Estimo
L’estimo è la disciplina che traduce un danno in un valore economico. Questa sezione raccoglie guide pratiche su degrado d’uso, valore a nuovo, principio indennitario e coperture merci marittime.
Ogni articolo è aggiornato ai riferimenti di legge (art. 1905 C.C., IVASS, Regole di York e Anversa, Institute Cargo Clauses) e scritto per chi compila perizie, non per chi le teorizza.
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Articoli nella categoria Estimo
- 10 minEstimo
Clausola valore a nuovo: come applicarla in perizia
La clausola valore a nuovo deroga al principio indennitario: come applicarla in perizia, quali limiti di polizza rispettare e come motivare il degrado residuo.
- 9 minEstimo
Danno emergente e lucro cessante nell’indennizzo
Danno emergente e lucro cessante non pesano uguale nella liquidazione: quando il mancato guadagno entra nell’indennizzo assicurativo e quando ne resta escluso.
- 9 minEstimo
Primo rischio assoluto e valore intero nella stima
Nel primo rischio assoluto la regola proporzionale non si applica, nel valore intero sì: come cambia la stima del perito e quando la sottoassicurazione morde.
- 9 minEstimo
Valore di ricostruzione e valore di mercato del fabbricato
Ricostruire un fabbricato costa più del suo valore di mercato: quale base di stima usare in polizza e come evitare la trappola della sottoassicurazione.
- 14 minEstimo
Art. 1908 C.C.: stima del valore della cosa assicurata
L’art. 1908 C.C. fissa i criteri di stima del valore assicurato al momento del sinistro: metodi, deroghe pattizie e come motivare la perizia in contraddittorio.
- 14 minEstimo
Dichiarazioni inesatte e reticenze dell’assicurato
Gli artt. 1892-1894 C.C. disciplinano le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell’assicurato. Quando invalidano la polizza, quando riducono l’indennizzo.
- 14 minEstimo
Obbligo di salvataggio dell’assicurato nell’art. 1914 C.C.
L’art. 1914 C.C. impone all’assicurato di contenere il danno dopo il sinistro. Quali spese di salvataggio sono rimborsabili, quali riducono l’indennizzo.
- 12 minEstimo
Il principio indennitario nella perizia assicurativa
Il principio indennitario (artt. 1905, 1908 e 1909 C.C.) impedisce all’assicurato di arricchirsi con il sinistro: come il perito lo applica e lo difende.
- 11 minEstimo
Soprassicurazione e sottoassicurazione: regola proporzionale
Quando il valore dichiarato differisce dal valore reale scattano gli artt. 1907-1909 C.C. Come il perito calcola e difende la regola proporzionale in perizia.
- 14 minEstimo
Art. 1916 Codice Civile: la surroga dell’assicuratore
Il testo dell’art. 1916 C.C. comma per comma e cosa significa in perizia: quando nasce la surroga, contro chi non si può agire e quali prove la reggono.
- 13 minEstimo
Calcolatore del degrado d’uso: come calcolarlo (con esempi)
Calcolatore gratuito del degrado d’uso: metodo lineare, UEEC, Ross, scale di polizza e veicoli, con regola proporzionale, franchigie e valore a nuovo.
Domande frequenti in questa categoria
- La clausola valore a nuovo cancella il degrado in perizia?
- No. Il perito calcola comunque il valore allo stato d’uso e il coefficiente di degrado, perché la clausola opera solo entro la soglia di vetustà pattuita e spesso subordina il supplemento all’effettivo reintegro del bene. Leggi: Clausola valore a nuovo: come applicarla in perizia
- Cosa deve indicare il perito a verbale quando la polizza prevede il valore a nuovo?
- Entrambi i valori: il valore a nuovo e il valore allo stato d’uso al momento del sinistro, con la percentuale di degrado. Il supplemento è la loro differenza e il liquidatore lo eroga solo se ne ricorrono le condizioni. Leggi: Clausola valore a nuovo: come applicarla in perizia
- La regola proporzionale si calcola sul valore a nuovo o su quello commerciale?
- Sul valore applicabile secondo polizza. Se la copertura è a valore a nuovo, la somma assicurata va confrontata con il valore a nuovo: una somma fissata sul valore commerciale genera sottoassicurazione e attiva la proporzionale. Leggi: Clausola valore a nuovo: come applicarla in perizia
- Qual è la differenza fra danno emergente e lucro cessante?
