Un capannone del valore di 100.000 euro è coperto da due polizze incendio stipulate separatamente, con Alfa e Beta. Il danno è di 60.000 euro. L’art. 1910 c.c. consente di chiedere a ciascuna compagnia l’indennità del proprio contratto, purché il totale riscosso non superi il danno; tra le compagnie il carico si divide in proporzione alle indennità dovute1.
In breve
L’art. 1910 c.c. regola più polizze contratte separatamente presso assicuratori diversi sul medesimo rischio. L’assicurato deve avvisare ciascun assicuratore di tutte le altre; solo l’omissione dolosa esonera dal pagamento. Le somme complessivamente riscosse non possono superare l’ammontare del danno (terzo comma, secondo periodo). Il riparto tra le compagnie segue le indennità dovute, non i massimali: danno × indennità del singolo ÷ somma delle indennità (Cass. 4273/2024). Nella coassicurazione dell’art. 1911 le quote sono fissate nel contratto e ciascun coassicuratore paga solo la propria, senza solidarietà (Cass. 20935/2024).
Quando si applica l’art. 1910 e quando l’art. 1911?
L’art. 1910 si apre con un presupposto preciso: «per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori»1. Due elementi lo delimitano. I contratti sono più d’uno e sono stati conclusi separatamente; gli assicuratori sono diversi. La Cassazione chiama questa figura assicurazione plurima e la descrive come la copertura del medesimo rischio da parte di più assicuratori «in modo indipendente l’uno dall’altro»2.
Assicurarsi più volte sullo stesso rischio è lecito. Nel 2023 la Corte lo ha detto espressamente: «nulla vieta all’assicurato di stipulare più polizze a copertura del medesimo rischio (art. 1910 c.c.)». Dalla scelta di stipulare più polizze non si può dedurre che l’ultima copra necessariamente rischi non coperti dalle precedenti3.
La norma non definisce il «medesimo rischio». Il primo lavoro del perito è quindi documentale. Mette a confronto le polizze, le cose assicurate, le garanzie e i periodi di copertura, e annota dove le coperture si sovrappongono e dove no.
Alcune polizze operano «a secondo rischio», cioè solo quando l’altra copertura non opera o è esaurita. È una clausola contrattuale: anche nel caso deciso dalla Cassazione nel 2024 il Tribunale aveva qualificato così una delle due polizze2. Il suo effetto sul riparto dell’art. 1910 non è chiarito dalle decisioni esaminate, e la relazione lo riporta come dato da valutare.
L’art. 1911 regola una figura diversa, la coassicurazione. Qui «la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose» è «ripartita tra più assicuratori per quota determinate», e ciascuno è tenuto al pagamento «soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori»4. Nella coassicurazione le quote sono scritte nel contratto. Nell’assicurazione plurima ogni contratto vive per conto proprio, e il riparto si calcola a sinistro avvenuto.
Quali avvisi deve dare l’assicurato, e quando l’omissione costa l’indennità?
L’art. 1910 pone a carico dell’assicurato due avvisi distinti, che nel fascicolo vanno tenuti separati.
Il primo comma impone di «dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore»1. Il testo non fissa un termine. Il terzo comma, primo periodo, impone invece, in caso di sinistro, di darne avviso a tutti gli assicuratori «a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri». L’art. 1913 fissa il termine di tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza5.
La sanzione del secondo comma riguarda solo il primo avviso, e solo l’omissione dolosa: «Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità»1. Il testo non parla di decadenza, di nullità né di annullabilità, e non sanziona l’omissione colposa. Per l’avviso del sinistro l’art. 1910 non prevede una sanzione propria e rinvia all’art. 1913. Le conseguenze dell’inadempimento stanno nell’art. 1915: l’assicurato che «dolosamente non adempie» perde il diritto all’indennità; se omette «colposamente», l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità «in ragione del pregiudizio sofferto»6.
Accertare il dolo non spetta al perito. È una valutazione dell’assicuratore e, in caso di lite, del giudice. Il perito registra i fatti: se l’avviso delle altre polizze è stato dato, quando, a quale compagnia, con quale documento.
Le clausole «altre assicurazioni»
Le condizioni di polizza possono contenere un obbligo di dichiarare le altre assicurazioni più severo della norma, con la decadenza anche per un’omissione non dolosa. La Cassazione ha esaminato una clausola di questo tipo nel 2021, in una causa sulla mancata comunicazione di un’altra polizza sugli stessi beni (impianti per serre presi in leasing). L’assicurato sosteneva che la clausola ripetesse l’art. 1910, che richiede il dolo; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, senza una decisione sulla validità della clausola7.
