MyPeritoTorna al Blog
Guide Pratiche12 min di lettura

Struttura della relazione peritale che regge a verbale

Le sezioni di una relazione peritale che regge in contraddittorio: dai dati di polizza al riepilogo dell'indennizzo, ciò che il liquidatore verifica per primo.

Indice · 11 sezioni

La relazione peritale è il documento su cui la compagnia decide se pagare, quanto pagare e in quali tempi. Il liquidatore non era sul luogo del sinistro: legge la relazione, e da quelle pagine ricostruisce il fatto, verifica il nesso con la copertura e ricalcola l'importo. Se un passaggio non è ricostruibile dal testo, la stima non viene respinta a merito ma sospesa per integrazione, e il fascicolo torna indietro.

Molti periti trattano la relazione come una versione lunga del verbale o come la cornice narrativa attorno al computo metrico. Non lo è. Il verbale di constatazione fissa i fatti in prima visita; il computo metrico quantifica una singola voce di ripristino. La relazione è l'atto che tiene insieme fatto, copertura e numero in una catena logica sottoscrivibile, e che, firmata dalle parti in contraddittorio, diventa scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 C.C.1. Questa guida ne percorre le sezioni nell'ordine in cui compaiono, indicando per ciascuna che cosa il liquidatore controlla e quale omissione ricorrente fa aprire una contestazione.

Perché la relazione non è né il verbale né il computo

Il verbale di constatazione e la relazione peritale hanno finalità diverse. Il verbale è la fonte primaria: cristallizza lo stato dei luoghi, le dichiarazioni e le riserve prima che le tracce spariscano. La relazione è l'atto conclusivo che rielabora quella fonte, la incrocia con la polizza e la traduce in una proposta di indennizzo motivata. Il verbale è un allegato della relazione, non un suo capitolo.

Il computo metrico estimativo, a sua volta, è una sola delle sezioni della relazione: quella che dà sostanza numerica al ripristino. Una relazione robusta contiene il computo, ma lo precede con la ricostruzione del sinistro e lo segue con l'applicazione delle condizioni di polizza. Confondere i tre documenti porta a relazioni sbilanciate, ricche di prezzi e povere di nesso causale, oppure narrative e prive di calcolo verificabile.

La relazione peritale non è la trascrizione del verbale né la somma del computo: è l'atto tecnico che collega il fatto al numero e che, sottoscritto, fa prova.

Intestazione e conferimento dell'incarico

L'intestazione identifica il fascicolo e la legittimazione del perito. Comprende gli estremi del mandante (compagnia o studio di liquidazione), il numero di sinistro, il numero di polizza, il ramo, il nominativo dell'assicurato, la data e il luogo dell'incarico. Sotto l'intestazione va dichiarato chi ha conferito il mandato e con quale data, perché è da lì che decorrono i termini e si misura la tempestività dell'accertamento.

Il liquidatore controlla in primo luogo che il perito che firma sia lo stesso a cui è stato conferito l'incarico e che risulti regolarmente abilitato; per la stima dei danni da circolazione l'iscrizione nel Ruolo dei periti tenuto dall'IVASS, prevista dal Codice delle assicurazioni private2, è essa stessa condizione di legittimazione. Una relazione sottoscritta da soggetto non correttamente legittimato è aggredibile sul piano formale prima ancora del merito. L'omissione tipica è l'intestazione generica di studio, senza nominativo e senza estremi di abilitazione del professionista che ha materialmente svolto le operazioni.

Premessa e dati di polizza

La premessa dichiara le fonti su cui si fonda la relazione e ricostruisce la cornice contrattuale. Elenca i documenti esaminati (polizza e appendici, denuncia di sinistro, verbale di constatazione, corrispondenza, fatture, planimetrie) e riporta i dati di polizza che governano l'indennizzo: somme assicurate per partita, criterio di valore pattuito (valore a nuovo, valore allo stato d'uso, scala tabellata), franchigie, scoperti con minimi e massimi, limiti di indennizzo e massimali. È la sezione che àncora tutto il resto alla disciplina delle assicurazioni private2, che rimette alle parti la definizione del rischio coperto e del criterio di stima.