- Il danno emergente è la perdita patrimoniale già prodotta dal sinistro su beni esistenti (il macchinario distrutto, la merce allagata). Il lucro cessante è il mancato guadagno: l’utilità futura, ancora non entrata nel patrimonio, che l’evento impedisce di realizzare. La distinzione discende dall’art. 1223 del Codice Civile. Leggi: Danno emergente e lucro cessante nell’indennizzo
- Il lucro cessante è sempre coperto dall’assicurazione?
- No. L’art. 1905, comma 2, del Codice Civile stabilisce che l’assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato. In assenza di una clausola dedicata (per esempio una garanzia business interruption), il mancato guadagno resta fuori dall’indennizzo, mentre il danno emergente è coperto per default. Leggi: Danno emergente e lucro cessante nell’indennizzo
- Come deve trattare il perito le due voci a verbale?
- Il perito quantifica separatamente il danno emergente, secondo il criterio di valore ex art. 1908 C.C., e — solo se la polizza contiene una garanzia espressa sul profitto sperato — il lucro cessante, nei limiti che quella garanzia fissa. Le voci richieste ma non coperte vanno indicate a verbale come escluse, con la relativa motivazione. Leggi: Danno emergente e lucro cessante nell’indennizzo
- Qual è la differenza fra valore intero e primo rischio assoluto?
- Nel valore intero la somma assicurata rappresenta il valore complessivo del bene e, se lo sottostima, scatta la regola proporzionale dell’art. 1907 C.C. Nel primo rischio assoluto le parti pattuiscono un limite di indennizzo e rinunciano alla proporzionale: il danno è risarcito per intero fino a quel limite, indipendentemente dal valore totale del bene. Leggi: Primo rischio assoluto e valore intero nella stima
- Nel primo rischio assoluto il perito deve stimare il valore totale del bene?
- No. Contano solo il danno effettivo e la somma a primo rischio. Il confronto fra somma assicurata e valore complessivo, presupposto della regola proporzionale, non si instaura, quindi accertare il valore totale per ridurre l’indennizzo contraddirebbe il patto stipulato in polizza. Leggi: Primo rischio assoluto e valore intero nella stima
- Che cos’è il primo rischio relativo?
- È il regime intermedio in cui la polizza fissa un valore dichiarato (plafond) e una somma a primo rischio. Se il valore dichiarato corrisponde al valore reale, la proporzionale non si applica; se è inferiore, riappare calcolata sul rapporto fra valore dichiarato e valore reale. Leggi: Primo rischio assoluto e valore intero nella stima
- Qual è la differenza fra valore di ricostruzione e valore di mercato di un fabbricato?
- Il valore di ricostruzione è il costo tecnico di riedificazione del manufatto (materiali, manodopera, oneri) al netto delle parti che sopravvivono al sinistro; il valore di mercato è il prezzo di vendita dell’immobile e incorpora suolo, posizione e vetustà. Leggi: Valore di ricostruzione e valore di mercato del fabbricato
- Perché ricostruire un fabbricato costa più del suo valore di mercato?
- Perché il costo di ricostruzione esclude il suolo ma non conosce sconti di posizione né vetustà, mentre il mercato di molte zone prezza l’immobile sotto il costo di riedificazione. Solo nelle localizzazioni di pregio il mercato supera la ricostruzione. Leggi: Valore di ricostruzione e valore di mercato del fabbricato
- Cosa succede se assicuro il fabbricato al valore di mercato invece che di ricostruzione?
- La somma assicurata risulta inferiore al valore assicurabile e scatta la regola proporzionale dell’art. 1907 C.C.: ogni danno parziale viene indennizzato solo in proporzione, con la sottoassicurazione a carico dell’assicurato. Leggi: Valore di ricostruzione e valore di mercato del fabbricato
- Cosa stabilisce l’art. 1908 del Codice Civile?
- L’art. 1908 C.C. stabilisce che nelle assicurazioni contro i danni l’assicuratore non è tenuto a pagare una somma superiore al valore che la cosa assicurata aveva al tempo del sinistro. Fissa così il tetto massimo dell’indennizzo e la base estimativa del danno. Leggi: Art. 1908 C.C.: stima del valore della cosa assicurata
- Perché il valore si riferisce al tempo del sinistro?
- Perché è in quell’istante che si misura il pregiudizio patrimoniale dell’assicurato. Ancorare la stima al momento dell’evento evita che oscillazioni di mercato successive o interventi migliorativi traslino il danno oltre l’effettiva perdita. Leggi: Art. 1908 C.C.: stima del valore della cosa assicurata
- Le parti possono derogare al criterio dell’art. 1908 C.C.?