Attenzione
L’art. 1910 non è nell’elenco delle norme inderogabili dell’art. 19328. Una clausola più severa del secondo comma non viene quindi sostituita di diritto dalla norma di legge. Il perito riporta il testo della clausola e lascia la valutazione a chi liquida.
Nella stessa ordinanza del 2021, in un passaggio che non decide la causa, la Corte ha osservato che la comunicazione è un onere «non surrogabile da una conoscenza aliunde»7. Il passaggio resta un obiter.
Fino a quanto può riscuotere l’assicurato con due polizze?
Il terzo comma, secondo periodo, fissa la regola dell’incasso1.
«L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.»
Il tetto è l’ammontare del danno, non la somma assicurata, il valore della cosa o la somma dei massimali. Con due polizze l’assicurato ha due debitori, ma l’indennizzo resta uno. È l’applicazione del principio indennitario a un fascicolo con più contratti.
Il termine di confronto per ciascun assicuratore è l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto. Si calcola polizza per polizza, con i limiti, le franchigie e gli scoperti di quella polizza. Se la somma assicurata copre solo una parte del valore, entra anche la regola proporzionale dell’art. 1907, salvo patto contrario9. Nel ragionamento che adotta, la Cassazione indica proprio sottoassicurazione, franchigie e scoperti fra le ragioni per cui l’indennità dovuta può essere inferiore alla somma assicurata2.
Un caso resta senza risposta nelle fonti esaminate: due polizze parziali che, sommate, raggiungono il valore intero. Come la proporzionale si combini con il riparto è un punto da segnalare in perizia, non da risolvere con un calcolo di comodo.
L’art. 1909 è scritto per un’assicurazione «per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata»10, cioè per un singolo contratto: la sua disciplina è trattata nell’articolo su soprassicurazione e sottoassicurazione. Per più polizze il limite che il codice pone espressamente è il tetto del terzo comma dell’art. 1910.
Il terzo comma non usa la parola «solidale». Una sentenza di legittimità del 2024 cita l’art. 1910 come esempio di solidarietà passiva tra assicuratori, ma lo fa di passaggio, in una causa che non riguardava il riparto11. La sentenza non motiva la qualificazione. Nella relazione conviene descrivere il diritto dell’assicurato con le parole della norma.
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Come si ripartisce l’indennità tra le compagnie?
Il quarto comma regola il rapporto interno: «L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti»1. Il criterio è nella legge e sono le indennità dovute, non le somme assicurate né i massimali. Il regresso è un rapporto tra le compagnie che coprono lo stesso rischio, da tenere distinto dalla surroga dell’assicuratore.
Come tradurre quel criterio in numeri è stato chiarito nel 2024. Con la sentenza 16 febbraio 2024, n. 4273 la Cassazione ha preso atto che né la dottrina né «la rara giurisprudenza» erano concordi. Ha descritto due orientamenti: il riparto in proporzione ai massimali, seguito fra l’altro dal Tribunale di Roma nel 2005, e il riparto in proporzione all’indennizzo effettivamente dovuto, seguito dai Tribunali di Arezzo nel 2009 e di Massa nel 20172.
Ha scelto il secondo. È la prima pronuncia di legittimità sul punto, e la Corte ha compensato le spese per «la novità della questione».
Le ragioni sono testuali e funzionali. Nel Capo XX del codice civile il termine «indennità» indica l’indennizzo dovuto, mai il massimale, e la stessa espressione compare nel terzo comma. Il criterio dei massimali può cancellare il vantaggio che ogni assicuratore trae dagli altri quando franchigie o scoperti riducono l’indennità, e diventa inapplicabile se un massimale è illimitato2. Il principio di diritto chiude con la formula.
«Tale misura si determina moltiplicando il danno patito dall’assicurato per l’indennizzo concretamente dovuto dal singolo assicuratore e dividendo il prodotto per la sommatoria degli indennizzi concretamente dovuti da tutti gli assicuratori.»
Criterio dell’art. 1910, quarto comma, nella lettura di Cass. 4273/2024. Ogni indennità si calcola sul rispettivo contratto.