Il liquidatore verifica che i numeri della premessa coincidano con quelli della propria scheda di polizza e che il criterio di valore dichiarato sia poi effettivamente applicato in sede di calcolo. L'omissione più costosa è riportare la somma assicurata ma tacere il criterio di valore: senza quella riga, la quantificazione a valle è priva di fondamento contrattuale e diventa una stima discrezionale che la compagnia può rifiutare in blocco.

Descrizione del sinistro e nesso causale

Questa sezione racconta come, quando e perché il danno si è prodotto, e collega l'evento alla garanzia. Non è cronaca: è la dimostrazione che il fatto rientra tra i rischi assicurati e non tra le esclusioni. La descrizione riporta la dinamica, la data e l'ora dell'evento, la causa tecnica accertata e il rapporto di causalità tra causa ed effetti lamentati, distinguendo i danni riconducibili al sinistro da quelli preesistenti o da vetustà.

Il liquidatore legge questa parte per decidere l'operatività della garanzia. Cerca il nesso causale esplicito e la coerenza tra causa dichiarata e voci di danno che seguiranno. L'omissione ricorrente è la descrizione che salta la causa tecnica e passa direttamente all'elenco dei danni: senza nesso, ogni voce successiva resta sospesa, perché non è dimostrato che discenda dall'evento coperto. Quando la causa attiva un'esclusione o una clausola limitativa, il perito la segnala in termini oggettivi e rimette alla compagnia la valutazione dell'operatività.

Accertamenti e sopralluogo

Gli accertamenti descrivono le operazioni peritali: date dei sopralluoghi, presenti, misurazioni, prove strumentali, campionamenti, riscontri documentali. È la sezione che dà tracciabilità al metodo e che consente a un terzo di ripercorrere come il perito è arrivato alle conclusioni. Qui si dà atto del contraddittorio: se la compagnia ha nominato un proprio perito, si registra che le operazioni sono state congiunte; in assenza, si verbalizza la convocazione e l'esito.

Il liquidatore controlla che gli accertamenti siano coerenti con la quantificazione e con le fotografie: una misura citata nel calcolo deve trovare riscontro in un rilievo descritto qui. L'omissione tipica è la relazione che afferma conclusioni senza documentare le operazioni che le sostengono — «si è accertato che» senza dire quando, come e con quali strumenti. Un accertamento non tracciato è, in contraddittorio, un accertamento contestabile.

Documentazione fotografica e allegati

Gli allegati sono il corpo probatorio della relazione: sequenza fotografica, planimetrie, verbale di constatazione, fatture e preventivi, certificazioni, verbali di prelievo. Le fotografie vanno numerate e richiamate nel testo accanto alla voce di danno corrispondente, così che ogni affermazione tecnica rimandi a un'evidenza visibile. Un indice degli allegati con numerazione progressiva chiude la relazione e ne consente la verifica ordinata.

Il liquidatore usa gli allegati per confermare quantità e stato dei beni: apre la fotografia richiamata dalla voce e verifica che rappresenti ciò che il testo dichiara. L'omissione più frequente è la fotografia priva di richiamo nel corpo, o la voce di danno priva di fotografia: in entrambi i casi si crea uno scollamento tra prova e affermazione che invita alla contestazione. Le immagini vanno prodotte con criterio probatorio, non illustrativo, e ancorate a data e riferimento metrico verificabili.

Quantificazione del danno

La quantificazione traduce il danno fisico in importo, ed è il cuore economico della relazione. Il perito parte dal danno emergente — il costo di ripristino dello stato preesistente — e resta nei limiti del principio indennitario, che vincola l'indennizzo al danno effettivamente sofferto e al valore della cosa assicurata3. Il lucro cessante e le voci accessorie entrano solo se la polizza le copre espressamente; in assenza, restano fuori indennizzo e il perito lo segnala.

