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Guide Pratiche13 min di lettura

Computo metrico estimativo nella perizia assicurativa

Struttura del computo metrico estimativo nella perizia: voci, unità di misura, prezziari di riferimento, spese generali, IVA e degrado d'uso applicato.

Indice · 12 sezioni

Il computo metrico estimativo è il documento tecnico con cui il perito traduce un elenco di danni fisici in un importo economico difendibile in sede di liquidazione. Non è una lista di prezzi: è una stima strutturata per voci omogenee, ciascuna composta da una descrizione normalizzata, un'unità di misura, una quantità rilevata, un prezzo unitario desunto da un prezziario ufficiale e un prezzo totale. Nel ramo elementare serve a dare sostanza numerica al principio indennitario1 e a verificare, voce per voce, che l'indennizzo non ecceda il valore della cosa assicurata al momento del sinistro2.

Chi redige perizie per incendio, allagamento, eventi atmosferici o guasti impiantistici incontra ogni giorno lo stesso bivio: firmare un preventivo d'impresa così com'è, oppure riscriverlo come computo metrico estimativo dotato di autonomia tecnica. Il primo approccio è rapido ma fragile; il secondo è il solo che regge il contraddittorio con il liquidatore e con l'eventuale arbitrato.

Computo di cantiere e computo di perizia: due documenti diversi

La confusione più diffusa nel mercato italiano è trattare il computo metrico di perizia come se fosse un computo di cantiere. Sono strumenti distinti, con finalità e vincoli diversi.

Il computo di cantiere, quello che un'impresa edile produce in fase di offerta, misura il costo di esecuzione di opere da realizzare: parte da un progetto esecutivo, adotta i prezzi di mercato correnti, include tutte le lavorazioni necessarie a consegnare l'opera finita. Il computo di perizia, invece, misura il costo di ripristino di uno stato preesistente danneggiato da un sinistro: parte dallo stato di fatto ante-sinistro, è vincolato al prezziario vigente alla data dell'evento, si ferma al ripristino della situazione patrimoniale dell'assicurato e non comprende migliorie, ampliamenti o adeguamenti normativi sopravvenuti non strettamente necessari alla riparazione.

Il perito che recepisce senza riscrittura il preventivo dell'impresa incaricata dei lavori commette due errori simmetrici. Da un lato accetta prezzi che possono discostarsi dal mercato di riferimento, perché l'impresa include margini commerciali non sempre coerenti con le voci di prezziario. Dall'altro convalida voci "a corpo" indivisibili che mescolano materiali, manodopera, trasporti e oneri di cantiere in un unico importo, rendendo impossibile l'applicazione selettiva del degrado d'uso.

Il computo di perizia non è un preventivo rielaborato: è una stima autonoma redatta su prezziari ufficiali e riferita al valore della cosa al tempo del sinistro.

Anatomia di una voce di computo

Ogni voce del computo metrico estimativo si compone di sei elementi. Il numero della voce identifica univocamente la riga nel documento e consente il richiamo in eventuali tabelle di sintesi. La descrizione, normalizzata, riprende la formulazione del prezziario di riferimento ed evita paraphrase creative che espongono al contraddittorio. L'unità di misura segue la tipologia di lavorazione: metri lineari per battiscopa e canaline, metri quadri per pavimenti e intonaci, metri cubi per demolizioni, chilogrammi per ferro e acciaio, corpo per voci autenticamente unitarie. La quantità, rilevata in sopralluogo, deve essere coerente con le fotografie e con le planimetrie allegate. Il prezzo unitario è desunto dal prezziario regionale o di settore con citazione esplicita del codice voce e dell'edizione. Il prezzo totale è il prodotto aritmetico di quantità e prezzo unitario.

Una voce ben scritta si verifica in trenta secondi. Un liquidatore deve poter prendere il codice citato, aprire il prezziario, confrontare la descrizione e ricalcolare il totale. Se uno solo di questi passaggi non è ricostruibile, la voce è formalmente valida ma praticamente inutilizzabile.

Unità di misura: coerenza con il prezziario

Le unità di misura più diffuse nei rami elementari sono standardizzate. Smontaggio di pavimenti, massetti e intonaci si quantifica al metro quadro. Demolizione di murature e rimozione di massetti armati si esprime al metro cubo. Noleggio di ponteggi si contabilizza al metro quadro di superficie proiettata per la durata prevista. Trasporto a discarica autorizzata si computa al metro cubo o alla tonnellata, distinguendo i codici CER dei rifiuti inerti, misti o speciali. Oneri della sicurezza, quando il cantiere ricade nell'ambito del D.Lgs. 81/2008, si esprimono in percentuale sul totale o come voce a corpo dedicata.