Nel caso deciso, due polizze di responsabilità civile, quella di una clinica e quella del medico, coprivano lo stesso rischio. L’assicuratore della clinica aveva pagato ai danneggiati 1.502.442 euro e agiva in regresso. L’altro assicuratore chiedeva di limitare il regresso al 22,37%, la quota calcolata sui massimali. La Corte d’appello lo aveva fissato al 50%, perché ciascuna polizza avrebbe dovuto da sola l’intero importo, e la Cassazione ha rigettato il ricorso2.
Se una compagnia è insolvente
Il quarto comma, secondo periodo, aggiunge: «Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori»1. Il testo non dice con quale chiave. Applicare la stessa proporzione fra gli assicuratori solvibili è una lettura possibile, non una regola scritta.
Quanto paga ciascuna compagnia con due polizze incendio?
Il capannone dell’apertura vale 100.000 euro al tempo del sinistro e il danno accertato è di 60.000 euro. Entrambe le polizze hanno una somma assicurata di 100.000 euro, pari al valore: la regola proporzionale dell’art. 1907 non interviene. Cambiano le condizioni. La polizza di Alfa ha una franchigia di 5.000 euro, quella di Beta uno scoperto del 10%.
| Voce | Alfa | Beta |
|---|---|---|
| Somma assicurata | 100.000 euro | 100.000 euro |
| Condizione | franchigia 5.000 euro | scoperto 10% |
| Indennità dovuta dal solo contratto | 60.000 − 5.000 = 55.000 euro | 60.000 × 90% = 54.000 euro |
| Quota di riparto | 60.000 × 55.000 ÷ 109.000 = 30.275,23 euro | 60.000 × 54.000 ÷ 109.000 = 29.724,77 euro |
Il calcolo procede in tre passaggi.
- Calcolare l’indennità dovuta da ciascun contratto da solo: 55.000 euro per Alfa e 54.000 euro per Beta.
- Confrontare la somma delle indennità con il danno: 55.000 + 54.000 = 109.000 euro, più dei 60.000 euro di danno, quindi l’assicurato non può riscuotere più di 60.000 euro in totale.
- Ripartire il danno in proporzione alle indennità: 30.275,23 euro a carico di Alfa e 29.724,77 euro a carico di Beta. La verifica torna: 30.275,23 + 29.724,77 = 60.000,00 euro.
Il riparto riguarda i rapporti tra le compagnie: per il terzo comma l’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità del rispettivo contratto. Se chiede ad Alfa l’intera indennità di 55.000 euro e a Beta i 5.000 euro che mancano per arrivare al danno, Alfa ha regresso verso Beta per 55.000 − 30.275,23 = 24.724,77 euro. A conti chiusi Beta sopporta 5.000 + 24.724,77 = 29.724,77 euro, cioè la sua quota.
Con il criterio dei massimali, respinto dalla Cassazione, le due somme assicurate uguali darebbero il 50% ciascuna, cioè 30.000 euro per compagnia. Qui lo scarto è di 30.275,23 − 30.000 = 275,23 euro, perché franchigia e scoperto pesano in modo simile. Lo scarto cresce quando i massimali sono molto diversi mentre le indennità dovute restano vicine: nel caso del 2024 il riparto sui massimali portava la quota di una compagnia al 22,37%, quello sulle indennità al 50%2.
Come cambia il calcolo nella coassicurazione?
Nella coassicurazione il perito non calcola un riparto: lo legge nel contratto. Determina una sola indennità secondo le condizioni della polizza e poi applica le quote.
Stesso capannone, un solo contratto con somma assicurata di 100.000 euro e franchigia di 5.000 euro, quote Alfa 60% e Beta 40%. L’indennità è 60.000 − 5.000 = 55.000 euro. Ne derivano 55.000 × 60% = 33.000 euro a carico di Alfa e 55.000 × 40% = 22.000 euro a carico di Beta.
Ciascun coassicuratore risponde della sola quota. Nel 2024 la Cassazione ha accolto il motivo contro una sentenza d’appello che aveva condannato i coassicuratori in solido: «l’obbligazione dei coassicuratori del medesimo rischio è infatti parziaria per espressa previsione di legge, e non mai solidale»12. L’art. 1911 non prevede l’avviso delle altre assicurazioni né un regresso tra coassicuratori4.
