L’art. 2952 c.c. prescrive in due anni i diritti che nascono dal contratto di assicurazione, diversi dal premio, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (comma 2)1. Il premio si prescrive in un anno, i diritti dell’assicurazione sulla vita in dieci, e nella responsabilità civile il biennio parte dalla richiesta del terzo.

Quali termini fissa l’art. 2952 c.c. per ciascun diritto?

L’art. 2952 non sta nel capo del codice dedicato al contratto di assicurazione. Si trova nel Libro VI, tra le prescrizioni brevi, e ha cinque commi: tre fissano un termine o una decorrenza, due regolano una sospensione1.

CommaDirittoTermine o effettoDa quando
1Pagamento delle rate di premioun annodalle singole scadenze
2Altri diritti dal contratto di assicurazione e di riassicurazionedue anni (dieci per l’assicurazione sulla vita)dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda
3Diritti nell’assicurazione della responsabilità civiledue annidal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di lui l’azione
4Responsabilità civilesospensione del corsodalla comunicazione all’assicuratore della richiesta o dell’azione del terzo
5Azione del riassicurato verso il riassicuratore per l’indennitàsospensione come al comma 4come al comma 4

Il testo del secondo comma è quello da tenere sotto mano in ogni pratica dei rami danni.

«Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.» (art. 2952, comma 2, c.c.)

Due norme vicine vanno tenute distinte. Spedizione e trasporto hanno un articolo proprio, l’art. 2951, con un anno di regola e diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa2; il trasporto internazionale su strada segue la Convenzione CMR, trattata nell’articolo sulla prescrizione dell’azione CMR. Il biennio per i danni della circolazione dei veicoli è invece l’art. 2947, comma 2, e riguarda il danneggiato verso il responsabile, non l’assicurato verso la sua compagnia3.

Da quale anno vale il biennio, e perché la vita fa eccezione?

Nel testo del 1942 l’assicurato aveva un anno, e solo i diritti del contratto di riassicurazione si prescrivevano in due anni1. Il termine biennale per l’assicurazione arriva con il comma 2-ter dell’art. 3 del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, inserito dalla legge di conversione 27 ottobre 2008, n. 166: il nuovo testo è in vigore dal 28 ottobre 20084. Il decreto originario non conteneva quella modifica.

La seconda riforma è del 2012. L’art. 22, comma 14, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha escluso dal biennio l’assicurazione sulla vita, i cui diritti si prescrivono in dieci anni; il testo del codice con questa esclusione è in vigore dal 19 dicembre 20125. Nel testo originario del decreto, in vigore dal 20 ottobre 2012, tutti i diritti del contratto di assicurazione si prescrivevano in dieci anni; la legge di conversione ha limitato i dieci anni alla vita.

Per un fatto anteriore alla riforma del 2008 la Cassazione ha applicato il testo dell’epoca: in Cass. n. 6702/2024 un evento del 2006 resta soggetto al termine annuale6. Per i sinistri meno recenti conviene quindi annotare nel fascicolo quale versione dell’articolo era in vigore alla data del fatto.

Che cosa ha deciso la Corte costituzionale nel 2024

La sentenza n. 32/2024, decisa il 7 febbraio 2024, depositata il 29 febbraio e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2024, ha dichiarato illegittimo il secondo comma nel testo in vigore tra il 2008 e il 2012. Il vizio sta nella parte in cui non escludeva dal biennio i diritti dell’assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale7.

La motivazione conferma il biennio per gli altri rami. Nei danni, osserva la Corte, occorre accertare presto l’evento, il nesso e i danni; la vita ha invece una funzione di risparmio previdenziale e il beneficiario può ignorare la designazione. Secondo Cass. n. 19148/2024, la pronuncia si applica ai rapporti sorti prima della pubblicazione purché ancora pendenti, cioè non esauriti da un giudicato, con il termine ordinario di dieci anni dell’art. 294689.

Quale fatto fa partire il biennio nei rami danni?

Il secondo comma fissa una decorrenza speciale: il giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per l’indennizzo di un danno materiale quel fatto è di norma il sinistro. La regola generale dell’art. 2935, secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, entra in gioco quando il diritto non è ancora esercitabile10.

Due decisioni recenti chiariscono che cosa non sposta il termine. Per Cass. n. 25098/2026 la pendenza di un altro giudizio è un impedimento di mero fatto, e l’ignoranza della titolarità di un diritto non è un impedimento giuridico: nel caso deciso il biennio del comma 2 era maturato e la Corte ha accolto il ricorso della compagnia, con rinvio per fissare la data di decorrenza11.

