L’art. 1223 c.c. stabilisce che il risarcimento comprende la perdita subita e il mancato guadagno, ma solo «in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta». Per il perito questa formula è un criterio di stima: ogni voce richiesta dal danneggiato deve superare il filtro del nesso causale prima di entrare nel conteggio, altrimenti resta fuori dalla cifra.
In breve
- L’art. 1223 c.c. include nel risarcimento la perdita subita (danno emergente) e il mancato guadagno (lucro cessante), se sono conseguenza immediata e diretta dell’evento.
- L’art. 2056 c.c. estende la regola al fatto illecito, insieme agli articoli 1226 e 1227, ma non richiama l’art. 1225 sulla prevedibilità.
- L’art. 1227 c.c. riduce il risarcimento per concorso di colpa (primo comma) ed esclude i danni evitabili con l’ordinaria diligenza (secondo comma).
- Nell’indennizzo assicurativo il lucro cessante è dovuto solo se pattuito in modo espresso, per l’art. 1905, secondo comma, c.c.
Cosa dice il testo dell’art. 1223 c.c.?
L’articolo ha un solo comma, sotto la rubrica «Risarcimento del danno», e si trova nel capo del codice dedicato all’inadempimento delle obbligazioni1. Il testo è il seguente.
«Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.»
La frase contiene due regole distinte. La prima è una regola di composizione: il danno patrimoniale ha due componenti, la perdita subita e il mancato guadagno, e il risarcimento le comprende entrambe. La seconda è una regola di selezione: delle conseguenze dell’evento, solo quelle immediate e dirette entrano nel risarcimento.
La distinzione fra le due componenti, e il diverso trattamento che ricevono in polizza, ha già un approfondimento dedicato nell’articolo su danno emergente e lucro cessante nell’indennizzo. Qui interessa la seconda regola, quella del filtro causale. È la parte che decide quanto vale una richiesta di danni prima ancora di stimare il singolo bene, ed è la parte che il perito applica voce per voce.
L’art. 1223 vale anche per il danno da fatto illecito?
Sì, per rinvio espresso. L’art. 2056 c.c., rubricato «Valutazione dei danni», dispone al primo comma che il risarcimento dovuto al danneggiato «si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227»2. Il secondo comma aggiunge che il lucro cessante è valutato dal giudice «con equo apprezzamento delle circostanze del caso».
Il rinvio riguarda tre norme e ne lascia fuori una. L’art. 1225, sulla prevedibilità del danno, non compare nell’elenco. Ne deriva che nel danno extracontrattuale il risarcimento copre anche le conseguenze che il danneggiante non poteva prevedere, purché superino il filtro dell’art. 1223.
Il richiamo all’art. 1226 conta per il perito quanto quello all’art. 1223. La norma consente al giudice la valutazione equitativa quando il danno «non può essere provato nel suo preciso ammontare»3. La valutazione equitativa interviene sul quanto, non sull’esistenza del danno: una voce che non supera il nesso causale non diventa risarcibile perché la sua misura è incerta.
Nelle pratiche di responsabilità civile, dove il perito stima il danno che l’assicurato deve a un terzo, l’art. 1223 è quindi la norma di riferimento sia per il danno da contratto sia per quello da illecito.
Quale nesso causale applicano i giudici?
La giurisprudenza distingue due passaggi. Il primo è la causalità materiale: il legame fra la condotta e l’evento dannoso, ricostruito con il criterio della regolarità causale e, nel giudizio civile, con la regola probatoria del «più probabile che non». Il secondo è la causalità giuridica: il legame fra l’evento e le singole conseguenze pregiudizievoli, ed è qui che opera l’art. 1223.
Sulla formula «immediata e diretta» l’orientamento prevalente non adotta una lettura letterale. Sono risarcibili anche le conseguenze mediate e indirette, purché rientrino nella serie di effetti che l’evento produce normalmente, secondo un giudizio di regolarità. Restano escluse le conseguenze che dipendono da un fattore sopravvenuto autonomo, da una scelta libera di un terzo o da circostanze eccezionali.
Per la stima, questo orientamento si traduce in una domanda pratica. Data quella perdita, un osservatore esperto si sarebbe aspettato quella conseguenza come effetto normale dell’evento? Se la risposta richiede di supporre un passaggio ulteriore e non necessario, la voce è a rischio.
Come il perito applica il filtro causale alla stima
Il filtro dell’art. 1223 diventa un metodo quando il perito scompone la richiesta in voci elementari e sottopone ciascuna alle stesse verifiche:
- Esistenza della perdita. La voce corrisponde a un pregiudizio patrimoniale documentato, non a un’ipotesi.
