Dolo e colpa grave sono gli stati soggettivi che, per l’art. 1900 c.c., escludono l’obbligo dell’assicuratore quando il sinistro è cagionato dal contraente, dall’assicurato o dal beneficiario; per la sola colpa grave le parti possono pattuire il contrario. Se il sinistro nasce dal dolo o dalla colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere, l’assicuratore resta obbligato1.

Che cosa dice l’art. 1900 c.c., comma per comma?

La rubrica dell’articolo è «Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti». Il testo è quello originario del codice civile, applicato dal 21 aprile 1942, mai modificato, e ha tre commi, ciascuno con un effetto diverso sull’obbligo dell’assicuratore1.

Il comma 1 fissa l’esclusione: «L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.» I soggetti sono tre, gli stati soggettivi due, e la riserva del patto contrario riguarda soltanto la colpa grave.

Il comma 2 rovescia la prospettiva:

«L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere.»

Il comma 3 aggiunge un secondo caso di copertura: l’assicuratore «è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore». La tabella riassume il regime che risulta dalla lettera dei tre commi.

CommaCondotta e autoreObbligo dell’assicuratorePatto contrario
1Dolo del contraente, dell’assicurato o del beneficiarioNon obbligatoIl testo non lo prevede
1Colpa grave degli stessi soggettiNon obbligatoAmmesso «per i casi di colpa grave»
2Dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondereObbligatoIl testo non ne parla
3Atti dei tre soggetti compiuti per solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratoreObbligatoIrrilevante: «nonostante patto contrario»

La derogabilità è quindi regolata dall’articolo stesso. L’art. 1932 c.c. elenca le norme del capo che non possono essere derogate se non in senso più favorevole all’assicurato, e l’art. 1900 non è fra queste: l’elenco passa dall’art. 1899, secondo comma, all’art. 19012. Il carattere imperativo del comma 3 discende dalla sua formula, non dall’art. 1932.

Dolo e colpa grave: che cosa cambia per l’indennizzo?

Sul dolo il comma 1 non lascia margini contrattuali: il patto contrario è ammesso solo «per i casi di colpa grave». Una polizza danni non può quindi estendere la garanzia al sinistro voluto dal contraente, dall’assicurato o dal beneficiario. Sulla colpa grave, invece, l’articolo rimette la scelta alle parti.

Il patto contrario sulla colpa grave

La Cassazione ha riconosciuto alla regola sulla colpa grave «carattere dispositivo e derogabile e non già carattere imperativo»3. Il caso riguardava una polizza di tutela legale che escludeva le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’assicurato. Secondo la Corte la clausola restringeva l’esclusione ai soli fatti dolosi, e così facendo costituiva un patto contrario favorevole all’assicurato, che non richiedeva l’approvazione specifica dell’art. 1341 c.c.

Il patto contrario del comma 1 è una clausola con cui la compagnia risponde anche dei sinistri cagionati con colpa grave dell’assicurato. La formula è contrattuale; il suo fondamento è la riserva del comma 1. Il perito la cerca nelle condizioni generali e nelle particolari prima di qualunque altra valutazione.

Quando la colpa è «grave»

Il codice non definisce la colpa grave. In una pronuncia su un sinistro a un’imbarcazione con le prese a mare lasciate aperte, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo come questione di fatto e ha riportato il criterio dei giudici di merito, che avevano ritenuto grave la colpa «per non avere l’assicurato seguito regole di condotta socialmente diffuse, ed osservate dalla generalità dei cittadini»4. È il criterio di quel giudizio, non una definizione generale.

La stessa ordinanza aggiunge che, nei confronti dell’assicuratore, il fatto del meccanico «non è fatto del terzo che esclude la colpa dell’assicurato, ma è fatto imputabile a quest’ultimo».

Il concorso di cause

La condotta dolosa o gravemente colposa non deve essere l’unica causa del sinistro. Per un orientamento che la Corte qualifica come consolidato, l’art. 1900 si applica anche quando quella condotta «non sia stata la causa unica del verificarsi dell’evento dannoso», secondo il principio della «conditio sine qua non», temperato da quello della regolarità causale degli artt. 40 e 41 c.p.5

Chi sono le persone «del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere»?

Il comma 2 non elenca queste persone. Le individua per rinvio: sono quelle di cui l’assicurato «deve rispondere» secondo le regole generali della responsabilità. La rubrica nomina i dipendenti, ma la lettera del comma è più ampia.

