L’art. 1882 c.c. definisce l’assicurazione come il contratto con cui l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato del danno prodotto da un sinistro, entro i limiti convenuti, oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana1. I rami sono due: danni e vita.
In breve
- L’art. 1882 c.c. apre il Capo XX del Libro IV, Titolo III: le norme sul contratto di assicurazione vanno dall’art. 1882 all’art. 1932.
- Il capo ha cinque sezioni: disposizioni generali (1882-1903), danni (1904-1918), vita (1919-1927), riassicurazione (1928-1931) e disposizioni finali (1932).
- L’art. 1932 elenca le norme che la polizza può derogare solo a favore dell’assicurato: la clausola peggiorativa è sostituita di diritto dalla legge.
- La prescrizione non sta nel capo: è all’art. 2952 c.c., due anni per i diritti diversi dal premio (dieci per la vita).
Che cosa dice esattamente l’art. 1882 c.c.?
L’articolo ha un solo comma, con la rubrica «Nozione». Il testo è questo:
«L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.» (art. 1882 c.c.)
La congiunzione «ovvero» separa due prestazioni diverse. Nel primo ramo l’assicuratore rivale un danno: la sua obbligazione si misura sul pregiudizio effettivo e trova il tetto nei «limiti convenuti», cioè somma assicurata, massimali, franchigie e scoperti. Nel secondo ramo paga un capitale o una rendita quando si verifica un evento della vita umana, la morte o la sopravvivenza a una data, senza accertare alcun danno.
Gli elementi comuni ai due rami sono tre: il premio, che è la prestazione certa del contraente; l’evento incerto, sinistro o evento attinente alla vita; e il rischio che lega l’uno all’altro. Il rischio è il presupposto di validità del contratto e la ragione per cui la dottrina lo classifica fra i contratti aleatori. Il quadro completo, dall’alea alla nullità per rischio inesistente, è nell’approfondimento su rischio assicurabile e alea del contratto.
L’art. 1882 nomina solo l’assicuratore e l’assicurato. Nella pratica le figure sono di più: chi firma e paga il premio (il contraente), chi è esposto al rischio (l’assicurato), chi riceve la prestazione (il beneficiario). La distinzione tra assicurato, contraente e beneficiario decide a chi va intestato l’indennizzo.
Come è organizzato il Capo XX del codice civile?
Il Capo XX, «Dell’assicurazione», occupa gli artt. 1882-1932 del Libro IV, Titolo III, dedicato ai singoli contratti. La struttura è questa:
| Sezione | Articoli | Contenuto |
|---|---|---|
| I. Disposizioni generali | 1882-1903 | nozione, conclusione, dichiarazioni, rischio, durata, premio, dolo e colpa grave |
| II. Assicurazione contro i danni | 1904-1918 | interesse, limiti del risarcimento, valore, sinistro, surroga, RC |
| III. Assicurazione sulla vita | 1919-1927 | vita propria o di un terzo, beneficiario, riscatto, suicidio |
| IV. Riassicurazione | 1928-1931 | prova, effetti, liquidazione coatta |
| V. Disposizioni finali | 1932 | norme inderogabili |
Le norme della prima sezione valgono per entrambi i rami, salvo le eccezioni espresse: l’art. 1899 e l’art. 1901, per esempio, escludono la vita. L’art. 1883 riserva l’esercizio dell’impresa a istituti di diritto pubblico e società per azioni, nel rispetto delle leggi speciali. Le mutue seguono il capo in quanto compatibile (art. 1884); la navigazione e le assicurazioni sociali seguono prima il codice della navigazione e le leggi speciali, poi il capo (artt. 1885 e 1886). Le leggi speciali sull’impresa assicurativa sono oggi raccolte nel Codice delle assicurazioni private2.
Quali norme regolano la conclusione del contratto?
La polizza nasce da una proposta e si prova per iscritto. La proposta scritta resta ferma per quindici giorni, trenta se serve una visita medica (art. 1887); il contratto deve essere provato per iscritto e l’assicuratore deve rilasciare la polizza (art. 1888); le polizze all’ordine e al portatore circolano con gli effetti della cessione (art. 1889). Il testo è predisposto dall’impresa, e per questo le condizioni generali seguono l’art. 1341 c.c.3. Le clausole vessatorie di polizza richiedono la doppia firma, ma l’elenco è tassativo e le esclusioni che delimitano il rischio di regola non vi rientrano.
