L’art. 1227 c.c. regola il peso della condotta del danneggiato sul risarcimento con due commi distinti. Il primo riduce il risarcimento quando la colpa del danneggiato ha concorso a causare il danno. Il secondo esclude per intero i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza. Per il perito sono due misure diverse, da calcolare in un ordine preciso.
In breve
- L’art. 1227 c.c., primo comma, diminuisce il risarcimento «secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze» quando il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno.
- Il secondo comma esclude i danni evitabili «usando l’ordinaria diligenza»: non una percentuale, ma la sottrazione dell’intera parte evitabile.
- L’art. 2056 c.c. estende entrambe le regole al fatto illecito.
- Nel contratto di assicurazione il parallelo è l’obbligo di salvataggio dell’art. 1914 c.c., con la sanzione dell’art. 1915 c.c.
Cosa dice il testo dell’art. 1227 c.c.?
L’articolo ha due commi, sotto la rubrica «Concorso del fatto colposo del creditore», e si trova subito dopo le norme sul danno risarcibile e sulla valutazione equitativa1. Il testo è il seguente.
«Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. // Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.» (art. 1227, commi 1 e 2, c.c.)
La norma parla di «creditore» perché sta nel capo dell’inadempimento delle obbligazioni. Nel linguaggio della perizia il creditore è il danneggiato: il committente di un appalto, il proprietario di una merce trasportata, il terzo che subisce un fatto illecito.
Le due regole operano in momenti diversi. Il primo comma guarda alla genesi del danno: il danneggiato ha contribuito a produrre l’evento. Il secondo guarda a ciò che accade dopo l’evento: il danneggiato non ha contenuto le conseguenze che poteva contenere.
Il primo comma: quando la colpa del danneggiato concorre all’evento
Il primo comma presuppone due cause concorrenti dello stesso danno: la condotta del responsabile e il fatto colposo del danneggiato. L’effetto è una riduzione proporzionale del risarcimento, misurata su due parametri che il testo nomina espressamente: la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Due esempi dalle pratiche di responsabilità civile. Il proprietario di un locale interrato tiene spenta da mesi la pompa di sollevamento, e l’acqua uscita da una condotta rotta da terzi raggiunge un livello che la pompa avrebbe abbassato. Il committente di un trasporto consegna la merce con un imballo inadeguato al viaggio, e l’urto subito dal veicolo produce una rottura che un imballo corretto avrebbe limitato.
La quota di concorso è una valutazione del giudice o delle parti in sede transattiva. Il perito non la decide, ma fornisce gli elementi di fatto su cui si forma: la condotta del danneggiato, la sua incidenza tecnica sull’evento, e la parte di danno che quella condotta ha prodotto. Quando propone una percentuale, la presenta come ipotesi motivata e ne dichiara i presupposti.
Il secondo comma: il danno evitabile con l’ordinaria diligenza
Il secondo comma non riguarda la causa dell’evento, ma le sue conseguenze. L’evento è interamente imputabile al responsabile; il danneggiato, però, ha lasciato crescere un danno che poteva fermare. L’effetto non è una riduzione in percentuale: il risarcimento non è dovuto per la parte evitabile, che esce dal conteggio per intero.
La regola si collega al filtro causale dell’art. 1223 c.c., che limita il risarcimento alle conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento2. Il danno che matura per l’inerzia del danneggiato ha una causa propria, la sua omissione, e la norma lo tratta di conseguenza. Il metodo per scomporre una richiesta voce per voce è descritto nell’articolo sull’art. 1223 c.c. e il nesso causale nella perizia.
Per il perito la differenza fra i due commi è anzitutto una differenza di calcolo. Il primo comma produce un coefficiente; il secondo produce un importo da sottrarre. Confonderli, applicando per esempio una percentuale di riduzione al danno da inerzia, porta a una cifra sbagliata anche quando i fatti sono accertati correttamente.
Cosa chiede l’ordinaria diligenza al danneggiato?
Il parametro è l’ordinaria diligenza, non la diligenza massima. Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, al danneggiato si chiedono le attività normali e ragionevoli che una persona avveduta compirebbe nella stessa situazione per contenere il danno. Non gli si chiedono esborsi ingenti, rischi apprezzabili per la persona o il patrimonio, né iniziative straordinarie o fuori dalla sua portata tecnica ed economica.
Nella pratica peritale il criterio si traduce in domande concrete:
- la misura era disponibile nel momento in cui il danneggiato conosceva il danno, oppure richiedeva mezzi che non poteva procurarsi;
- il costo della misura era proporzionato al danno che avrebbe impedito;
- il danneggiato conosceva o poteva conoscere la situazione, oppure l’ha scoperta tardi senza colpa.