La Cassazione ha applicato la regola al trasporto. Un vettore può assicurare la propria responsabilità anche «se dipendente da colpa dei dipendenti o degli incaricati, ivi compresi i subvettori», in quella che la Corte chiama «assicurazione della r.c. per conto proprio e per fatto altrui, espressamente prevista dall’art. 1900, comma 2, c.c.»6. La stessa sentenza distingue questa figura dall’assicurazione della responsabilità civile altrui dell’art. 1891 c.c.

Il perimetro dipende dunque dalla norma di responsabilità applicabile al caso. L’art. 1228 c.c. stabilisce che il debitore che si vale dell’opera di terzi «risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro»7; l’art. 2049 c.c. rende padroni e committenti responsabili per il fatto illecito dei loro domestici e commessi «nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti»8. Il testo dell’art. 1900 non nomina i familiari, e il comma non contiene un elenco chiuso delle persone incluse.

Un punto resta aperto. L’ordinanza sul meccanico citata sopra tratta la negligenza di un incaricato come fatto imputabile all’assicurato ai fini della colpa grave, senza discutere il comma 24.

Le clausole che escludono anche il dolo dei dipendenti

Una clausola che estende l’esclusione al dolo o alla colpa grave di dipendenti o collaboratori si allontana dal comma 2. Poiché l’art. 1900 non è nell’elenco dell’art. 1932, la sostituzione di diritto prevista da quell’articolo non opera2. Se una clausola simile sia valida, richieda l’approvazione specifica o vada letta in senso restrittivo è una questione che la giurisprudenza qui citata non decide.

Perché la formula del comma 2 non è quella dell’art. 1916?

Le due norme vengono spesso sovrapposte perché entrambe nominano persone vicine all’assicurato. Il contenuto è diverso. L’art. 1916, comma 2, recita: «Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, ((...)) dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici»9. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 117 del 1975, ha dichiarato illegittimo il comma nella parte in cui non comprende il coniuge dell’assicurato9.

La formula «persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere» non compare nell’art. 1916. Le due regole operano in momenti diversi:

  • l’art. 1900, comma 2, decide se l’assicuratore deve pagare quando il sinistro è cagionato da quelle persone;
  • l’art. 1916, comma 2, decide se l’assicuratore che ha già pagato può rivalersi contro familiari e domestici, ed esclude la rivalsa salvo il dolo.

Nel primo caso la domanda riguarda l’esistenza dell’obbligo, nel secondo l’azione dopo il pagamento: la surrogazione, per il comma 1 dell’art. 1916, spetta all’assicuratore «che ha pagato l’indennità». Il meccanismo della rivalsa è trattato nella guida alla surroga dell’assicuratore. In perizia la distinzione conta perché i nominativi raccolti servono a scopi diversi: per l’art. 1900 il perito accerta chi ha materialmente causato l’evento e in quale rapporto con l’assicurato; per l’art. 1916 interessa il legame di parentela, convivenza o servizio domestico del terzo responsabile.

Come si applica la regola nell’assicurazione di responsabilità civile?

Nella responsabilità civile la norma di riferimento è l’art. 1917 c.c. La seconda frase del comma 1 dispone: «Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi»10. La frase non nomina la colpa grave. Lo schema generale della garanzia è illustrato nella guida all’assicurazione di responsabilità civile.

La Cassazione legge questa esclusione in senso stretto. Dalla garanzia sono esclusi «unicamente i danni derivanti da fatti dolosi dell’assicurato, “ma non certamente quelli colposi, anche se dovuti a colpa grave, in quanto l’assicurazione per la responsabilità civile presuppone ontologicamente una colpa dell’assicurato”»11. Le parti possono escludere la colpa grave o specifici comportamenti colposi, ma occorre «una pattuizione espressa», in mancanza della quale l’assicurazione copre il danno causato da qualsiasi condotta colposa. Lo stesso principio è stato applicato alla polizza di un appaltatore12.

Un altro filone indica l’art. 1900 come fonte dell’esclusione del dolo anche nella responsabilità civile. Il rischio assicurato è descritto come «un perimetro al di fuori del quale stanno, da un lato, i fatti dolosi per espressa previsione di legge (art. 1900 c.c.); e dall’altro i fatti dovuti al caso fortuito»13. Sul punto pratico le due linee coincidono: il dolo dell’assicurato è fuori dalla garanzia. Per la nozione di rischio che il contratto assume, si veda la voce sul rischio assicurabile e l’alea.