Chi stipula per chi: artt. 1890, 1891 e 1894
L’art. 1890 regola l’assicurazione in nome altrui senza potere: l’interessato può ratificare anche dopo il sinistro. L’art. 1891 regola quella per conto altrui o per conto di chi spetta: il contraente adempie gli obblighi, ma i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato (secondo comma)4.
L’art. 1894 fa una cosa più stretta. Dice soltanto che, se il terzo conosce le dichiarazioni inesatte o le reticenze sul rischio, si applicano a favore dell’assicuratore gli artt. 1892 e 18935. Chi lo cita per decidere chi incassa l’indennizzo cita la norma sbagliata: lo spiega l’approfondimento su assicurazione per conto terzi e art. 1894.
Le dichiarazioni sul rischio: artt. 1892 e 1893
L’assicuratore fissa il premio sulle dichiarazioni del contraente. Se le dichiarazioni inesatte o le reticenze sono rese con dolo o colpa grave, il contratto è annullabile; l’assicuratore decade se non dichiara di impugnare entro tre mesi da quando ha conosciuto l’inesattezza, e per il sinistro che cade prima della scadenza di quel termine non paga (art. 1892, commi 2 e 3)6. Senza dolo o colpa grave c’è solo il recesso, e il sinistro anteriore si paga ridotto in proporzione tra premio convenuto e premio dovuto (art. 1893, secondo comma)7. I casi tipici e la prova sono nell’analisi delle dichiarazioni inesatte e reticenze.
Il rischio che manca dall’origine: art. 1895
Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione8. La differenza con la cessazione successiva e con il rischio putativo è nell’approfondimento sull’inesistenza del rischio.
Che cosa succede al rischio e al premio durante il contratto?
Il rischio assunto deve restare quello tariffato. Se cessa dopo la conclusione, il contratto si scioglie, ma l’assicuratore ha diritto ai premi finché non riceve la comunicazione o non viene altrimenti a conoscenza della cessazione (art. 1896)9. Se diminuisce e il contraente lo comunica, dalla scadenza successiva l’assicuratore può esigere solo il minor premio, con facoltà di recesso entro due mesi (art. 1897).
Se il rischio si aggrava, il contraente deve darne immediato avviso. L’assicuratore può recedere entro un mese; per il sinistro anteriore all’efficacia del recesso non risponde se non avrebbe consentito l’assicurazione, altrimenti paga una somma ridotta in rapporto ai premi (art. 1898, quinto comma)10. Le due date da ricostruire in perizia sono nell’approfondimento sull’aggravamento del rischio.
Durata, premio e dolo
L’art. 1899 fa decorrere la copertura dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione e limita a due anni ciascuna proroga tacita. L’art. 1901 governa il premio: se non è pagato il primo premio, la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno del pagamento; per i premi successivi, dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo la scadenza11. Il confronto fra le date del premio e del sinistro è spiegato nella guida alla sospensione della garanzia per mancato pagamento del premio.
L’art. 1900 esclude i sinistri cagionati con dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, con patto contrario ammesso per la sola colpa grave. Il secondo comma obbliga invece l’assicuratore per il dolo o la colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere, il terzo per gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore12. I tre commi sono analizzati nella guida al sinistro con dolo o colpa grave. Gli artt. 1902 (fusione e liquidazione dell’impresa) e 1903 (agenti) chiudono la sezione.
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Quali regole valgono per l’assicurazione contro i danni?
La seconda sezione traduce in numeri la prima parte dell’art. 1882. Il contratto è nullo se, quando l’assicurazione deve avere inizio, manca un interesse dell’assicurato al risarcimento (art. 1904)13. L’assicuratore risarcisce il danno sofferto in conseguenza del sinistro nei modi e nei limiti del contratto, e il profitto sperato solo se si è obbligato espressamente (art. 1905)14. È il nucleo del principio indennitario.
Valore, somma assicurata e regola proporzionale
L’art. 1908 vieta di attribuire alle cose un valore superiore a quello del tempo del sinistro; il valore può essere fissato alla stipula solo con stima accettata per iscritto, e la semplice dichiarazione di valore in polizza non equivale a stima15. Il metodo di stima è nell’approfondimento sul valore della cosa assicurata.
