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Guide Pratiche13 min di lettura

Contraddittorio di liquidazione: struttura e difesa

Il contraddittorio di liquidazione è il momento in cui il perito difende ogni voce: sequenza operativa, gerarchia delle prove, verbalizzazione corretta.

Indice · 9 sezioni

Il contraddittorio di liquidazione è la seduta in cui il perito di parte dell'assicurato e il perito nominato dalla compagnia — o, più spesso, il liquidatore che rappresenta direttamente l'impresa — siedono allo stesso tavolo e confrontano voce per voce la stima del danno. Si stabilisce in quella sede che cosa rientra in copertura, che cosa è escluso, quale coefficiente di vetustà si applica, come operano franchigie e scoperti, a quale importo si chiude il sinistro. Non è una riunione di cortesia: è l'atto tecnico che trasforma la perizia da relazione unilaterale in proposta condivisa di definizione.

Il perito che arriva al contraddittorio impreparato perde voci che non avrebbe dovuto perdere e ne difende altre su basi fragili. Il perito che arriva preparato, con un fascicolo ordinato e una gerarchia delle prove nitida, porta a casa un verbale di accordo che chiude la pratica in una seduta. La differenza non è il talento negoziale: è il metodo.

Cos'è, in concreto, il contraddittorio

Nel ramo danni italiano il contraddittorio è la fase che segue la denuncia del sinistro, la prima visita e l'accertamento tecnico. L'assicurato ha prodotto i documenti di copertura, il perito di parte ha redatto verbale di constatazione e ha stimato il danno, la compagnia ha aperto la pratica e assegnato la pratica al liquidatore. A questo punto le due stime — quella del perito di parte e quella del perito o del liquidatore controparte — devono essere messe a confronto.

Il contraddittorio può svolgersi in presenza, presso l'azienda danneggiata, presso lo studio del perito di parte o in videoconferenza. La forma non incide sulla sostanza: ciò che conta è che sia organizzato in modo strutturato, che le posizioni siano esplicitate per scritto prima della seduta e che si chiuda con un verbale. La cornice normativa di riferimento è il Codice delle assicurazioni private1, che disciplina la correttezza della fase liquidativa, e il Regolamento IVASS n. 40/20182, che impone ai distributori — periti inclusi, ove intermedino — obblighi di trasparenza e tracciabilità documentale.

Fase preparatoria: il fascicolo del perito

La qualità del contraddittorio dipende da cosa il perito ha in mano quando entra nella stanza. Il fascicolo minimo, ordinato per indice numerato, comprende:

  • Verbale di constatazione della prima visita, sottoscritto in contraddittorio con l'assicurato e, quando presente, con il perito controparte.
  • Reportage fotografico datato e geolocalizzato, con sequenza panoramica → dettaglio → riferimento metrico per ciascuna voce di danno; ogni immagine con metadati EXIF integri.
  • Computo metrico estimativo voce per voce, con indicazione di prezzario di riferimento (DEI, prezzario regionale, CCIAA), edizione, codice voce, quantità, prezzo unitario, totale.
  • Documentazione di proprietà e di consistenza: visure catastali, fatture d'acquisto dei beni, libri inventariali, registri di carico e scarico, DDT, bilanci di esercizio per le giacenze.
  • Copia integrale della polizza: condizioni generali, condizioni particolari, appendici di variazione, scheda tecnica con somme assicurate, franchigie, scoperti, massimali, clausole delega.
  • Denuncia del sinistro con data e ora di trasmissione, eventuale relazione dei vigili del fuoco o verbale dell'autorità di pubblica sicurezza.
  • Rapporti tecnici di terzi: relazioni di laboratorio su campioni, prove di carico, analisi su residui, referti del manutentore ufficiale dei macchinari, certificazioni di conformità.
  • Documentazione delle spese di salvataggio ex art. 1914 C.C.3, ordinata separatamente dal danno principale.

Ogni voce del fascicolo è richiamata nella perizia con un numero progressivo. Presentarsi al contraddittorio con documenti non numerati o dispersi in cartelle diverse equivale a dichiarare che non si è pronti.

La gerarchia delle prove in contraddittorio

Non tutti i documenti hanno lo stesso peso. Il perito che confonde i livelli probatori concede al liquidatore decurtazioni che non sarebbero dovute. La gerarchia operativa, ricavata dal regime codicistico della prova documentale, si articola in cinque gradi.