La regola operativa è adottare, per ogni voce, l'unità di misura prevista dal prezziario citato. Il ricorso all'unità "a corpo" va riservato alle lavorazioni intrinsecamente non misurabili (per esempio assistenze murarie puntuali) o esplicitamente tariffate in quel modo dal prezziario stesso.

I prezziari di riferimento

La scelta del prezziario è la decisione metodologica più rilevante del computo. Un prezziario sbagliato, o un'edizione sbagliata, invalida l'intera quantificazione.

Il prezziario DEI, edito dalla Tipografia del Genio Civile, è il riferimento nazionale per opere edili, impiantistiche, opere specialistiche, restauro e recupero. È articolato in volumi tematici (edilizia, impianti tecnologici, restauro, urbanizzazione, sicurezza) ed è aggiornato con cadenza tipicamente annuale o biennale. La sua autorevolezza deriva dalla diffusione professionale e dall'adozione in ambito di perizie di parte e giudiziali.

I prezziari regionali sono pubblicati con decreto da Regioni e Province Autonome. Il prezziario della Regione Piemonte, quello della Regione Lombardia, quello della Regione Lazio, insieme agli equivalenti di altre regioni, costituiscono riferimento privilegiato quando il sinistro ricade nel territorio di competenza. Nelle perizie si preferisce il prezziario regionale perché cristallizza i costi locali di manodopera, materiali e trasporti, più aderenti al mercato effettivo rispetto al prezziario nazionale.

I listini delle Camere di Commercio offrono rilevazioni periodiche dei costi di materiali edili, combustibili, noli e trasporti a livello provinciale. Sono utili per integrare il prezziario regionale quando una voce specifica non è tariffata o quando il listino camerale risulta più aggiornato.

I listini SIM e SIMSEL sono i riferimenti di settore per macchinari industriali e attrezzature. Pubblicano periodicamente le quotazioni di macchine utensili, carrelli elevatori, compressori, gruppi elettrogeni, sia nuovi sia usati di seconda mano. Nei sinistri che coinvolgono apparati produttivi sono spesso l'unica fonte dotata di autorità di mercato riconosciuta.

Dimensione temporale del prezziario

Il prezziario da applicare è quello vigente alla data del sinistro, non quello in vigore al momento della redazione della perizia. Il principio discende dall'art. 1908 C.C., che commisura l'indennizzo al valore della cosa al tempo del sinistro2: il costo di ripristino a nuovo assunto nel computo è quindi il costo che il mercato praticava all'istante dell'evento dannoso.

Quando la perizia è redatta a distanza di mesi dal sinistro e il mercato ha registrato oscillazioni significative (per esempio forti rincari dei materiali), si adotta il prezziario dell'anno del sinistro e, se necessario, si applica un coefficiente di attualizzazione motivato per ricondurre l'importo al valore corrente. Il coefficiente va dichiarato in relazione e documentato con la fonte della serie storica adottata, per esempio gli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei materiali da costruzione.

Spese generali, utile d'impresa, oneri della sicurezza

Un computo metrico che si ferma alle sole lavorazioni restituisce un importo tecnicamente incompleto. Alla somma delle voci lavorate si aggiungono due maggiorazioni standard nella prassi italiana: le spese generali, tipicamente pari al 15% dell'importo dei lavori, e l'utile d'impresa, tipicamente pari al 10% dell'importo dei lavori aumentato delle spese generali. La combinazione produce la maggiorazione composta di circa 24,30% (1,15 × 1,10 = 1,265; la componente aggiuntiva rispetto al 100% di base è 26,5%, che nella prassi si arrotonda a 24,3% quando si calcolano le due percentuali in modo additivo su base identica).

Gli oneri della sicurezza costituiscono voce separata e non sono soggetti a ribasso d'asta né, nella prassi liquidativa, a riduzioni per degrado. Si esprimono come voce a corpo o come percentuale sul totale lavori (tipicamente fra l'1% e il 4% a seconda della complessità del cantiere e del livello di rischio). L'omissione degli oneri della sicurezza è l'errore di computo più diffuso nei preventivi trasposti senza revisione.

IVA: regime dell'assicurato

L'IVA va trattata secondo il regime fiscale dell'assicurato. Se l'assicurato è soggetto IVA a detraibilità piena (per esempio un'impresa commerciale o industriale con attività soggette a IVA), l'imposta addebitata dall'impresa esecutrice è recuperata a valle e non costituisce un costo effettivo: l'indennizzo va calcolato al netto di IVA, pena la violazione del principio indennitario. Se l'assicurato è consumatore finale, soggetto esente o soggetto con pro-rata parziale, l'IVA non detraibile è un costo reale e va incluso nell'indennizzo nella misura effettivamente non recuperabile.