Cass. n. 11449/2026 parte dalla tassatività dei casi di interruzione e sospensione previsti dagli artt. 2941-2944 c.c. Ne deriva che un processo penale per simulazione di reato a carico dell’assicurato o dei suoi dipendenti non interrompe e non sospende la prescrizione dell’art. 2952. Chi attende l’esito del processo penale può interromperla «con reiterate intimazioni di pagamento»12.

Le sospensioni generali dell’art. 2941 riguardano rapporti tra le parti, come coniugi, tutela o amministrazione di beni altrui. Nessuna descrive il rapporto tra assicurato e assicuratore; in astratto può rilevare solo l’ultima ipotesi, il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito, finché il dolo non sia scoperto13.

Come si calcola il termine nella responsabilità civile?

Nell’assicurazione della responsabilità civile la decorrenza cambia. Il comma 3 fa decorrere il biennio dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di lui l’azione1. Cass. n. 26999/2025 lo applica alla diffida stragiudiziale del danneggiato: il termine biennale decorre dalla data in cui l’assicurato l’ha ricevuta14.

Il comma 4 aggiunge una sospensione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo, o dell’azione da questo proposta, sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo non sia prescritto1. Il comma 5 estende la stessa regola all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.

Per il perito RC la cronologia ha quindi quattro punti: la data del fatto dannoso, la data e il mezzo della prima richiesta del terzo, la data in cui l’assicurato ne ha avuto notizia e la data della comunicazione all’assicuratore. Il rapporto tra garanzia e debito dell’assicurato verso il terzo è descritto nell’articolo sull’assicurazione della responsabilità civile.

Quali atti interrompono la prescrizione?

L’art. 2943 elenca gli atti interruttivi: la notificazione dell’atto con cui si inizia un giudizio, la domanda proposta nel corso di un giudizio e, al comma 4, «ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore»15. La costituzione in mora si fa con intimazione o richiesta fatta per iscritto (art. 1219, comma 1)16. Il codice chiede lo scritto e non nomina un mezzo: raccomandata o PEC sono i mezzi d’uso, utili per provare la ricezione.

Interrompe anche il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere, cioè della compagnia (art. 2944)17.

Diffida e citazione non hanno lo stesso effetto

L’art. 2945 distingue. Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione (comma 1): una diffida fa ripartire subito due anni. Se l’interruzione avviene con la domanda giudiziale, la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza (comma 2). Se il processo si estingue, l’effetto interruttivo resta, ma il nuovo periodo decorre dalla data dell’atto interruttivo (comma 3)18.

Cass. n. 29554/2024 mostra il rischio: un giudizio estinto perché non riassunto dopo la declinatoria di competenza ha interrotto il termine alla data della domanda, senza l’effetto sospensivo del comma 2; la diffida successiva è arrivata oltre il biennio e il diritto si è prescritto19.

Anche la domanda di mediazione, dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza delle parti, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale20. Dopo una sentenza di condanna passata in giudicato il diritto si prescrive in dieci anni (art. 2953)21.

E la denuncia del sinistro?

L’avviso dell’art. 1913, da dare entro tre giorni dal sinistro o dalla sua conoscenza, è un obbligo dell’assicurato, non un atto previsto dalle norme sulla prescrizione22. Il testo di legge assicura l’effetto interruttivo a una richiesta scritta che valga come costituzione in mora. Una denuncia che si limita a riferire il fatto, senza alcuna richiesta, non va trattata come atto interruttivo.

La perizia contrattuale ferma il termine?

Con la sentenza del 30 aprile 2026, n. 11959, le Sezioni Unite hanno cambiato l’inquadramento. La chiamata di perizia contrattuale è l’atto scritto con cui l’assicurato denuncia l’evento coperto e chiede la determinazione dell’indennizzo. Secondo la Corte ha un effetto interruttivo istantaneo ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 1219 c.c., che si riproduce durante le operazioni fino alla definizione o alla scadenza del termine contrattuale della perizia23.

La sentenza lo dice in modo esplicito: «Non, dunque, una sospensione del termine di prescrizione per inesigibilità del credito». La Terza sezione, ancora in Cass. n. 6702/2024, riportava come consolidato il principio opposto: la perizia contrattuale sospende la decorrenza perché rende inesigibile l’indennizzo, purché il sinistro sia denunciato entro il termine6.