Se la somma assicurata copre solo una parte del valore, l’assicuratore risponde in proporzione, salvo patto diverso (art. 1907)16. Se la somma eccede il valore, il contratto non è valido in caso di dolo dell’assicurato e, senza dolo, ha effetto fino al valore reale (art. 1909)17.
Esempio
Un magazzino vale 400.000 euro al tempo del sinistro ed è assicurato per 300.000 euro, senza deroga alla proporzionale. Il danno accertato è di 80.000 euro. L’assicuratore paga 80.000 × 300.000 ÷ 400.000 = 60.000 euro, prima di franchigie e scoperti.
Il calcolo e le clausole che lo sospendono, come il primo rischio assoluto, sono nella guida a soprassicurazione, sottoassicurazione e regola proporzionale.
Più assicuratori sullo stesso rischio
Con più polizze stipulate separatamente presso assicuratori diversi, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore e può chiedere a ognuno l’indennità dovuta, purché le somme riscosse non superino il danno (art. 1910, commi 1 e 3)18. Il riparto fra le compagnie e la differenza con la coassicurazione dell’art. 1911, dove ciascuno paga solo la propria quota, sono nella guida all’assicurazione presso più assicuratori. Due norme di esclusione completano il quadro, entrambe salvo patto contrario: il vizio intrinseco della cosa non denunziato (art. 1906) e i danni da movimenti tellurici, guerra, insurrezione o tumulti popolari (art. 1912).
Quali obblighi e diritti nascono dal sinistro?
Il sinistro attiva gli obblighi dell’assicurato. Deve dare avviso all’assicuratore o all’agente entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza (art. 1913)19 e deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914, primo comma)20. Le spese di salvataggio sono a carico dell’assicuratore in proporzione del valore assicurato, anche oltre la somma assicurata (secondo comma). La sanzione non è nell’art. 1914 ma nell’art. 1915: l’inadempimento doloso fa perdere l’indennità, quello colposo la riduce in ragione del pregiudizio. Le cinque regole dell’articolo sono nell’approfondimento sull’obbligo di salvataggio.
Dopo il pagamento l’assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell’indennità, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili (art. 1916, primo comma)21. Il secondo comma esclude i conviventi indicati dalla norma, salvo il dolo, e il testo in vigore va letto con due sentenze della Corte costituzionale: lo spiega la guida alla surroga dell’assicuratore. La surroga non va confusa con la rivalsa, che l’assicuratore esercita contro il proprio assicurato.
Responsabilità civile e alienazione
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore tiene indenne l’assicurato di quanto deve pagare al terzo per un fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione; sono esclusi i fatti dolosi, e le spese di resistenza sono a carico dell’assicuratore nel limite di un quarto della somma assicurata (art. 1917, terzo comma)22. Massimale, pagamento diretto e chiamata in causa sono nella guida all’assicurazione della responsabilità civile. L’art. 1918 stabilisce che l’alienazione delle cose assicurate non scioglie il contratto.
Cosa prevedono le sezioni sulla vita e sulla riassicurazione?
La terza sezione dà corpo alla seconda parte dell’art. 1882. L’assicurazione sul caso di morte di un terzo richiede il suo consenso scritto (art. 1919); il beneficiario designato acquista un diritto proprio (art. 1920); le somme dovute non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare (art. 1923); il suicidio nei primi due anni non obbliga l’assicuratore, salvo patto contrario (art. 1927). Gli artt. 1921-1922 e 1924-1926 regolano revoca del beneficio, premi, riscatto e cambio di professione. Nella quarta sezione la regola che conta per il perito è l’art. 1929: la riassicurazione non crea rapporti tra l’assicurato e il riassicuratore.
Quali articoli la polizza non può derogare?
L’art. 1932 dichiara derogabili solo in senso più favorevole all’assicurato le disposizioni degli artt. 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899 secondo comma, 1901, 1903 secondo comma, 1914 secondo comma, 1915 secondo comma, 1917 terzo e quarto comma, e 192623. Il secondo comma stabilisce l’effetto:
«Le clausole che derogano in senso meno favorevole all’assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.» (art. 1932, secondo comma, c.c.)