Il comma 1 dell’art. 1917 non è fra le norme inderogabili: l’art. 1932 richiama soltanto il terzo e il quarto comma2. Nella RC auto il danneggiato agisce direttamente contro l’impresa secondo l’art. 144 del Codice delle assicurazioni private, che al comma 2 vieta di opporgli le «eccezioni derivanti dal contratto»14. Se il dolo del conducente rientri fra queste è una questione che richiede un’analisi separata.

Chi deve provare il dolo o la colpa grave?

L’art. 2697 c.c., comma 2, stabilisce che «chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda»15. Il comma 1 pone a carico di chi fa valere un diritto la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento; l’assicuratore che invoca l’art. 1900 eccepisce, e prova la condotta che esclude la garanzia.

La Cassazione lo ha ribadito: nell’assicurazione danni la colpa dell’assicurato non esclude l’indennizzo «a meno che non sia “grave”», e sulla compagnia «incombeva il relativo onere di provare il dolo o la colpa dell’assicurato» nelle fasi di merito16.

Un’altra ordinanza, facendo propria la proposta del relatore, rileva che la Corte d’appello aveva escluso la copertura perché i fatti erano stati commessi con dolo e «l’assicurazione dei fatti dolosi è vietata dalla legge (art. 1900 c.c.)», e qualifica la questione come «rilevabile d’ufficio»17. Le due pronunce vanno lette ciascuna per ciò che dice; la perizia non prende posizione fra l’una e l’altra.

Il rapporto con il processo penale

In una controversia di tutela legale la Corte ha letto la clausola che escludeva i «fatti dolosi dell’assicurato» come riferita ai fatti commessi, non al titolo della contestazione, e ha accolto il motivo secondo cui il carattere doloso del fatto «avrebbe dovuto emergere, non già dalla contestazione accusatoria, ma dal successivo accertamento giudiziale»3.

La pendenza del procedimento penale, inoltre, non sospende il diritto all’indennizzo né la sua prescrizione: secondo la Cassazione la pendenza a carico dell’assicurato o dei suoi dipendenti «non assume alcuna rilevanza quale condizione sospensiva, in carenza di una esplicita volontà in detto senso, delle parti»18.

Che cosa scrive il perito quando emerge un sospetto di dolo?

La qualificazione della condotta non è compito della perizia. La prova del dolo o della colpa grave spetta all’assicuratore15, e la valutazione finale, in caso di lite, al giudice. La perizia fornisce i fatti su cui quella valutazione poggia, raccolti con metodo e datati.

Un precedente mostra come il giudice civile lavora su questi fatti. In un caso di furto ritenuto simulato, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha rilevato che la sentenza di merito aveva evidenziato «una pluralità di elementi rivelatori del dolo dell’assicurato», menzionando il procedimento penale pendente solo «ad colorandum»19.

La stessa ordinanza, richiamando la Corte europea dei diritti dell’uomo, ricorda che la presunzione di non colpevolezza non è violata da ogni linguaggio inappropriato, ma può esserlo quando sia stato ritenuto «“chiaramente probabile” che il soggetto abbia commesso il reato».

Nella prassi le fonti che il perito acquisisce sono di questo tipo:

  • annotazioni delle forze dell’ordine sullo stato dei luoghi;
  • dichiarazioni testimoniali, con data e generalità di chi le rende;
  • manuali tecnici e documentazione del costruttore sul funzionamento del bene;
  • custodia delle chiavi, dati dei localizzatori, registrazioni degli impianti di allarme.

Nel precedente sull’imbarcazione compaiono proprio testimonianze e manuali per meccanici come base del giudizio sulla colpa grave4. Più presto questi fatti entrano nel verbale di constatazione della prima visita, meno spazio lasciano alle contestazioni.

Che cosa entra nella perizia e che cosa ne resta fuori?

Entrano nella perizia la dinamica del sinistro ricostruita sulle prove raccolte, l’indicazione di chi ha materialmente compiuto ciascun atto e del suo rapporto con l’assicurato (dipendente, incaricato, subvettore), le condotte rilevate con le relative fonti, il testo integrale delle clausole di polizza su dolo e colpa grave e il nesso tecnico fra condotta ed evento.

Entra anche la segnalazione di una clausola che escluda il dolo o la colpa grave dei dipendenti, perché si discosta dal comma 2. Entra infine la cronologia: la data del sinistro, quella della denuncia, le date dei sopralluoghi e di ogni dichiarazione raccolta, con il nome di chi l’ha resa. Su quelle date l’assicuratore decide se e quando sollevare l’eccezione.