Le Sezioni Unite riguardano la perizia contrattuale «pura», che non comporta la rinuncia definitiva alla giurisdizione. Se la clausola configura un arbitrato irrituale la qualificazione cambia, e l’estensione del principio a quel caso resta da verificare clausola per clausola. La stessa Cass. n. 6702/2024 riporta che un diniego esplicito dell’operatività della polizza fa decorrere il termine dal fatto, mentre una lettera ambigua può non bastare6. Sul rapporto tra i due periti si veda il contraddittorio in liquidazione.

E il perito incaricato dalla compagnia?

Il perito nominato dalla sola compagnia non produce l’effetto della perizia contrattuale. Per Cass. n. 36440/2021, che riprende Cass. n. 18376/2017, l’incarico di accertare il danno non è riconoscimento del diritto, perché il tecnico verifica anche se il danno rientra nella copertura; le missive dell’assicurato al perito non costituiscono in mora l’assicuratore24.

Le stesse decisioni tutelano però l’attesa: l’assicurato informato dell’accertamento in corso, che mostra la persistenza del proprio interesse anche scrivendo al tecnico, non subisce la prescrizione per il tempo impiegato dalla compagnia per determinarsi. Cass. n. 20975/2023 applica il principio a chi aveva chiesto più volte al perito di conoscere l’esito25. La tutela viene dalla giurisprudenza, e la legge non prevede qui alcuna sospensione: la data di fine accertamenti e la sua comunicazione all’assicurato diventano fatti da documentare.

Una clausola di polizza può accorciare il biennio?

No. L’art. 2936 dichiara nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione26, in un senso e nell’altro. L’art. 2952 non figura nell’elenco dell’art. 1932, quindi il meccanismo della sostituzione di diritto delle clausole meno favorevoli non serve: il patto è nullo e si applica la disciplina legale27.

Diverso è il termine di decadenza, che una polizza può fissare per compiere un atto. È nullo solo se rende eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto (art. 2965)28. Se è contenuto nelle condizioni generali e pone una decadenza a carico dell’assicurato, non ha effetto senza approvazione specifica per iscritto (art. 1341, comma 2)29. Alla decadenza non si applicano le norme sull’interruzione della prescrizione (art. 2964)30. Una diffida, in quanto atto interruttivo della prescrizione, non evita quindi la decadenza.

Davanti a una clausola che parla di «termine» il perito ne trascrive il testo e indica se fissa una prescrizione o una decadenza. Nel primo caso segnala la nullità; nel secondo verifica la doppia firma.

Quali date controllare prima che il fascicolo lasci lo studio?

Prima che il fascicolo lasci lo studio, il perito controlla queste date e le riporta nella relazione, ciascuna con il documento che la prova:

  1. la data del fatto su cui il diritto si fonda, di regola il sinistro, e la versione dell’art. 2952 in vigore a quella data;
  2. la data della denuncia e il suo contenuto: semplice avviso o richiesta scritta di indennizzo;
  3. per la responsabilità civile, la data e il mezzo della prima richiesta del terzo e la data della comunicazione all’assicuratore;
  4. la data della chiamata di perizia contrattuale e quella di chiusura delle operazioni, oppure la data di incarico del perito della compagnia, le comunicazioni con l’assicurato e la data di fine accertamenti;
  5. ogni diniego scritto della compagnia, con il suo testo esatto;
  6. ogni atto interruttivo: diffide, domanda di mediazione, citazione, riconoscimento;
  7. la clausola di polizza su termini e decadenze, trascritta.

Se una di queste date manca, il fascicolo non dice se il diritto è ancora vivo. Con la sequenza completa il biennio si calcola; senza, si suppone.

Fonti normative

Ogni rimando nel testo porta qui, al testo ufficiale.

