L’art. 1342 c.c. disciplina il contratto concluso con la sottoscrizione di moduli o formulari uniformi, cioè la forma in cui nasce quasi ogni polizza. Fissa due regole: la clausola aggiunta al modulo prevale su quella stampata incompatibile, anche se questa non è stata cancellata; le clausole vessatorie richiedono comunque la specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341.

Cosa dice l’art. 1342 c.c.?

L’articolo, rubricato «Contratto concluso mediante moduli o formulari», è composto da due commi1. Il primo comma recita:

«Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.» (art. 1342 c.c., comma 1)

Il secondo comma è una riga sola: «Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.» L’articolo precedente è l’art. 1341, e il suo secondo comma è quello che elenca le clausole da approvare specificamente per iscritto2.

La norma non richiama il primo comma dell’art. 1341, quello sulla conoscibilità delle condizioni generali. Il motivo è pratico: chi firma un modulo ha davanti il testo che sottoscrive, e il problema della conoscibilità di condizioni esterne al documento si pone in termini diversi. Il primo comma dell’art. 1342 risolve invece un problema che l’art. 1341 non tocca, cioè cosa accade quando sullo stesso documento convivono due testi in contrasto.

Perché la polizza è un contratto per moduli o formulari?

Il presupposto della norma è doppio: un modulo predisposto, e la sua destinazione a regolare in modo uniforme una serie di rapporti contrattuali. La polizza di un’impresa di assicurazione risponde a entrambi i requisiti. Il prodotto è stampato, o generato da un sistema, in un testo identico per tutti i contraenti di quella linea; il singolo contratto si distingue per i dati che vi si aggiungono.

Le parti restano libere di determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge3, e la polizza ne è la prova: somma assicurata, partite, franchigie specifiche, ubicazione del rischio, garanzie aggiuntive sono scelte del singolo rapporto. L’art. 1342 serve proprio a gestire il punto di contatto fra la parte uniforme e la parte individuale del documento.

Il fascicolo di polizza che arriva al perito riflette questa doppia natura. Contiene in genere un frontespizio con i dati del contratto, una scheda di polizza con somme e garanzie, le condizioni particolari, le condizioni generali, uno o più appendici e spesso un glossario delle definizioni. Solo alcuni di questi documenti sono «modulo» nel senso della norma; gli altri sono aggiunte.

Cosa conta come clausola aggiunta in una polizza?

È aggiunta la clausola che non appartiene al testo uniforme e viene inserita per quel singolo contratto. Il criterio è funzionale, non grafico: conta che la clausola sia stata scritta per quel rapporto, non che sia scritta a mano. Nella prassi rientrano in questa categoria:

  • le annotazioni manoscritte o dattiloscritte sul modulo, compresi i campi liberi compilati in fase di emissione;
  • la scheda di polizza con somme assicurate, franchigie e scoperti scelti per quel contratto;
  • le condizioni particolari o speciali che modificano o integrano le condizioni generali per quel rischio;
  • le appendici emesse in corso di contratto per variare garanzie, somme o ubicazioni.

Il caso dubbio è la condizione particolare a sua volta prestampata, attivata con una crocetta o con un codice. Il testo della clausola è uniforme, la sua inclusione nel contratto è una scelta individuale. Il perito non deve risolvere la questione in astratto: deve verificare se esiste davvero un’incompatibilità e, se esiste, segnalare in relazione quale testo applica e perché.

La prevalenza opera solo in caso di incompatibilità. Se la clausola aggiunta integra quella stampata senza contraddirla, le due si applicano insieme. Una condizione particolare che estende la garanzia furto ai beni all’aperto non cancella la franchigia prevista dalle condizioni generali per il furto, se la scheda non ne fissa una diversa.

Come si risolve il conflitto fra condizioni particolari e generali?

Quando i due testi sono incompatibili, si applica la clausola aggiunta, anche se la clausola stampata non è stata barrata. Molte polizze ripetono la regola in una clausola di raccordo, del tipo «le condizioni particolari prevalgono sulle condizioni generali»: è una scelta contrattuale che conferma la norma, non una condizione della sua applicazione.

La prevalenza non guarda al vantaggio di una parte. La clausola aggiunta prevale perché è aggiunta, quindi anche quando è più sfavorevole all’assicurato del testo stampato. Una scheda che introduce uno scoperto del 10% su una garanzia per cui le condizioni generali prevedono una franchigia fissa porta nel calcolo lo scoperto, salvo che si tratti di una clausola del secondo comma dell’art. 1341, cosa che di regola uno scoperto non è.

La formula
Indennizzo 3.700 euro4.200 euro−500 euro

500 euro è la franchigia della scheda; quella di 1.000 euro delle condizioni generali non si applica perché è incompatibile con la clausola aggiunta

Le appendici pongono un problema diverso. Un’appendice emessa in corso di contratto modifica un testo già concordato, e fra due appendici successive la regola è normalmente quella che le stesse appendici dichiarano: sostituzione o integrazione. Il perito legge la data di effetto di ogni appendice e la confronta con la data del sinistro, perché la variazione vale per gli eventi successivi alla sua decorrenza.

La doppia firma nel modulo: cosa rinvia all’art. 1341?

Il secondo comma dell’art. 1342 porta nel contratto per moduli l’intero elenco del secondo comma dell’art. 1341: limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso o di sospensione, decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale verso i terzi, tacita proroga o rinnovazione, clausole compromissorie, deroghe alla competenza. Queste clausole non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto2.

Il rinvio non trasforma in vessatoria ogni clausola sfavorevole. Le franchigie, gli scoperti e le esclusioni che delimitano il rischio assicurato attengono all’oggetto del contratto e, secondo l’orientamento prevalente, non richiedono la doppia firma. L’analisi clausola per clausola, con i casi della perizia contrattuale e dell’arbitrato, è sviluppata in clausole vessatorie in polizza e art. 1341.