- Regolarità della sequenza. La perdita deriva dall’evento come effetto normale, senza un fattore autonomo interposto.
- Evitabilità. Il danneggiato non poteva evitare quella parte con l’ordinaria diligenza (art. 1227, secondo comma).
La sequenza ha un vantaggio pratico: rende motivabile ogni esclusione. Una perizia che indica per ogni voce l’esito delle verifiche permette al liquidatore, al legale e al consulente di parte di discutere la singola voce, invece della cifra finale.
Il filtro vale in modo diverso per i tre scenari tipici. Nel danno materiale a un immobile o a un impianto, il costo di ripristino è conseguenza diretta, mentre il miglioramento eseguito in occasione del ripristino non lo è. Nel fermo attività, il margine perso durante il periodo tecnico di riparazione supera il filtro; il fermo prolungato da scelte organizzative del danneggiato no. Nel trasporto di merci, la merce avariata è danno diretto, ma il regime del vettore pone limiti propri al quantum, descritti nella guida sui limiti del risarcimento del vettore stradale.
MyPerito scrive la stima dai documenti del sinistro, con la fonte accanto a ogni importo.
Un caso con le cifre: quali voci passano il filtro
Esempio
Un’impresa di manutenzione, incaricata dal distributore con un contratto di appalto, provoca una perdita d’acqua nel suo magazzino. Il distributore chiede all’impresa 148.300 euro, divisi in sei voci, e l’impresa apre il sinistro presso il proprio assicuratore RC. Il perito sottopone le sei voci alle verifiche.
| Voce richiesta | Importo | Esito |
|---|---|---|
| Merce bagnata, a valore di costo | 42.000 € | Passa: danno emergente diretto |
| Sgombero e smaltimento | 3.800 € | Passa: spesa resa necessaria dall’evento |
| Margine perso in 20 giorni di fermo vendite | 11.500 € | Passa: lucro cessante normale, da documentare |
| Penale pagata a un cliente per ritardata consegna | 6.000 € | Passa se contratto, pagamento e prevedibilità (art. 1225) sono provati |
| Perdita del cliente principale, fatturato futuro | 80.000 € | Esclusa come richiesta: è fatturato e non margine, e la perdita del cliente non risulta effetto normale dell’evento |
| Muffa su merce lasciata bagnata per 10 giorni | 5.000 € | Esclusa: danno evitabile, art. 1227, secondo comma |
La somma delle voci che superano il filtro arriva fino a 63.300 euro (42.000 + 3.800 + 11.500 + 6.000). Le voci escluse valgono 85.000 euro. La differenza non nasce da un ribasso dei prezzi unitari, ma dal nesso causale: ogni euro escluso ha una motivazione che il perito scrive nella relazione.
La penale merita una nota. Fra impresa di manutenzione e distributore la responsabilità è contrattuale, quindi la penale deve superare anche il controllo di prevedibilità: entra nel conteggio solo se il debitore poteva prevederla quando ha assunto l’obbligazione. Il perito annota questa condizione invece di darla per scontata.
Prevedibilità: perché l’art. 1225 vale solo nel contratto
L’art. 1225 c.c., rubricato «Prevedibilità del danno», dispone che, se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento «è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione»4.
La norma aggiunge un secondo filtro a quello causale, con tre caratteristiche che il perito deve tenere presenti:
- opera solo nella responsabilità contrattuale, perché l’art. 2056 non la richiama per il fatto illecito;
- si misura al momento in cui è sorta l’obbligazione, non al momento dell’inadempimento;
- cade in caso di dolo del debitore, che risponde allora anche del danno imprevedibile.
In una perizia RC, quindi, la prima domanda è la natura della responsabilità. Se il danno deriva dall’inadempimento di un contratto (un appalto di manutenzione, un contratto di trasporto), la voce deve superare entrambi i filtri. Se deriva da un fatto illecito verso un terzo estraneo al contratto, basta il filtro dell’art. 1223. Una stessa voce, per esempio una penale verso il cliente del danneggiato, può avere esiti diversi nei due casi.
Concorso del danneggiato e dovere di limitare il danno
L’art. 1227 c.c., rubricato «Concorso del fatto colposo del creditore», ha due commi con effetti diversi5. Il primo comma dispone che, se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento «è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate». È una riduzione proporzionale: il danno resta risarcibile, ma in misura minore.
Il secondo comma ha un effetto più netto: «Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza». Qui non c’è riduzione in percentuale, ma l’esclusione della parte evitabile. Nell’esempio, la muffa formata in dieci giorni di inerzia è esclusa per intero.
