga tacita, foro convenzionale e arbitrato rituale. Non lo sono, di regola, le franchigie, gli scoperti e le clausole che si limitano a delimitare il rischio garantito. Leggi: Art. 1341 c.c.: clausole vessatorie e doppia firma in polizza
- Cosa succede se manca la doppia firma su una clausola vessatoria?
- La clausola è inefficace, ma la polizza resta valida. L’assicuratore non può opporre all’assicurato quella specifica limitazione; la restante disciplina contrattuale continua a produrre effetti. Leggi: Art. 1341 c.c.: clausole vessatorie e doppia firma in polizza
- La firma in calce al modulo di polizza basta?
- No. La Cassazione richiede una specifica approvazione per iscritto che individui puntualmente le clausole vessatorie; una firma unica a blocco di richiami numerici generici è insufficiente se non consente di identificare in modo chiaro le clausole approvate. Leggi: Art. 1341 c.c.: clausole vessatorie e doppia firma in polizza
- Qual è la differenza tra franchigia e scoperto?
- La franchigia è un importo fisso espresso in euro che l’assicuratore detrae dall’indennizzo a prescindere dall’entità del danno; lo scoperto è una percentuale del danno liquidabile a carico dell’assicurato, spesso accompagnata da un minimo e un massimo in valore assoluto. Leggi: Franchigia e scoperto: due clausole che non sono sinonimi
- Che differenza c’è tra franchigia assoluta e franchigia relativa?
- La franchigia assoluta si detrae sempre dall’indennizzo, anche quando il danno la supera. La franchigia relativa (o semplice) opera come soglia: sotto la soglia nulla è dovuto, sopra la soglia l’indennizzo è pagato per intero senza detrazione. Leggi: Franchigia e scoperto: due clausole che non sono sinonimi
- Franchigia e scoperto possono convivere nella stessa polizza?
- Sì. Molte polizze industriali prevedono sia uno scoperto percentuale sia una franchigia fissa come importo minimo non indennizzabile. L’ordine dei calcoli deve essere dichiarato in polizza: tipicamente si applica prima lo scoperto e poi la franchigia, ma la formula contrattuale prevale. Leggi: Franchigia e scoperto: due clausole che non sono sinonimi
- Cos’è il rischio assicurabile?
- È un evento futuro, incerto, lecito, possibile, omogeneo a una classe di rischi e indipendente dalla volontà dell’assicurato. L’art. 1882 C.C. definisce l’assicurazione come contratto aleatorio fondato sul trasferimento di questo rischio contro pagamento di un premio. Leggi: Rischio assicurabile e alea del contratto di assicurazione
- Cosa succede se il rischio non esiste al momento della stipula?
- L’art. 1895 C.C. sancisce la nullità del contratto quando il rischio non è mai esistito o era già cessato. È il caso dell’oggetto già distrutto prima della firma della polizza. Il premio eventualmente pagato è ripetibile, salvo l’ipotesi eccezionale del rischio putativo nell’assicurazione marittima. Leggi: Rischio assicurabile e alea del contratto di assicurazione
- Il dolo o la colpa grave dell’assicurato escludono l’indennizzo?
- L’art. 1900 C.C. esclude l’indennizzo per i sinistri cagionati con dolo dall’assicurato o dai suoi ausiliari. Per la colpa grave la stessa regola si applica salvo patto contrario: molte polizze derogano espressamente prevedendo copertura anche per la colpa grave, ma mai per il dolo, che resta inassicurabile per ragioni di ordine pubblico. Leggi: Rischio assicurabile e alea del contratto di assicurazione
- Che differenza c’è tra valore a nuovo e valore commerciale?
- Il valore a nuovo è il costo di rimpiazzo del bene con uno nuovo equivalente; il valore commerciale è lo stesso costo depurato del deprezzamento per vetustà, uso e obsolescenza al momento del sinistro. Leggi: Valore a nuovo vs valore commerciale: criteri di stima
- Quale valore rimborsa l’assicurazione in caso di furto totale?
- Dipende dal contratto. In assenza di clausola a valore a nuovo, il furto totale di un autoveicolo si liquida tipicamente a valore commerciale, desunto da listini riconosciuti come Eurotax o Quattroruote. Leggi: Valore a nuovo vs valore commerciale: criteri di stima
- Quando si applica il valore a nuovo?
- Solo se la polizza lo prevede espressamente, di regola entro una soglia di vetustà (spesso 30-40%). Oltre tale soglia la garanzia si riduce al valore allo stato d’uso, con ripristino pieno del coefficiente di degrado. Leggi: Valore a nuovo vs valore commerciale: criteri di stima
- Cosa copre la clausola All Risks?
- Copre tutti i danni materiali accidentali e imprevisti subiti dalla merce durante il viaggio, salvo esclusioni specifiche (es. vizio proprio, calo naturale, dolo). Leggi: Polizza Merci: All Risks vs Franco Avaria Particolare (FAP)
- Cosa significa FAP (Franco Avaria Particolare)?
- È una clausola ristretta che copre l’avaria particolare solo in caso di determinati eventi maggiori: incendio, esplosione, deragliamento, collisione o urto del mezzo di trasporto. Leggi: Polizza Merci: All Risks vs Franco Avaria Particolare (FAP)
- Cos’è il FAP Assoluto?
- La polizza risponde solo per perdita totale o smarrimento dell’intero carico o dell’avaria generale. Nessun danno parziale viene risarcito. Leggi: Polizza Merci: All Risks vs Franco Avaria Particolare (FAP)