Il criterio di valore governa il passaggio dal costo a nuovo al valore indennizzabile. Se la polizza è a valore allo stato d'uso, sul solo importo delle forniture di materiali si applica il deprezzamento per degrado, lasciando indenni manodopera, trasporti, noleggi e oneri della sicurezza; se è a valore a nuovo, il degrado non si applica entro i limiti e le soglie pattuiti. Ogni figura discende dal valore della cosa al tempo del sinistro4, non alla data di redazione della perizia.

Il liquidatore ricalcola: prende il prezziario citato, verifica le quantità sulle fotografie e ripercorre il degrado voce per voce. L'omissione che fa saltare il controllo è il degrado applicato forfettariamente sull'intero imponibile invece che sulle sole forniture, oppure il criterio di valore dichiarato in premessa ma non rispettato nel calcolo. Entrambe producono un numero che il liquidatore non può replicare, e ciò che non si replica si contesta.

Franchigie, scoperti e regola proporzionale

Le condizioni di polizza si applicano dopo la stima del danno indennizzabile, e l'ordine di applicazione incide sul risultato. La sequenza va resa esplicita, ciascun passaggio su una riga propria: danno a valore intero, deprezzamento per degrado, danno a valore allo stato d'uso, eventuale regola proporzionale, scoperto e franchigia, confronto con limiti e massimali, indennizzo netto. Quando la somma assicurata è inferiore al valore assicurabile, si applica la regola proporzionale dell'art. 1907 C.C., che riduce l'indennizzo in proporzione al rapporto tra somma assicurata e valore reale5.

Il liquidatore verifica che l'ordine dei passaggi corrisponda alla lettera delle condizioni contrattuali e che scoperti e franchigie siano applicati con i loro minimi e massimi. L'omissione ricorrente è duplice: mostrare solo l'indennizzo finale senza le righe intermedie, così che il calcolo non sia ripercorribile, oppure invertire l'ordine tra regola proporzionale e franchigia rispetto a quanto prevede la polizza. Un riepilogo che non espone la sequenza è un numero da rinegoziare, non una proposta da accettare.

Conclusioni e riepilogo dell'indennizzo

Le conclusioni sintetizzano l'esito: operatività della garanzia, importo del danno accertato, importo dell'indennizzo proposto al netto di degrado, regola proporzionale, scoperti e franchigie, con l'indicazione delle riserve eventualmente non ancora sciolte. È la sezione che il liquidatore legge per prima e rilegge per ultima, e deve poter essere confrontata riga per riga con la quantificazione che la precede. Coerenza tra riepilogo e calcolo è il primo requisito: un totale in conclusione diverso da quello della quantificazione è motivo immediato di rinvio.

Le conclusioni sono anche il luogo in cui si esercita il dovere di trasparenza verso l'assicurato e verso il mandante: il perito dichiara quale regime IVA ha applicato, su quale base documentale, e quali questioni restano rimesse alla compagnia. La chiarezza informativa risponde al dovere di trasparenza e correttezza che regge l'attività peritale. L'omissione tipica è la conclusione che propone una cifra senza dichiararne la composizione, costringendo il liquidatore a ricostruire a ritroso ciò che la relazione avrebbe dovuto esplicitare.

Sottoscrizione e valore probatorio

La sottoscrizione è ciò che trasforma un elaborato tecnico in un atto. Quando la relazione è firmata dalle parti in contraddittorio — perito, assicurato ed eventuale perito della compagnia — assume natura di scrittura privata e fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni provenienti da chi l'ha sottoscritta1. Non raggiunge l'efficacia dell'atto pubblico riservato agli atti formati da pubblico ufficiale6, ma nella fase liquidativa e in un eventuale giudizio il suo peso probatorio è largamente sufficiente.

Sottoscritta in contraddittorio, la relazione fa piena prova delle dichiarazioni di chi l'ha firmata; firmata dal solo perito, resta una dichiarazione tecnica unilaterale.

Il liquidatore controlla che le firme siano leggibili, datate e complete, e che l'eventuale rifiuto di sottoscrivere sia annotato con la relativa motivazione. L'omissione che indebolisce l'intero fascicolo è la relazione priva di data certa di sottoscrizione o firmata dal solo perito: senza contraddittorio, il documento perde la forza della scrittura privata e si riduce a una perizia di parte, sovrapponibile a una semplice dichiarazione dell'assicurato. Una firma apposta a posteriori, non sincrona rispetto all'atto, apre un'eccezione immediata sulla genuinità del documento.