- Sì, e la base non è la sola autonomia contrattuale: è l’art. 1908, secondo comma, che ammette la stima «accettata per iscritto dalle parti». Su quel presupposto le parti possono pattuire polizze stimate, polizze a valore a nuovo o coperture a primo rischio assoluto. La deroga deve essere espressa e trasparente, altrimenti si applica il criterio legale. Leggi: Art. 1908 C.C.: stima del valore della cosa assicurata
- Qual è la differenza tra art. 1892 e art. 1893 C.C.?
- L’art. 1892 si applica quando la dichiarazione inesatta o la reticenza è stata resa con dolo o colpa grave: l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto, conserva i premi relativi al periodo in corso e non deve l’indennizzo. L’art. 1893 copre la stessa condotta resa senza dolo né colpa grave: l’assicuratore recede entro tre mesi dalla conoscenza o, in caso di sinistro, liquida proporzionalmente al premio che sarebbe stato dovuto. Leggi: Dichiarazioni inesatte e reticenze dell’assicurato
- Entro quanto tempo l’assicuratore deve impugnare la dichiarazione?
- Tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza o la reticenza. Il termine è di decadenza sia nell’art. 1892 sia nell’art. 1893 C.C. Decorre dalla conoscenza effettiva, non dalla mera conoscibilità; ma il perito che ricostruisce il fatto deve documentare la data in cui la compagnia è venuta a conoscenza dell’elemento non dichiarato, perché oltre quel termine l’eccezione è preclusa. Leggi: Dichiarazioni inesatte e reticenze dell’assicurato
- Cosa deve verificare il perito al primo sopralluogo sul profilo del rischio?
- La corrispondenza fra la descrizione del rischio nel modulo di polizza e lo stato effettivo al momento del sinistro. Destinazione d’uso del fabbricato, misure di sicurezza dichiarate (serrature, sistemi di allarme, videosorveglianza), presenza di lavorazioni particolari, impianti a combustibile, sostanze pericolose stoccate, precedenti sinistri. Ogni difformità rilevata va fotografata, datata e verbalizzata prima che lo stato dei luoghi cambi. Leggi: Dichiarazioni inesatte e reticenze dell’assicurato
- Cosa impone l’art. 1914 C.C. all’assicurato?
- Impone all’assicurato l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno conseguente al sinistro. È un dovere ex lege che accompagna sempre la copertura dei rami danni e non può essere derogato in peius dalle condizioni di polizza. Leggi: Obbligo di salvataggio dell’assicurato nell’art. 1914 C.C.
- Le spese di salvataggio sono rimborsabili oltre la somma assicurata?
- Sì. L’art. 1914, secondo comma, C.C. pone le spese sostenute in buona fede per il salvataggio a carico dell’assicuratore anche se il loro ammontare, sommato al danno, supera la somma assicurata, nei limiti della proporzione fra valore assicurato e valore effettivo della cosa. Leggi: Obbligo di salvataggio dell’assicurato nell’art. 1914 C.C.
- Cosa succede se l’assicurato non si attiva per contenere il danno?
- L’art. 1915 C.C. — la cui rubrica copre tanto l’avviso quanto il salvataggio — distingue: l’inadempimento doloso fa perdere del tutto il diritto all’indennità, quello colposo dà all’assicuratore il diritto di ridurla in ragione del pregiudizio che l’assicurato avrebbe potuto evitare. La riduzione opera quando l’inadempimento è doloso o gravemente colposo, e il perito la documenta confrontando il danno effettivo con quello ragionevolmente contenibile. Leggi: Obbligo di salvataggio dell’assicurato nell’art. 1914 C.C.
- Cos’è il principio indennitario?
- È la regola, ricavata dagli artt. 1905, 1908 e 1909 del Codice Civile, per cui l’assicuratore risarcisce soltanto il danno effettivamente sofferto dall’assicurato, nei limiti del contratto e senza attribuire alla cosa un valore superiore a quello del tempo del sinistro. Impedisce che l’assicurazione diventi fonte di arricchimento. Leggi: Il principio indennitario nella perizia assicurativa
- Dove è scritto il principio indennitario?
- La nozione di assicurazione indennitaria è all’art. 1882 C.C.; il limite del risarcimento al danno sofferto è all’art. 1905 C.C.; il valore della cosa al tempo del sinistro è fissato dall’art. 1908 C.C. Le regole sulla sovrassicurazione sono all’art. 1909 C.C. e la proporzionale all’art. 1907 C.C. Leggi: Il principio indennitario nella perizia assicurativa
- Come difende il perito il principio indennitario in sede di liquidazione?
- Documentando lo stato patrimoniale ante-sinistro (fatture, schede cespiti, fotografie, visure), isolando le voci non soggette a degrado, motivando la vita utile adottata con fonti riconosciute e allegando il testo di polizza che disciplina criterio di valore, massimali e obbligo di salvataggio ex art. 1914 C.C. Leggi: Il principio indennitario nella perizia assicurativa
- Che cosa distingue soprassicurazione da sottoassicurazione?