Nella relazione l’indennità si espone quindi una volta sola, seguita dalle quote e dagli importi di ciascun coassicuratore. Non c’è un tetto da confrontare con la somma di più indennità, perché l’indennità è una sola: il lavoro estimativo è lo stesso di una polizza con un unico assicuratore, e la divisione viene dopo.
| Cosa gestisce | Più assicuratori (art. 1910) | Coassicurazione (art. 1911) |
|---|---|---|
| Contratti conclusi separatamente | Sì | In parteanche un contratto unico |
| Avviso di tutte le polizze a ciascun assicuratore | Sì | Nonon previsto |
| Riparto calcolato a sinistro avvenuto | Sìsulle indennità dovute | Noquote del contratto |
| Regresso tra assicuratori nel testo | Sì | No |
Nota
La clausola di delega, che affida a una coassicuratrice delegataria la gestione del contratto, è una clausola di polizza: l’art. 1911 non la menziona4. Che cosa la delegataria possa fare per le altre (ricevere gli avvisi, pagare, stare in giudizio) dipende dal testo della clausola. Prima di trattarla come unica controparte, il perito legge quel testo.
Che cosa raccoglie il perito su ogni sinistro con più polizze?
Il riparto dell’art. 1910 si calcola su numeri che produce il perito: il danno e le indennità di ciascun contratto. Se uno solo manca o non è motivato, nessuna compagnia può verificare la propria quota e il regresso si apre su una base incerta.
Quando più contratti coprono le cose danneggiate, la relazione è completa se nel fascicolo ci sono questi documenti e questi dati:
- copia di tutte le polizze che coprono le cose danneggiate, con condizioni generali e particolari, somme assicurate, franchigie, scoperti e periodi di copertura;
- il prospetto delle sovrapposizioni: quali cose e quali garanzie sono coperte da più contratti;
- la prova dell’avviso delle altre assicurazioni a ciascun assicuratore, con data e destinatario, oppure l’annotazione che manca;
- la prova dell’avviso di sinistro a tutti gli assicuratori, con l’indicazione degli altri, e la sua data rispetto ai termini dell’art. 1913;
- il testo di ogni clausola «altre assicurazioni» o «a secondo rischio», riportato senza attribuirgli effetti sul riparto;
- per ogni contratto, il calcolo dell’indennità dovuta da sola, con franchigie, scoperti e l’eventuale proporzionale dell’art. 1907;
- il confronto fra la somma delle indennità e il danno, e le quote calcolate con la formula di Cass. 4273/2024;
- le somme già pagate da ciascun assicuratore, da cui deriva il regresso;
- nella coassicurazione, le quote scritte nel contratto e il testo della clausola di delega.
Con questi dati nella relazione ogni compagnia verifica la propria quota sulla stessa stima, senza riaprirla.
Fonti normative
Ogni rimando nel testo porta qui, al testo ufficiale.
Fonti
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Art. 1910 Codice Civile — Assicurazione presso diversi assicuratori: avviso di tutte le assicurazioni (commi 1-2), avviso del sinistro e tetto dell’ammontare del danno (comma 3), regresso e insolvenza (comma 4). ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
-
Cass. civ., Sez. III, sent. 16 febbraio 2024, n. 4273 — Assicurazione plurima: regresso in proporzione agli indennizzi concretamente dovuti. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
-
Cass. civ., Sez. III, sent. 7 marzo 2023, n. 6727 — Più polizze sul medesimo rischio. ↩
-
Art. 1911 Codice Civile — Coassicurazione: ciascun assicuratore paga soltanto in proporzione della rispettiva quota. ↩ ↩2 ↩3
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Art. 1913 Codice Civile — Avviso all’assicuratore in caso di sinistro, entro tre giorni. ↩
-
Art. 1915 Codice Civile — Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio: perdita del diritto se dolo, riduzione se colpa. ↩
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Cass. civ., Sez. III, ord. 7 dicembre 2021, n. 38939 — Omessa comunicazione di altra polizza sul medesimo rischio; motivi sull’art. 1910 inammissibili perché nuovi. ↩ ↩2
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Art. 1932 Codice Civile — Norme inderogabili: l’elenco non comprende l’art. 1910. ↩
-
Art. 1907 Codice Civile — Assicurazione parziale: risposta in proporzione, a meno che non sia diversamente convenuto. ↩
-
Art. 1909 Codice Civile — Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose. ↩
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Cass. civ., Sez. III, sent. 30 dicembre 2024, n. 34984 — Richiamo all’art. 1910 come esempio di solidarietà passiva, in obiter. ↩
-
Cass. civ., Sez. III, ord. 26 luglio 2024, n. 20935 — Obbligazione dei coassicuratori parziaria e non solidale. ↩