La verifica del regime IVA si effettua richiedendo all'assicurato una dichiarazione scritta o un'attestazione del commercialista. È buona prassi esplicitare nella relazione quale regime è stato applicato e su quale base documentale. L'obbligo di comportamento trasparente verso l'assicurato discende peraltro dalla disciplina di distribuzione assicurativa, che impone correttezza e chiarezza nelle informazioni fornite3.

Applicazione del degrado d'uso al computo

Il degrado d'uso non si applica meccanicamente al totale del computo: si applica solo alle voci di fornitura di materiali, lasciando indenni manodopera, noleggi, trasporti, smaltimenti, oneri della sicurezza, spese generali e utile d'impresa. La ragione è tecnica: queste ultime voci si consumano integralmente nell'evento riparativo e non erano presenti nel patrimonio dell'assicurato prima del sinistro.

Strutturare il computo in modo che materiali e manodopera siano sempre voci distinte è quindi una scelta estimativa, non cosmetica. Un computo che fonde le due componenti in un prezzo unitario unico (voce "fornitura e posa di pavimento ceramico, compreso tutto") rende impossibile l'isolamento del materiale e costringe all'applicazione forfettaria del degrado sull'intero importo, con indennizzo sistematicamente inferiore al dovuto.

Esempio numerico: danno da allagamento su pavimento di 50 m²

Un allagamento compromette il pavimento ceramico di una sala di 50 m² in un fabbricato di uso civile, con età del pavimento di dieci anni e vita utile convenzionale di trent'anni. Il degrado risultante è 10/30 = 33,33% sulla sola fornitura dei materiali. La polizza non prevede clausola a valore a nuovo. L'assicurato è consumatore finale. Prezziario di riferimento: regionale, edizione vigente alla data del sinistro.

N.DescrizioneU.M.QuantitàPrezzo unitarioTotale
1Rimozione di pavimento ceramico esistente, compreso accatastamento a piè d'opera50,008,50425,00
2Demolizione di massetto in sabbia e cemento, spessore medio 5 cm50,0012,00600,00
3Trasporto a discarica autorizzata di rifiuti inerti, compreso oneri di conferimento3,0045,00135,00
4Fornitura di piastrelle in gres porcellanato, formato 60×60, prima scelta52,0028,001.456,00
5Fornitura di collante cementizio classe C2TE, in sacchi da 25 kgkg200,001,20240,00
6Fornitura di premiscelato per massetto, spessore 5 cm50,009,00450,00
7Posa in opera di massetto di sottofondo, spessore medio 5 cm50,0014,00700,00
8Posa in opera di pavimento ceramico, compreso stuccatura fughe50,0022,001.100,00
9Oneri della sicurezza (2% su totale lavori)corpo1,00103,12103,12
Totale lavori5.209,12
Spese generali (15%)781,37
Utile d'impresa (10% su lavori + SG)599,05
Imponibile complessivo6.589,54

Applicazione del degrado sulla sola fornitura dei materiali (voci 4, 5, 6):

Fornitura materiali soggetta a degrado = 1.456,00 + 240,00 + 450,00 = 2.146,00 €
Deprezzamento = 2.146,00 × 33,33% = 715,28 €
Imponibile al valore allo stato d'uso = 6.589,54 − 715,28 = 5.874,26 €
IVA 10% su ristrutturazione civile (assicurato consumatore finale) = 587,43 €
Indennizzo lordo ante franchigie e regola proporzionale = 6.461,69 €

La medesima pratica, gestita applicando forfettariamente il 33,33% di degrado sull'intero imponibile, produrrebbe un indennizzo al netto dell'IVA di circa 4.393 euro: quasi 1.500 euro in meno rispetto al calcolo corretto. La differenza è il peso economico della disciplina estimativa; l'isolamento per voci non è un esercizio accademico, è il modo in cui si rispetta il principio indennitario senza penalizzare l'assicurato.

Stato di fatto e progetto esecutivo: cosa si computa

Il perimetro del computo è il ripristino dello stato di fatto ante-sinistro, non la ricostruzione su progetto esecutivo aggiornato. La distinzione si applica in particolare quando normative sopravvenute impongono oggi caratteristiche tecniche più gravose rispetto a quelle esistenti al momento del sinistro (per esempio requisiti di isolamento termico, antisismici, antincendio).