Primo grado: l'atto pubblico. Verbali dei vigili del fuoco, processi verbali delle autorità di pubblica sicurezza, accertamenti di agenti di polizia giudiziaria, atti notarili. Fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, della data e del luogo di formazione e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza4. Nessun liquidatore può contestarne il contenuto senza un'azione giudiziale di falso. Sono la roccia del fascicolo.

Secondo grado: la scrittura privata. Denuncia del sinistro sottoscritta dall'assicurato, conferme d'ordine, contratti di fornitura, comunicazioni via PEC controfirmate. Ai sensi dell'art. 2702 C.C. fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi le ha sottoscritte, purché la sottoscrizione sia riconosciuta o legalmente accertata5. La controparte può contestare la sola provenienza della firma (disconoscimento); fino a quel momento la scrittura fa fede.

Terzo grado: la documentazione contabile e fiscale. Fatture, DDT, libri inventariali, registri IVA, bilanci depositati, contratti di leasing. Non sono "atti" in senso stretto ma sono la prova della consistenza patrimoniale e del valore della cosa assicurata ex ante: è su questa documentazione che si costruisce il riferimento dell'art. 1908 C.C.6 per la determinazione del quantum indennizzabile.

Quarto grado: il rilievo peritale fotografico. Immagini datate, geolocalizzate, numerate, con riferimento metrico, richiamate nel verbale di constatazione. È prova tecnica contestuale al sinistro: racconta lo stato dei luoghi a una data certa. La sua forza dipende dalla qualità dei metadati e dalla presenza della controparte nel momento dello scatto.

Quinto grado: le stime da listini e prezzari. DEI per l'edilizia, prezzari regionali delle opere pubbliche, listini CCIAA, mercuriali di categoria. Sono prova comune a entrambe le parti: nessuno dei due tecnici può contestarne il dato, ma entrambi possono discutere su quale voce applicare a quale lavorazione. È qui che si gioca la sostanza del computo metrico.

In contraddittorio vince chi argomenta dal grado più alto della gerarchia. Chi difende una voce con un listino quando la controparte produce un verbale dei vigili del fuoco sta già perdendo.

Struttura operativa della seduta

Il contraddittorio efficace ha un'agenda scritta e consegnata prima della seduta. Il perito di parte invia al liquidatore — di norma quarantotto ore prima — un prospetto riassuntivo: numero del sinistro, numero di polizza, data del sopralluogo, elenco voci di danno con importo richiesto, totale. Il liquidatore risponde con il proprio prospetto speculare: stessa griglia, importi proposti, note.

Entrati nella seduta, il perito guida il confronto voce per voce, seguendo l'ordine del proprio computo metrico. Per ciascuna voce enuncia: descrizione, quantità, prezzo unitario, prezzario di riferimento, totale. Il liquidatore conferma o eccepisce. Se eccepisce, la motivazione deve risultare a verbale, non restare in conversazione. Il perito di parte prende appunti in tempo reale.

Le chiusure parziali si cristallizzano voce per voce. Non si lascia "in sospeso" una voce nella speranza di recuperarla a fine seduta con uno scambio compensativo: la voce "in sospeso" è la voce che sparisce. Quando su una voce si raggiunge l'accordo, si scrive a verbale voce n. 7 — riparazione copertura capannone — importo concordato € 18.400, prezzario DEI 2026 Lombardia, cod. E.01.020.030. Quando non si raggiunge l'accordo, si scrive il dissenso con gli importi di entrambe le parti: voce n. 11 — il perito dell'assicurato indica € 9.200 su base prezzario CCIAA 2025; il liquidatore propone € 5.600 su stima a corpo; dissenso motivato.

Come si motiva una decurtazione

Una decurtazione motivata è una decurtazione che regge. Le tre decurtazioni più frequenti nel ramo incendio e nel ramo furto, e come si argomentano correttamente, sono le seguenti.

Decurtazione per applicazione della franchigia assoluta e dello scoperto. La polizza prevede, per esempio, franchigia di € 1.500 e scoperto del 10% con minimo franchigia. Sulla voce di danno da € 20.000, il calcolo è: importo liquidabile prima della franchigia = 20.000; scoperto 10% = 2.000; franchigia minimo = 1.500; applicando il criterio maggiore fra franchigia e scoperto, l'assicurato sopporta € 2.000; netto rimborsabile € 18.000. A verbale si scrive: voce n. 3 — decurtazione di € 2.000 per applicazione scoperto 10% con franchigia minima, clausola particolare n. 7 della polizza.