Checklist per il prossimo fascicolo

Prima di consegnare la relazione, verificare in ordine che ogni sezione regga il controllo del liquidatore.

  • Intestazione con mandante, numero di sinistro, numero di polizza, ramo, assicurato e nominativo del perito abilitato che ha svolto le operazioni.
  • Premessa con l'elenco dei documenti esaminati e i dati di polizza completi, incluso il criterio di valore pattuito.
  • Descrizione del sinistro con causa tecnica accertata e nesso causale esplicito tra evento coperto e voci di danno.
  • Accertamenti tracciati per date, presenti, misurazioni e prove, con menzione del contraddittorio o della sua assenza verbalizzata.
  • Documentazione fotografica numerata e richiamata voce per voce, con indice degli allegati progressivo.
  • Quantificazione ancorata al valore al tempo del sinistro, con criterio di valore rispettato e degrado applicato alle sole forniture di materiali.
  • Riepilogo che espone in righe distinte danno, degrado, regola proporzionale ex art. 1907 C.C., scoperto, franchigia, limiti e indennizzo netto, nell'ordine previsto dalla polizza.
  • Conclusioni coerenti con la quantificazione, con dichiarazione del regime IVA e delle questioni rimesse alla compagnia.
  • Sottoscrizione in contraddittorio, datata e leggibile, con annotazione di ogni rifiuto di firma.

La prossima volta che una relazione è pronta per la firma, non rileggerla dall'inizio come una narrazione: leggerla come la leggerà il liquidatore, partendo dal riepilogo dell'indennizzo e risalendo a ogni riga per verificare che il numero finale sia ricostruibile da capo. Se il percorso a ritroso si interrompe anche in un solo punto, quello è il punto in cui il fascicolo tornerà indietro.

Footnotes

  1. Art. 2702 Codice Civile — Efficacia della scrittura privata: piena prova delle dichiarazioni di chi ha sottoscritto, fino a querela di falso. 2

  2. D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private, cornice regolamentare della perizia e della liquidazione in Italia. 2

  3. Art. 1905 Codice Civile — Principio indennitario: l'indennizzo è contenuto nei limiti del danno sofferto e del valore della cosa assicurata.

  4. Art. 1908 Codice Civile — Valore della cosa assicurata al tempo del sinistro come base della quantificazione.

  5. Art. 1907 Codice Civile — Assicurazione parziale e regola proporzionale in caso di sottoassicurazione.

  6. Art. 2700 Codice Civile — Efficacia probatoria dell'atto pubblico formato da pubblico ufficiale autorizzato.

Domande Frequenti (FAQ)

Che differenza c'è tra la relazione peritale e il verbale di constatazione?
Il verbale di constatazione è l'atto di prima visita che cristallizza lo stato dei luoghi e le dichiarazioni delle parti; la relazione peritale è il documento conclusivo che ricostruisce il sinistro, quantifica il danno e propone l'indennizzo. Il verbale è una fonte richiamata come allegato dalla relazione, non la relazione stessa.
Una relazione peritale firmata ha valore probatorio?
Quando è sottoscritta dalle parti in contraddittorio ha natura di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 C.C. e fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni provenienti da chi l'ha firmata. Firmata dal solo perito, resta una relazione tecnica unilaterale di valore assai più debole.
Qual è l'omissione che più spesso fa contestare una stima?
Saltare i passaggi intermedi del calcolo. Se la relazione mostra solo l'indennizzo finale senza le righe di degrado, regola proporzionale, scoperto e franchigia, il liquidatore non può ricostruire il numero e riapre il fascicolo chiedendo integrazioni.

Stanco di fare questi calcoli a mano?

MyPerito estrae i dati dai documenti e applica le regole estimative automaticamente, generando il report tecnico in 60 secondi.

Prova MyPerito Gratis