- Sono due asimmetrie opposte fra somma assicurata e valore reale. Nella sottoassicurazione la somma è inferiore al valore e scatta la regola proporzionale ex art. 1907 C.C.; nella soprassicurazione la somma eccede il valore: senza dolo il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale ex art. 1909 C.C., e con dolo dell’assicurato l’assicurazione non è valida. Leggi: Soprassicurazione e sottoassicurazione: regola proporzionale
- Come si calcola la regola proporzionale?
- L’indennizzo si ottiene moltiplicando il danno per il rapporto fra somma assicurata e valore reale al tempo del sinistro (indennizzo = danno × somma assicurata / valore reale). L’applicazione precede franchigie e scoperti e segue la determinazione del danno liquidabile. Leggi: Soprassicurazione e sottoassicurazione: regola proporzionale
- Quando la regola proporzionale non si applica?
- Non si applica in presenza di clausole di valore accettato (polizza stimata) o di clausole di rinuncia alla proporzionale entro soglie di scostamento, e non si applica quando la stima è effettuata a primo rischio assoluto o relativo. Leggi: Soprassicurazione e sottoassicurazione: regola proporzionale
- Che cos’è la surroga dell’assicuratore?
- È il meccanismo, codificato dall’art. 1916 del Codice Civile, per cui l’assicuratore che ha pagato l’indennità subentra di diritto nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile del sinistro, nei limiti dell’ammontare corrisposto. Non è una cessione volontaria, ma una successione legale che opera al momento stesso del pagamento. Leggi: Art. 1916 Codice Civile: la surroga dell’assicuratore
- Contro chi non può agire in surroga l’assicuratore?
- Il SECONDO comma dell’art. 1916 C.C. esclude la surrogazione quando il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi, o dai domestici — salvo il caso di dolo. Il coniuge vi è stato aggiunto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 117/1975. È una regola di protezione del nucleo familiare e della convivenza, non derogabile in polizza. Leggi: Art. 1916 Codice Civile: la surroga dell’assicuratore
- Quale documentazione serve al perito per supportare la rivalsa?
- Verbali di intervento dell’autorità competente, rapporti di causalità tecnica firmati, contratto di trasporto o CMR con le riserve annotate, perizia di constatazione con fotografie datate, corrispondenza tempestiva con il terzo responsabile e la quietanza liberatoria rilasciata dall’assicurato al momento del pagamento dell’indennità. Leggi: Art. 1916 Codice Civile: la surroga dell’assicuratore
- Come si calcola il degrado d’uso?
- Si divide l’età del bene per la sua vita utile: 15 anni su 30 danno il 50%. Il coefficiente si applica al costo a nuovo dei materiali. Se la polizza fissa una scala di degrado, si usa quella; per i componenti edilizi si usa anche la formula UEEC. Leggi: Calcolatore del degrado d’uso: come calcolarlo (con esempi)
- Quando si applica il degrado d’uso?
- Quando la polizza indennizza il valore allo stato d’uso, cioè il valore che la cosa aveva al tempo del sinistro (art. 1908 c.c.). Con la clausola valore a nuovo il degrado resta nell’indennizzo immediato e la differenza si paga come supplemento dopo la ricostruzione. Leggi: Calcolatore del degrado d’uso: come calcolarlo (con esempi)
- Su cosa non si applica il degrado?
- Nella prassi non si applica a manodopera, ponteggi, trasporti, smaltimento e oneri di sicurezza, che si consumano nella riparazione. Alcune polizze fabbricati però applicano il deprezzamento all’intera spesa di ripristino: decide il testo della polizza. Leggi: Calcolatore del degrado d’uso: come calcolarlo (con esempi)
- Cosa si intende per degrado d’uso nell’assicurazione?
- È la perdita di valore del bene per età, uso, manutenzione e obsolescenza. Trasforma il costo di rimpiazzo a nuovo nel valore allo stato d’uso, che limita l’indennizzo quando la polizza non prevede il valore a nuovo. Leggi: Calcolatore del degrado d’uso: come calcolarlo (con esempi)
- Esiste una tabella del degrado d’uso?
- Non esiste una tabella di legge. Molte polizze ne contengono una propria, per anni o per mesi. I coefficienti di ammortamento del D.M. 31 dicembre 1988 sono fiscali: per la vita utile valgono solo come riferimento dichiarato. Leggi: Calcolatore del degrado d’uso: come calcolarlo (con esempi)