Decurtazione del valore a nuovo per degrado d'uso. Se la polizza è stipulata a valore commerciale — cioè senza la clausola di "valore a nuovo" — il bene danneggiato si stima al valore che aveva al momento del sinistro, con applicazione di un coefficiente di vetustà o stato d'uso. L'argomentazione peritale richiama l'art. 1908 C.C.6 e motiva il coefficiente: macchinario installato nel 2016, vita utile convenzionale 10 anni, anzianità 9 anni; coefficiente di degrado d'uso 70%; valore a nuovo € 45.000; valore commerciale € 13.500; decurtazione giustificata da clausola 4.2 delle condizioni generali.

Decurtazione per sottoassicurazione (regola proporzionale). Quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo della cosa al momento del sinistro, opera la regola proporzionale dell'art. 1907 C.C.7. Somma assicurata € 600.000, valore effettivo accertato in contraddittorio € 1.000.000, rapporto 60%. Danno liquidabile prima della proporzionale € 80.000; dopo la proporzionale € 48.000. A verbale: voce n. 9 — applicazione regola proporzionale ex art. 1907 C.C.; somma assicurata 60% del valore effettivo; riduzione del danno rimborsabile dal 100% al 60%.

Tre decurtazioni scritte male, per contro, aprono contenzioso. "Voce esclusa per vetustà" senza coefficiente; "voce a forfait € 3.000" senza prezzario; "decurtazione 30% per stato generale" senza richiamo normativo o clausola. Sono scritture che il perito di parte, in contraddittorio, deve rifiutare immediatamente, chiedendo che vengano riformulate con riferimento a clausola di polizza, articolo del codice e parametro estimativo.

Come il perito di parte difende una voce

La difesa di una voce è, speculare alla decurtazione, un esercizio di tre piani. Quando il liquidatore propone di decurtare, il perito di parte replica enunciando: il dato fattuale (cosa si è rotto, quando, dove), la prova documentale che lo sorregge (grado nella gerarchia), il parametro estimativo che giustifica il prezzo.

Esempio operativo. Liquidatore: "La voce n. 14, sostituzione quadro elettrico MT, non è rimborsabile perché la manutenzione periodica era scaduta da quattro mesi". Perito di parte: "Produco verbale di manutenzione del 14 gennaio 2026, sottoscritto dal manutentore ufficiale; la scadenza successiva era fissata al 14 gennaio 2027; il sinistro è del 12 marzo 2026; la manutenzione era nei termini. Richiamo l'art. 1905 C.C.8 sul principio indennitario; la polizza copre i rischi assicurati e il nesso causale è stato accertato dai vigili del fuoco, cui rinvio". Con questa struttura la decurtazione non regge e la voce entra in liquidazione.

Un secondo esempio. Liquidatore: "Le spese di pompaggio dell'acqua, € 8.400, sono inconsiderate". Perito di parte: "Produco fattura del pronto intervento, rapportini orari firmati dai vigili del fuoco, confronto con tariffa di mercato del prezzario CCIAA 2025 che colloca il nolo di pompe sommerse a € 180/ora; le ore lavorate sono 46; totale coerente. Richiamo art. 1914 terzo comma C.C.3: le spese di salvataggio sono a carico dell'assicuratore anche se sommate al danno superano la somma assicurata, salvo manifesta inconsideratezza, che qui non si configura". La voce resta.

Errori ricorrenti del perito di parte

Tre errori ritornano con regolarità e costano all'assicurato somme rilevanti.

Il primo è accettare decurtazioni senza motivazione scritta. Quando il liquidatore dice "io non ti posso riconoscere questa voce" e il perito di parte non chiede una motivazione da mettere a verbale, la voce esce dal computo e non può essere recuperata in una seduta successiva senza riaprire tutto il contraddittorio. La regola è semplice: nessuna voce esce dal computo senza una riga scritta che ne giustifichi l'uscita.

Il secondo è lasciare voci "a forfait" non documentate. Il forfait è lo strumento con cui si chiudono voci di piccolo importo per guadagnare tempo, ma è anche la crepa in cui il liquidatore comprime importi maggiori. Un impianto elettrico a forfait € 2.500 è invitante finché la controparte risponde con un riconosciuto a forfait € 900. Ogni voce di importo sopra i 500 euro va quotata su base prezzario; il forfait è ammesso solo per micro-voci motivate come tali.