Restano fuori le qualificazioni giuridiche: il termine «dolo», il giudizio che una colpa sia «grave», l’affermazione che una persona abbia commesso un reato, la scelta fra l’art. 1900 e l’art. 1917 come fonte dell’esclusione. Sono valutazioni che l’assicuratore formula quando eccepisce e che il giudice decide quando la questione arriva in causa.

Fra le due liste sta il materiale che il perito fornisce senza trarne conclusioni: le dichiarazioni contraddittorie, le incongruenze fra il danno denunciato e quello rilevato, i tempi della denuncia. Vanno riportati con la fonte e la data nella parte dedicata ai fatti, e la perizia non ne ricava un giudizio sull’intenzione di chi li ha prodotti.

Fonti normative

Ogni rimando nel testo porta qui, al testo ufficiale.

Fonti

  1. Art. 1900 Codice Civile — Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti: esclusione per dolo e, salvo patto, per colpa grave (comma 1); obbligo per il fatto delle persone di cui l’assicurato risponde (comma 2); atti di solidarietà umana (comma 3). ↩ ↩2

  2. Art. 1932 Codice Civile — Norme inderogabili; l’elenco non comprende l’art. 1900, l’art. 1916 né il primo comma dell’art. 1917. ↩ ↩2 ↩3

  3. Cass. civ., sez. III, ord. 8 agosto 2023, n. 24195 — Clausola di tutela legale che restringe l’esclusione ai fatti dolosi come patto contrario favorevole all’assicurato; dolo da accertare in giudizio, non dalla contestazione accusatoria. ↩ ↩2

  4. Cass. civ., sez. III, ord. 27 luglio 2023, n. 22945 — Colpa grave dell’assicurato su un’imbarcazione; il fatto del meccanico come fatto imputabile all’assicurato. ↩ ↩2 ↩3

  5. Cass. civ., sez. III, ord. 12 novembre 2024, n. 29229 — Art. 1900 c.c. applicabile anche quando la condotta non è la causa unica dell’evento. ↩

  6. Cass. civ., sez. III, sent. 7 marzo 2023, n. 6727 — Responsabilità civile del vettore per fatto di dipendenti, incaricati e subvettori ex art. 1900, comma 2, c.c. ↩

  7. Art. 1228 Codice Civile — Responsabilità per fatto degli ausiliari. ↩

  8. Art. 2049 Codice Civile — Responsabilità dei padroni e dei committenti. ↩

  9. Art. 1916 Codice Civile — Diritto di surrogazione dell’assicuratore; comma 2 con l’aggiornamento della Corte costituzionale n. 117/1975 sul coniuge. ↩ ↩2

  10. Art. 1917 Codice Civile — Assicurazione della responsabilità civile; comma 1: «Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi». ↩

  11. Cass. civ., sez. III, ord. 12 marzo 2024, n. 6523 — Art. 1917 c.c.: esclusi solo i fatti dolosi; la colpa grave si esclude solo con pattuizione espressa. ↩

  12. Cass. civ., sez. II, ord. 15 dicembre 2022, n. 36781 — Art. 1917, comma 1, c.c. applicato alla polizza dell’appaltatore. ↩

  13. Cass. civ., sez. VI-3, ord. 29 luglio 2022, n. 23762 — Il rischio della responsabilità civile come perimetro che esclude fatti dolosi e caso fortuito. ↩

  14. Art. 144 D.Lgs. 209/2005 — Codice delle assicurazioni private, azione diretta del danneggiato; comma 2 sulle eccezioni derivanti dal contratto e sulla rivalsa. ↩

  15. Art. 2697 Codice Civile — Onere della prova; comma 2 sulle eccezioni. ↩ ↩2

  16. Cass. civ., sez. III, ord. 24 dicembre 2025, n. 33954 — Onere della prova del dolo o della colpa grave a carico dell’assicuratore nelle fasi di merito. ↩

  17. Cass. civ., sez. III, ord. 7 giugno 2025, n. 15219 — Esclusione dei fatti dolosi come questione rilevabile d’ufficio. ↩

  18. Cass. civ., sez. III, ord. 28 aprile 2026, n. 11449 — Il procedimento penale pendente non è condizione sospensiva del diritto all’indennizzo e non ne sospende la prescrizione. ↩

  19. Cass. civ., sez. VI-3, ord. 7 ottobre 2021, n. 27295 — Furto simulato, dolo dell’assicurato e presunzione di non colpevolezza nel giudizio civile. ↩