Fonti

  1. Art. 2952 Codice Civile — Prescrizione in materia di assicurazione: cinque commi; premio un anno (c. 1), altri diritti due anni, vita dieci (c. 2), decorrenza RC (c. 3), sospensione (cc. 4-5). ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  2. Art. 2951 Codice Civile — Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto: un anno; diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa. ↩

  3. Art. 2947 Codice Civile — Prescrizione del diritto al risarcimento del danno; comma 2: due anni per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli. ↩

  4. D.L. 28 agosto 2008, n. 134, art. 3 — Comma 2-ter, inserito dalla legge di conversione 27 ottobre 2008, n. 166: sostituisce il secondo comma dell’art. 2952 c.c. con il termine di due anni. ↩

  5. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 22 — Comma 14, nel testo della legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221: esclusione dell’assicurazione sulla vita dal biennio, prescrizione decennale. ↩

  6. Cass. civ., Sez. III, ord. 13 marzo 2024, n. 6702 — Linea della sospensione per inesigibilità; diniego esplicito di operatività; testo dell’art. 2952 applicato ratione temporis. ↩ ↩2 ↩3

  7. Corte costituzionale, sentenza n. 32 del 2024 — Decisa il 7 febbraio 2024, depositata il 29 febbraio 2024, G.U. 1ª s.s. n. 10 del 6 marzo 2024. Illegittimità dell’art. 2952, secondo comma, nel testo 2008-2012, per i diritti dell’assicurazione sulla vita. ↩

  8. Cass. civ., Sez. III, ord. 11 luglio 2024, n. 19148 — Effetti della sentenza n. 32/2024 sui rapporti non esauriti da giudicato. ↩

  9. Art. 2946 Codice Civile — Prescrizione ordinaria di dieci anni. ↩

  10. Art. 2935 Codice Civile — Decorrenza della prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. ↩

  11. Cass. civ., Sez. III, ord. 7 settembre 2026, n. 25098 — Impedimento di mero fatto e ignoranza del diritto non incidono sul decorso. ↩

  12. Cass. civ., Sez. III, ord. 28 aprile 2026, n. 11449 — Il processo penale pendente non interrompe né sospende la prescrizione dell’art. 2952. ↩

  13. Art. 2941 Codice Civile — Sospensione per rapporti tra le parti; n. 8: debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito, finché il dolo non sia stato scoperto. ↩

  14. Cass. civ., Sez. III, sent. 7 ottobre 2025, n. 26999 — Responsabilità civile: il biennio decorre dalla ricezione della diffida del danneggiato. ↩

  15. Art. 2943 Codice Civile — Interruzione da parte del titolare; comma 4 nel testo modificato dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25. ↩

  16. Art. 1219 Codice Civile — Costituzione in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. ↩

  17. Art. 2944 Codice Civile — Interruzione per effetto di riconoscimento. ↩

  18. Art. 2945 Codice Civile — Effetti e durata dell’interruzione: nuovo periodo (c. 1), domanda giudiziale (c. 2), estinzione del processo (c. 3). ↩

  19. Cass. civ., Sez. III, ord. 15 novembre 2024, n. 29554 — Giudizio estinto: interruzione senza effetto sospensivo, diritto prescritto. ↩

  20. D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 8 — Comma 2: la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. L’art. 5, comma 1, include i contratti assicurativi tra le materie di mediazione preliminare obbligatoria. ↩

  21. Art. 2953 Codice Civile — Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi: dieci anni dopo la sentenza di condanna passata in giudicato. ↩

  22. Art. 1913 Codice Civile — Avviso all’assicuratore in caso di sinistro entro tre giorni. ↩

  23. Cass. civ., Sez. Un., sent. 30 aprile 2026, n. 11959 — La chiamata di perizia contrattuale «pura» interrompe la prescrizione e l’effetto si rinnova durante le operazioni. ↩

  24. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 24 novembre 2021, n. 36440 — L’incarico al perito della compagnia non è riconoscimento del diritto. ↩

  25. Cass. civ., Sez. III, ord. 18 luglio 2023, n. 20975 — Interesse persistente dell’assicurato durante gli accertamenti del perito. ↩

  26. Art. 2936 Codice Civile — Inderogabilità delle norme sulla prescrizione: nullo ogni patto che ne modifica la disciplina legale. ↩

  27. Art. 1932 Codice Civile — Norme inderogabili del contratto di assicurazione; l’art. 2952 non è nell’elenco. ↩

  28. Art. 2965 Codice Civile — Decadenze stabilite contrattualmente: nullo il patto che rende eccessivamente difficile l’esercizio del diritto. ↩

  29. Art. 1341 Codice Civile — Condizioni generali di contratto; comma 2: approvazione specifica per iscritto delle decadenze a carico dell’altro contraente. ↩

  30. Art. 2964 Codice Civile — Inapplicabilità alla decadenza delle norme sull’interruzione della prescrizione. ↩