Se la riparazione richiede necessariamente l'adeguamento normativo — perché non è materialmente possibile ripristinare il bene con le sole caratteristiche pregresse — il maggior costo di adeguamento è indennizzabile solo in presenza di espressa copertura di polizza o di clausola di "adeguamento a norma". In assenza, il perito quantifica il costo di ripristino come se il bene potesse essere riprodotto tal quale, segnalando nella relazione la discrasia normativa e lasciando la questione alla gestione del liquidatore.

Il confine si regge sul perimetro del contratto, che nella disciplina delle assicurazioni private4 rimette alle parti la definizione del rischio coperto e del criterio di valore. Tutto ciò che esula dal perimetro pattuito è tecnicamente fuori indennizzo, anche quando risulta economicamente necessario per restituire il bene alla piena funzionalità.

Errori ricorrenti e come evitarli

Le contestazioni liquidative più frequenti nascono da quattro pratiche da abbandonare. La prima è l'adozione di voci generiche "a corpo" per lavorazioni misurabili, che rende impossibile il ricalcolo voce per voce e il trattamento differenziato del degrado. La seconda è l'uso di prezzi fuori mercato, desunti da fonti non ufficiali o da listini di fornitori non rappresentativi, che espone a ribassi sistematici in sede di accordo. La terza è l'incoerenza fra quantità computate e documentazione fotografica: un pavimento computato per 60 m² in una sala che la planimetria dichiara di 50 m² innesca il sospetto di forzatura. La quarta è l'omissione degli oneri della sicurezza o la loro incorporazione silente nell'utile d'impresa, in contrasto con la disciplina delle opere in cantiere e con la prassi consolidata.

La regola operativa per prevenire il contraddittorio è anticiparlo. Ogni voce deve reggere tre verifiche: corrispondenza con la fotografia, corrispondenza con il rilievo planimetrico, corrispondenza con il codice di prezziario citato. Quando una voce supera le tre verifiche è un elemento difendibile; quando ne manca una, è un punto di attacco che il liquidatore o l'assicurato sfrutteranno alla prima occasione.

Sequenza operativa per il perito

Alla prossima pratica, prima di firmare il computo, verificare in ordine: la polizza stabilisce il criterio di valore (a nuovo, stato d'uso, scala tabellata) e l'eventuale inclusione o esclusione dell'adeguamento a norma; il prezziario adottato è vigente alla data del sinistro, citato per edizione e codice voce riga per riga; le voci di fornitura materiali sono separate da quelle di manodopera, trasporti, noleggi e smaltimenti; gli oneri della sicurezza compaiono come voce autonoma; le spese generali (15%) e l'utile d'impresa (10%) sono applicate secondo la prassi e dichiarate in relazione; il degrado è calcolato solo sulle voci di fornitura materiali; l'IVA è inclusa o esclusa secondo il regime fiscale dell'assicurato; la regola proporzionale ex art. 1907 C.C.5 è applicata a valle del criterio di stima. Un computo che regge queste otto verifiche non garantisce l'assenza di contestazioni, ma ne riduce radicalmente il perimetro — e trasforma la discussione con il liquidatore da controversia tecnica in confronto di merito sui singoli prezzi.

Footnotes

  1. Art. 1905 Codice Civile — Limiti dell'indennizzo e rischi assicurati.

  2. Art. 1908 Codice Civile — Valore della cosa assicurata al tempo del sinistro. 2

  3. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 — Disciplina della distribuzione assicurativa e obblighi informativi.

  4. D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private.

  5. Art. 1907 Codice Civile — Assicurazione parziale e regola proporzionale.

Domande Frequenti (FAQ)

Che differenza c'è tra il computo metrico di cantiere e quello di perizia?
Il computo di cantiere è un documento di offerta costruttiva che descrive opere da eseguire; il computo di perizia è uno strumento estimativo che quantifica l'indennizzo dovuto per il ripristino del bene danneggiato, sottoposto ai vincoli del principio indennitario e alla clausola di valore pattuita in polizza.
Quale prezziario usare per il computo metrico di perizia?
Si impiegano prezziari regionali (Piemonte, Lombardia, Lazio), il prezziario DEI della Tipografia del Genio Civile per opere edili e impiantistiche, i listini delle Camere di Commercio per le tariffe locali e i listini SIM/SIMSEL per macchinari industriali, adottando sempre l'edizione vigente alla data del sinistro.
L'IVA si include nell'indennizzo?
Si include l'IVA non detraibile quando l'assicurato è consumatore finale o soggetto con pro-rata che non consente la detrazione integrale; non si include quando l'assicurato è soggetto IVA a detraibilità piena, perché altrimenti l'indennizzo produrrebbe un arricchimento in violazione del principio indennitario.

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