Il dovere di limitare il danno ha un parallelo nel contratto di assicurazione. L’art. 1914, primo comma, c.c. dispone che l’assicurato «deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno»6, e i commi dal secondo al quinto regolano le spese di salvataggio, i danni causati dai mezzi di salvataggio e l’intervento dell’assicuratore. La disciplina completa è nell’articolo sull’obbligo di salvataggio dell’assicurato. Per il perito il controllo è lo stesso: datare il sinistro, datare le misure prese, isolare il danno prodotto nell’intervallo.
Risarcimento o indennizzo: dove si ferma l’art. 1223
L’art. 1223 governa il risarcimento, cioè l’obbligazione di chi risponde di un inadempimento o di un fatto illecito. L’indennizzo dovuto dall’assicuratore all’assicurato ha una fonte diversa: il contratto. L’art. 1905 c.c., rubricato «Limiti del risarcimento», dispone al primo comma che l’assicuratore risarcisce «nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto» il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro. Il secondo comma aggiunge che l’assicuratore risponde del profitto sperato «solo se si è espressamente obbligato»7.
La differenza cambia il trattamento del lucro cessante. Nel risarcimento il mancato guadagno è incluso per legge, se supera il filtro causale. Nell’indennizzo è escluso in mancanza di patto espresso e rientra solo con una garanzia espressa, come la garanzia per interruzione di esercizio. Il metodo di calcolo del fermo produttivo è trattato nella guida sulla stima dei danni al macchinario industriale con fermo.
Se lo stesso magazzino dell’esempio fosse assicurato con una polizza incendio e rischi accessori senza garanzia di interruzione di esercizio, la polizza del distributore indennizzerebbe la merce e, se previste, le spese di sgombero, ma non gli 11.500 euro di margine. Quella voce resta azionabile solo verso il responsabile, con il regime dell’art. 1223. Sul confine fra indennizzo e arricchimento, si veda anche l’articolo sul principio indennitario.
Una nota sulla forma del risarcimento. L’art. 2058 c.c. consente al danneggiato di chiedere la reintegrazione in forma specifica, se possibile, ma il giudice può disporre il risarcimento per equivalente quando la reintegrazione risulta eccessivamente onerosa per il debitore8. Il perito che stima un costo di ripristino deve quindi indicare anche il valore per equivalente, quando i due importi divergono in modo rilevante.
L’errore da evitare: misurare il danno senza scomporre la sequenza
L’errore che più spesso altera la cifra di una perizia è applicare il filtro dell’art. 1223 alla richiesta nel suo insieme, invece che alla singola voce. Ne derivano due distorsioni speculari. Il perito che accetta la richiesta in blocco include conseguenze che dipendono da scelte autonome di terzi o dall’inerzia del danneggiato, e la cifra cresce. Il perito che la respinge in blocco come «indiretta» esclude anche il lucro cessante normale e documentato, e la cifra scende sotto il danno risarcibile.
La correzione è meccanica. Scomporre la richiesta in voci elementari, assegnare a ciascuna l’esito delle verifiche di esistenza, regolarità ed evitabilità, aggiungere il controllo di prevedibilità solo se la responsabilità è contrattuale, scrivere in relazione la motivazione di ogni esclusione, e stimare i prezzi unitari per ultimi.
Fonti normative
Ogni rimando nel testo porta qui, al testo ufficiale.
Fonti
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Art. 1223 Codice Civile, Risarcimento del danno: perdita subita e mancato guadagno, in quanto conseguenza immediata e diretta. ↩
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Art. 2056 Codice Civile, Valutazione dei danni: rinvio agli articoli 1223, 1226 e 1227 (primo comma); lucro cessante valutato con equo apprezzamento (secondo comma). ↩
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Art. 1226 Codice Civile, Valutazione equitativa del danno non provabile nel suo preciso ammontare. ↩
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Art. 1225 Codice Civile, Prevedibilità del danno: limite al danno prevedibile quando sorge l’obbligazione, salvo dolo del debitore. ↩
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Art. 1227 Codice Civile, Concorso del fatto colposo del creditore: riduzione per concorso di colpa (primo comma); esclusione dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza (secondo comma). ↩
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Art. 1914 Codice Civile, Obbligo di salvataggio: l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. ↩
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Art. 1905 Codice Civile, Limiti del risarcimento: danno sofferto nei modi e nei limiti del contratto; profitto sperato solo con obbligo espresso. ↩
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Art. 2058 Codice Civile, Risarcimento in forma specifica e risarcimento per equivalente se la reintegrazione è eccessivamente onerosa. ↩