L’ultimo punto conta più degli altri. L’intervallo rilevante non decorre dall’evento, ma dal momento in cui il danneggiato ne ha avuto conoscenza o poteva averla. Una merce bagnata in un magazzino chiuso per ferie non fa scattare il dovere di intervento finché nessuno poteva accorgersene con una normale sorveglianza.
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Chi deve provare il concorso e il danno evitabile?
Nell’orientamento prevalente l’onere della prova grava su chi invoca la riduzione o l’esclusione, cioè sul danneggiante o sul debitore. È lui che deve dimostrare la condotta colposa del danneggiato e, per il secondo comma, quali misure erano possibili, in quale momento, e quale parte di danno avrebbero impedito.
La giurisprudenza tratta in modo diverso i due commi anche sul piano processuale. Secondo un orientamento della Cassazione, da verificare sul caso concreto, il concorso del primo comma attiene alla causalità dell’evento e il giudice può rilevarlo anche d’ufficio, se i fatti risultano dagli atti. L’esclusione del secondo comma è invece considerata oggetto di un’eccezione in senso stretto, che la parte interessata deve sollevare e provare.
Per il perito la conseguenza è pratica. Una relazione che afferma il danno evitabile senza date, senza la misura alternativa e senza la stima del danno che quella misura avrebbe impedito non offre al legale del responsabile alcuna prova utilizzabile. Il perito incaricato dall’assicuratore RC del responsabile lavora quindi per costruire proprio quella prova, con documenti datati.
L’art. 1227 vale anche per il danno da fatto illecito?
Sì, per rinvio espresso. L’art. 2056 c.c., rubricato «Valutazione dei danni», dispone al primo comma che il risarcimento dovuto al danneggiato «si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227»3. Il secondo comma aggiunge che il lucro cessante è valutato dal giudice «con equo apprezzamento delle circostanze del caso».
Il rinvio copre l’intero art. 1227, quindi entrambi i commi. Nella responsabilità extracontrattuale il danneggiato non ha un rapporto obbligatorio preesistente con il responsabile, ma la regola resta la stessa: la sua colpa concorrente riduce il risarcimento, e il danno che poteva evitare non è dovuto.
Per le pratiche RC la conseguenza è uniforme. Che il danno derivi dall’inadempimento di un appalto o da un fatto illecito verso un terzo estraneo, il perito applica lo stesso doppio controllo. Cambia invece il limite della prevedibilità, che vale solo nel contratto, ma è un tema distinto dal concorso del danneggiato.
Il parallelo assicurativo: art. 1914 e art. 1915 c.c.
Quando il danneggiato è anche assicurato per il proprio danno, al dovere generale dell’art. 1227 si affianca un obbligo specifico del contratto. L’art. 1914 c.c., primo comma, dispone che «l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno»4. Il secondo comma pone le spese fatte a questo scopo a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato, «salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente».
La sanzione non è nell’art. 1914, ma nell’art. 1915 c.c., rubricato «Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio»5. Il primo comma dispone che l’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo «perde il diritto all’indennità». Il secondo comma prevede che, se l’omissione è colposa, l’assicuratore «ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto».
La base di partenza è diversa: l’assicuratore non risarcisce per legge, ma è tenuto a risarcire il danno sofferto dall’assicurato «nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto», secondo l’art. 1905, primo comma, c.c.6 Le due discipline misurano però la stessa grandezza, cioè il danno prodotto dall’inerzia, con esiti diversi. L’art. 1227, secondo comma, esclude la parte evitabile del risarcimento. L’art. 1915 riduce l’indennità in ragione del pregiudizio dell’assicuratore, e in caso di dolo la fa perdere per intero. La disciplina completa è nell’articolo sull’obbligo di salvataggio dell’assicurato; la stima delle spese è trattata nella guida sulle spese di salvataggio in perizia.
Come il perito misura il danno evitabile
La misura del secondo comma è un confronto fra due scenari. Il primo è il danno effettivamente verificatosi. Il secondo è il danno che si sarebbe prodotto se il danneggiato avesse adottato la misura ordinaria nel momento in cui poteva adottarla. La differenza è il danno evitabile.
Il confronto parte dalle date. Il perito ricostruisce la sequenza:
- data e ora dell’evento;
- data in cui il danneggiato ha conosciuto il danno o poteva conoscerlo;
- data in cui una misura ordinaria era disponibile;
- data in cui la misura è stata effettivamente adottata;
- stato delle cose a ciascuna data.
Il danno evitabile è quello maturato fra la data della misura disponibile e la data della misura effettiva. Le fotografie datate, i verbali di sopralluogo e i rapporti dei fornitori di pronto intervento servono a fissare lo stato delle cose in ogni momento. Senza un riscontro dello stato iniziale, la parte aggravata resta una stima priva di base.