Il terzo è omettere il riferimento alla clausola di polizza. Il liquidatore applica franchigie, scoperti ed esclusioni richiamando il numero di clausola. Se il perito di parte non ha letto la polizza nella sua versione integrale e non ha annotato i numeri di clausola, è costretto a subire l'interpretazione dell'altra parte senza poterla contestare. La copia annotata della polizza è lo strumento più importante del contraddittorio, insieme al computo metrico.

Verbalizzazione finale

La seduta si chiude con un verbale sottoscritto da entrambe le parti. Il contenuto minimo comprende: intestazione (numero sinistro, numero polizza, compagnia, assicurato, data), parti presenti con qualifica, orario di inizio e fine, elenco voci di danno con decisione analitica per ciascuna (accordo con importo, dissenso con gli importi delle due parti e motivazione), totale concordato e totale in dissenso, riserve esplicite di una o entrambe le parti, data, luogo e firme.

Il valore probatorio del verbale deriva dalla sua natura di scrittura privata sottoscritta in contraddittorio: ai sensi dell'art. 2702 C.C.5 fa piena prova delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritto fino a querela di falso. In sede di eventuale giudizio, il verbale è il documento che il giudice leggerà per primo: se è ordinato, motivato voce per voce e correttamente sottoscritto, l'istruttoria è già ampiamente orientata.

Quando una parte rifiuta di sottoscrivere, si annota il rifiuto e la motivazione: il liquidatore non sottoscrive dichiarando che sottoporrà la pratica alla compagnia mandante per decisione finale. Il verbale non firmato dalla controparte non perde il valore di atto unilaterale, ma perde la natura di contraddittorio e rientra nel grado della scrittura privata di una sola parte.

Se l'accordo è parziale — alcune voci concordate, altre in dissenso — il perito di parte produce in aggiunta una relazione tecnica finale che riepiloga il percorso e motiva analiticamente le voci dissentite. Quella relazione sarà la base per l'eventuale perizia arbitrale o contrattuale prevista dalla polizza (tipica nel ramo incendio) e, in difetto di clausola arbitrale, per il giudizio ordinario.

Il passaggio successivo

La prossima volta che arriva una convocazione al contraddittorio, il perito di parte dedica la prima ora non al computo metrico ma all'indice del fascicolo: gerarchia dei documenti, numerazione, richiamo alle clausole di polizza, separazione fra danno e spese di salvataggio. Le decurtazioni si perdono o si difendono nelle tre settimane precedenti la seduta, non nella seduta stessa. Il verbale finale è la fotografia di un lavoro già fatto; se la preparazione è solida, la firma arriva in una sola seduta.

Footnotes

  1. D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private, cornice regolamentare della fase liquidativa.

  2. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 — Distribuzione assicurativa: obblighi di correttezza e tracciabilità documentale.

  3. Art. 1914 Codice Civile — Obbligo di salvataggio e rimborso delle spese di contenimento del danno. 2

  4. Art. 2700 Codice Civile — Efficacia dell'atto pubblico: piena prova fino a querela di falso.

  5. Art. 2702 Codice Civile — Efficacia della scrittura privata: piena prova della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta. 2

  6. Art. 1908 Codice Civile — Valore della cosa assicurata al tempo del sinistro. 2

  7. Art. 1907 Codice Civile — Assicurazione parziale e regola proporzionale.

  8. Art. 1905 Codice Civile — Principio indennitario e limite del risarcimento al danno sofferto.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è il contraddittorio di liquidazione?
È l'incontro in cui il perito di parte e il perito della compagnia (o del liquidatore) confrontano voce per voce la stima del danno, le cause, le esclusioni, le franchigie e arrivano a una proposta condivisa di definizione del sinistro, che viene cristallizzata in un verbale sottoscritto da entrambi.
Qual è la gerarchia delle prove in contraddittorio?
Al primo livello l'atto pubblico ex art. 2700 C.C. (verbali dei vigili del fuoco, delle autorità di pubblica sicurezza), che fa piena prova fino a querela di falso; al secondo la scrittura privata ex art. 2702 C.C. (denunce, conferme d'ordine); al terzo la documentazione contabile/fiscale; al quarto il rilievo peritale fotografico con metadati; al quinto le stime tratte da listini o prezzari ufficiali.
Come si motiva una decurtazione in contraddittorio?
Ogni decurtazione si argomenta richiamando tre piani: la clausola di polizza attivata (franchigia, scoperto, esclusione), la norma del Codice Civile applicabile (artt. 1905, 1907, 1908) e il parametro tecnico-estimativo (prezzario, coefficiente di vetustà, stato d'uso). Una decurtazione priva di uno di questi piani è fragile e aggredibile.

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