Per il perito il punto rilevante è l’intreccio fra i due commi. Una clausola aggiunta che vince sul testo stampato in forza del primo comma deve comunque superare il controllo del secondo, se rientra nell’elenco ed è predisposta dall’impresa senza trattativa individuale. La prevalenza decide quale testo si legge; la doppia firma decide se quel testo, quando è vessatorio, è opponibile.

Una clausola ambigua si legge contro chi ha scritto il modulo?

Sì, ma solo nel dubbio. L’art. 1370 c.c., rubricato «Interpretazione contro l’autore della clausola», stabilisce: «Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro»4.

Nella polizza il predisponente è l’impresa, quindi l’ambiguità si risolve a favore del contraente o dell’assicurato. Il criterio è sussidiario: interviene dopo che la lettura letterale e quella sistematica del contratto non hanno sciolto il dubbio. Non autorizza a scegliere sempre la lettura più favorevole all’assicurato, ma solo quella fra più letture ugualmente plausibili.

Il glossario di polizza conta qui più di ogni altro documento. Una definizione chiara di «furto con scasso» o di «fabbricato» chiude il dubbio prima che l’art. 1370 entri in gioco. Una definizione assente, o una definizione che contraddice l’uso del termine nelle condizioni particolari, lascia il dubbio aperto. Il perito che rileva un’ambiguità la descrive in relazione con il testo integrale delle clausole coinvolte e lascia la scelta interpretativa alle parti.

Cosa cambia se il contraente è un consumatore?

Se il contraente è un consumatore, alla disciplina del codice civile si aggiunge quella degli artt. 33-36 del Codice del consumo5. Il presupposto è diverso: l’art. 33, comma 1, considera vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Quattro regole interessano direttamente la lettura del modulo:

  • l’art. 34, comma 2, esclude dalla valutazione di vessatorietà la determinazione dell’oggetto del contratto e l’adeguatezza del corrispettivo, «purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile»;
  • l’art. 34, comma 5, pone sul professionista, nei contratti conclusi con moduli o formulari uniformi, l’onere di provare che le clausole sono state oggetto di specifica trattativa con il consumatore;
  • l’art. 35, comma 1, impone che le clausole proposte per iscritto siano redatte in modo chiaro e comprensibile, e il comma 2 stabilisce che, in caso di dubbio, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore;
  • l’art. 36, comma 1, dichiara nulle le clausole vessatorie mentre il contratto rimane valido per il resto, e il comma 3 precisa che la nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore.

La doppia firma non salva una clausola squilibrata verso un consumatore, perché la tutela consumeristica guarda alla sostanza e non alla forma. Sul piano di settore, l’art. 166 del Codice delle assicurazioni private impone che il contratto sia «redatto in modo chiaro ed esauriente» (comma 1) e che le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie siano riportate «mediante caratteri di particolare evidenza» (comma 2)6.

In che ordine il perito legge il fascicolo di polizza?

Il perito legge i documenti della polizza in un ordine che riflette la gerarchia fra testo aggiunto e testo uniforme. Prima di accettare l’incarico verifica di avere il fascicolo completo, come descritto in mandato peritale: cosa verificare, perché un’appendice mancante cambia il testo applicabile.

  1. Appendici in vigore alla data del sinistro. Hanno priorità perché sono l’ultima volontà delle parti sul singolo rapporto e, quando sono redatte per quel contratto, prevalgono come clausole aggiunte sul testo stampato incompatibile ai sensi dell’art. 1342, comma 1.
  2. Frontespizio e scheda di polizza. Fissano contraente, durata, somme assicurate, franchigie e scoperti scelti per quel contratto; sono aggiunte al modulo e prevalgono sulle condizioni generali incompatibili.
  3. Condizioni particolari o speciali. Modificano o integrano le condizioni generali per quel rischio; in caso di incompatibilità prevalgono per l’art. 1342, comma 1, quando sono state scritte o scelte per quel contratto, e comunque per la clausola di raccordo, se la polizza la prevede.
  4. Condizioni generali. Si applicano per tutto ciò che i documenti precedenti non regolano o non contraddicono; le clausole del secondo comma dell’art. 1341 contano solo se approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell’art. 1342, comma 2.
  5. Glossario delle definizioni. Chiarisce il significato dei termini usati negli altri documenti; dove una definizione resta ambigua, il dubbio si risolve a favore del contraente per l’art. 1370 c.c.
  6. Pagina di approvazione delle clausole vessatorie. Si confronta per ultima con le clausole effettivamente applicate nel calcolo: decide l’opponibilità di quelle vessatorie, non quale testo prevale.

Fonti normative

Ogni rimando nel testo porta qui, al testo ufficiale.

Fonti

  1. Art. 1342 Codice Civile, Contratto concluso mediante moduli o formulari. Primo comma: prevalenza delle clausole aggiunte sulle stampate incompatibili. Secondo comma: rinvio al secondo comma dell’art. 1341. ↩

  2. Art. 1341 Codice Civile, Condizioni generali di contratto. Secondo comma: specifica approvazione per iscritto delle clausole elencate. ↩ ↩2

  3. Art. 1322 Codice Civile, Autonomia contrattuale. Primo comma: le parti determinano liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. ↩

  4. Art. 1370 Codice Civile, Interpretazione contro l’autore della clausola. Comma unico: nel dubbio, le clausole predisposte da un contraente s’interpretano a favore dell’altro. ↩

  5. D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo. Artt. 33-36: clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore, accertamento, forma e interpretazione, nullità di protezione. ↩

  6. D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private: la disciplina del settore assicurativo, compresi gli obblighi di informazione verso il contraente. ↩