Le spese ragionevoli sostenute per contenere il danno, secondo l’orientamento prevalente, rientrano nel risarcimento come conseguenza dell’evento, anche quando l’intervento non riesce. Il perito le registra come voce separata.
Un caso con le cifre: l’ordine di applicazione dei due commi
Esempio
Un’impresa di scavi rompe una condotta idrica durante lavori stradali. L’acqua allaga il magazzino interrato di un’azienda tessile confinante. Il titolare dell’azienda chiede all’impresa 74.000 euro, e l’impresa apre il sinistro presso il proprio assicuratore RC.
Il perito accerta due fatti. La pompa di sollevamento del locale era spenta da mesi per un guasto mai riparato: con la pompa attiva il livello dell’acqua sarebbe stato più basso. L’azienda ha scoperto l’allagamento il giorno successivo, ma ha spostato e fatto asciugare i rotoli recuperabili solo dopo otto giorni, quando una ditta di sgombero era disponibile già dal secondo giorno. Nell’intervallo si è formata muffa su rotoli che erano asciugabili.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Merce danneggiata dall’acqua alla data dell’evento | 52.000 € |
| Ripristino del locale e sgombero | 8.000 € |
| Muffa sui rotoli asciugabili, maturata nell’intervallo | 14.000 € |
| Totale richiesto | 74.000 € |
Il calcolo corretto parte dal secondo comma. I 14.000 euro di muffa sono danno evitabile e si sottraggono per intero: restano 60.000 euro. Sul residuo opera il primo comma: se la quota di concorso per la pompa spenta è valutata nel 30 per cento, il risarcimento scende a 42.000 euro.
Prima si esclude il danno evitabile, poi si applica la quota di concorso al residuo.
Attenzione
Applicare prima la percentuale al totale (74.000 × 0,70 = 51.800) e poi sottrarre l’intero danno evitabile porta a 37.800 euro. Il danno evitabile, già ridotto del 30 per cento nel primo passaggio, viene tolto una seconda volta: 4.200 euro di differenza sono un errore di metodo, non di stima.
La quota del 30 per cento è un’ipotesi del perito, da dichiarare come tale. La sottrazione dei 14.000 euro, invece, si fonda su date e documenti, ed è la parte della relazione che il perito può dimostrare.
Quali documenti raccoglie il perito per applicare il secondo comma?
Il secondo comma si applica solo con una prova datata di ciò che il danneggiato poteva fare e non ha fatto. La documentazione minima per una perizia che scorpora il danno evitabile è la seguente.
- Verbale o rapporto che fissa data e ora dell’evento (vigili del fuoco, gestore della rete, polizia locale).
- Prova della data in cui il danneggiato ha conosciuto il danno: comunicazioni, telefonate al pronto intervento, denuncia di sinistro.
- Fotografie con data e ora dello stato delle cose al primo sopralluogo e a ogni sopralluogo successivo.
- Preventivi, ordini e disponibilità delle ditte di pronto intervento, con la data in cui ciascuna poteva intervenire.
- Fatture, rapportini e documenti di trasporto delle misure effettivamente adottate, con le relative date.
- Rapporto tecnico che attribuisce la parte di danno maturata nell’intervallo, separata dal danno presente alla data dell’evento.
- Per il primo comma, documenti sullo stato degli impianti e delle cautele del danneggiato prima dell’evento: registri di manutenzione, verbali di collaudo, segnalazioni di guasto.
Fonti normative
Ogni rimando nel testo porta qui, al testo ufficiale.
Fonti
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Art. 1227 Codice Civile, Concorso del fatto colposo del creditore: riduzione per concorso di colpa (primo comma); esclusione dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza (secondo comma). ↩
-
Art. 1223 Codice Civile, Risarcimento del danno: perdita subita e mancato guadagno, in quanto conseguenza immediata e diretta. ↩
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Art. 2056 Codice Civile, Valutazione dei danni: rinvio agli articoli 1223, 1226 e 1227 (primo comma); lucro cessante valutato con equo apprezzamento (secondo comma). ↩
-
Art. 1914 Codice Civile, Obbligo di salvataggio: l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (primo comma); spese a carico dell’assicuratore (secondo comma). ↩
-
Art. 1915 Codice Civile, Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio: dolo, perdita del diritto all’indennità (primo comma); colpa, riduzione in ragione del pregiudizio sofferto (secondo comma). ↩
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Art. 1905 Codice Civile, Limiti del risarcimento: danno sofferto nei modi e nei limiti del contratto (primo comma); profitto sperato solo con obbligo espresso (secondo comma). ↩