Attenzione
La clausola peggiorativa non è nulla e non travolge la polizza: al suo posto si applica la norma. Un sottolimite per le spese di resistenza inferiore al quarto, o una decadenza totale per un aggravamento che avrebbe giustificato solo un premio maggiore, cedono alla regola di legge. Gli artt. 1900, 1905, 1907, 1908 e 1916 non sono nell’elenco.
La prescrizione: art. 2952 c.c.
La prescrizione sta fuori dal capo, nel Libro VI. Il diritto alle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti del contratto in due anni dal giorno del fatto su cui si fondano, i diritti della vita in dieci; nella responsabilità civile il termine decorre dalla richiesta del terzo o dalla sua azione (art. 2952, commi 1-3)24. Decorrenze, sospensione e interruzione sono nella guida alla prescrizione nell’assicurazione.
Da quale articolo partire in una pratica?
Tre situazioni ricorrenti e il primo articolo da aprire per ciascuna:
- La compagnia nega la copertura: verificare prima le date del premio con l’art. 1901, poi le eccezioni sul rischio degli artt. 1892-1893 e dell’art. 1898.
- La cifra è contestata: partire dal valore al tempo del sinistro dell’art. 1908, poi la proporzionale dell’art. 1907.
- La compagnia paga e vuole recuperare: dal terzo responsabile con la surroga dell’art. 1916, dal proprio assicurato con la rivalsa.
Fonti normative
Ogni rimando nel testo porta qui, al testo ufficiale.
Fonti
-
Art. 1882 Codice Civile, Nozione: un solo comma, rami danni e vita. ↩
-
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private: disciplina dell’impresa e dell’attività assicurativa. ↩
-
Art. 1341 Codice Civile, Condizioni generali di contratto: conoscibilità e approvazione specifica per iscritto delle clausole onerose. ↩
-
Art. 1891 Codice Civile, Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta: i diritti spettano all’assicurato (comma 2). ↩
-
Art. 1894 Codice Civile, Assicurazione in nome o per conto di terzi: conoscenza del terzo e applicazione degli artt. 1892 e 1893. ↩
-
Art. 1892 Codice Civile, Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave: annullamento, decadenza in tre mesi, sinistro anteriore (commi 1-3). ↩
-
Art. 1893 Codice Civile, Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave: recesso e riduzione proporzionale (comma 2). ↩
-
Art. 1895 Codice Civile, Inesistenza del rischio: nullità del contratto. ↩
-
Art. 1896 Codice Civile, Cessazione del rischio durante l’assicurazione: scioglimento e premi dovuti fino alla comunicazione. ↩
-
Art. 1898 Codice Civile, Aggravamento del rischio: avviso, recesso, sinistro anteriore all’efficacia del recesso (comma 5). ↩
-
Art. 1901 Codice Civile, Mancato pagamento del premio: sospensione della garanzia e risoluzione di diritto; non si applica alla vita. ↩
-
Art. 1900 Codice Civile, Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave: tre commi. ↩
-
Art. 1904 Codice Civile, Interesse all’assicurazione: nullità in mancanza di interesse. ↩
-
Art. 1905 Codice Civile, Limiti del risarcimento: danno sofferto e profitto sperato. ↩
-
Art. 1908 Codice Civile, Valore della cosa assicurata: valore al tempo del sinistro, stima accettata per iscritto. ↩
-
Art. 1907 Codice Civile, Assicurazione parziale: regola proporzionale salvo patto diverso. ↩
-
Art. 1909 Codice Civile, Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose. ↩
-
Art. 1910 Codice Civile, Assicurazione presso diversi assicuratori: avviso, limite del danno, regresso. ↩
-
Art. 1913 Codice Civile, Avviso all’assicuratore in caso di sinistro: tre giorni. ↩
-
Art. 1914 Codice Civile, Obbligo di salvataggio: cinque commi; il secondo regola le spese. ↩
-
Art. 1916 Codice Civile, Diritto di surrogazione dell’assicuratore. ↩
-
Art. 1917 Codice Civile, Assicurazione della responsabilità civile: spese di resistenza nel limite del quarto (comma 3). ↩
-
Art. 1932 Codice Civile, Norme inderogabili: le clausole meno favorevoli all’assicurato sono sostituite di diritto. ↩
-
Art. 2952 Codice Civile, Prescrizione in materia di assicurazione: cinque commi. ↩