Il diritto di rivalsa dell’assicurazione è il diritto dell’impresa di recuperare dal proprio assicurato quanto ha dovuto pagare a un terzo danneggiato in un caso che il contratto non copriva. Nella RC auto la fonte è l’art. 144, comma 2, del Codice delle assicurazioni private: l’impresa paga il terzo per l’intero massimale e si rivale sull’assicurato nella misura in cui la polizza le consentiva di rifiutare o ridurre la prestazione.
In breve
- Rivalsa: l’assicuratore recupera dal proprio assicurato una prestazione che il contratto non imponeva. Nella RC auto la prevede l’art. 144, comma 2, D.Lgs. 209/2005.
- Surroga: l’assicuratore che ha indennizzato il proprio assicurato subentra nei suoi diritti verso il terzo responsabile (art. 1916 c.c.).
- Le cause di rivalsa più note, come la guida in stato di ebbrezza, sono clausole di polizza, non regole di legge: la rivalsa esiste solo se il contratto, con una clausola o con le norme che lo regolano (per esempio le dichiarazioni inesatte degli artt. 1892 e 1893 c.c.), consentiva di rifiutare o ridurre la prestazione.
- Il regresso è una terza figura: si esercita verso un corresponsabile (art. 2055 c.c.) o un altro assicuratore dello stesso rischio (art. 1910 c.c.).
Che cos’è il diritto di rivalsa dell’assicurazione?
Il diritto di rivalsa è l’azione con cui l’assicuratore chiede indietro all’assicurato una somma pagata a un terzo. Presuppone due fatti: un pagamento che la legge imponeva verso il danneggiato e un contratto che, nei rapporti interni, non obbligava l’impresa a quella prestazione. La rivalsa ricompone lo squilibrio tra il rapporto esterno, con il terzo, e il rapporto interno, con l’assicurato.
Nel linguaggio di liquidazione la parola si usa anche in senso largo, per indicare qualsiasi recupero dopo il pagamento: la stessa guida alla surroga dell’assicuratore parla di «rivalsa sul terzo responsabile». Sul piano giuridico conviene tenere separate le figure, perché cambiano il debitore, la fonte e le eccezioni opponibili.
La rivalsa guarda verso l’assicurato; la surroga guarda verso il terzo responsabile; il regresso guarda verso chi divide lo stesso debito.
Per il perito la distinzione decide che cosa cercare in sopralluogo: la prova di un’esclusione di polizza nel primo caso, la prova della colpa altrui nel secondo, la ripartizione delle colpe nel terzo.
Da dove nasce la rivalsa nella RC auto?
La rivalsa nella RC auto nasce dall’art. 144 del Codice delle assicurazioni private, rubricato «Azione diretta del danneggiato»1. Il comma 1 attribuisce al danneggiato da un veicolo o natante soggetto all’obbligo di assicurazione l’azione diretta contro l’impresa del responsabile civile, «entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione». Il comma 2 contiene le due regole che fondano la rivalsa.
«Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.»
La prima frase protegge il terzo: le esclusioni, le franchigie a carico dell’assicurato e le altre eccezioni contrattuali non gli sono opponibili entro il massimale. La seconda frase protegge l’impresa: ciò che ha pagato pur potendo rifiutare, o pagato oltre quanto doveva, lo recupera dall’assicurato. Il Codice2 non elenca le cause di rivalsa. Rinvia al contratto, e misura il recupero su di esso.
Le clausole di rivalsa in polizza
Le ipotesi tipiche di rivalsa nella RC auto stanno nelle condizioni di polizza: guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti, conducente senza patente valida, veicolo non revisionato, trasporto di passeggeri non conforme. Sono clausole contrattuali. L’art. 144 non le impone e non le elenca: le rende efficaci verso l’assicurato e inopponibili al terzo.
Prima di aprire la rivalsa il liquidatore controlla questi punti.
- Leggere la clausola nella versione in vigore alla data del sinistro, compresi eventuali limiti di importo del recupero.
- Verificare se il contraente ha acquistato la rinuncia alla rivalsa, totale o parziale. In tal caso l’impresa non aveva «contrattualmente diritto» di rifiutare, e la rivalsa cade nella stessa misura.
- Accertare che il fatto previsto dalla clausola sia provato, non solo dichiarato.
Perché nella RC generale la rivalsa è un’eccezione?
Nella RC generale la rivalsa ha poco spazio perché manca l’azione diretta. L’art. 1917 c.c. obbliga l’assicuratore a tenere indenne l’assicurato di quanto deve al terzo «in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto»3. Il comma 2 gli dà la facoltà di pagare direttamente il danneggiato, previa comunicazione all’assicurato, e l’obbligo di farlo se l’assicurato lo richiede.
Il terzo, in questo schema, non ha un diritto proprio verso l’impresa. Di conseguenza l’assicuratore può opporre l’esclusione all’assicurato e non pagare: non deve prima risarcire e poi recuperare. La rivalsa diventa necessaria solo dove una legge impedisce di opporre le eccezioni al danneggiato, come fa l’art. 144 per la circolazione dei veicoli. Lo schema generale è nella guida all'assicurazione di responsabilità civile.
Una polizza RC non obbligatoria può comunque prevedere per contratto un recupero verso l’assicurato in casi determinati. Anche qui la fonte è la clausola, e il perito ne documenta i presupposti di fatto come per la RC auto.
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Rivalsa e surroga: qual è la differenza?
La surroga è la successione legale dell’assicuratore nei diritti del proprio assicurato verso il terzo che ha causato il danno. L’art. 1916 c.c., comma 1, dispone che l’assicuratore che ha pagato l’indennità «è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili»4. È l’applicazione al contratto di assicurazione della surrogazione legale dell’art. 1203 c.c.5
| Cosa gestisce | Rivalsa | Surroga (art. 1916 c.c.) |
|---|---|---|
| Si esercita contro il proprio assicurato | Sì | Nocontro il terzo responsabile |
| Fonte nel contratto di polizza | Sìla clausola misura il recupero | Noopera di diritto |
| Presuppone un pagamento al terzo danneggiato | Sì | Nopagamento all’assicurato |
| Limite pari alla somma pagata | Sì | Sì |
| Esclusione di coniuge, familiari conviventi e domestici | No | Sìsalvo dolo |
Le differenze sono queste. Il debitore: nella rivalsa è l’assicurato, nella surroga il terzo responsabile. Il pagamento che la fa nascere: nella rivalsa è un risarcimento al danneggiato, nella surroga un indennizzo all’assicurato. La fonte: la rivalsa RC auto si misura sul contratto, la surroga opera per legge con il pagamento. In entrambe il recupero non supera quanto l’impresa ha pagato.
La surroga incontra limiti che la rivalsa non conosce. Il comma 2 dell’art. 1916 la esclude, salvo dolo, quando il danno è causato da figli, ascendenti, altri parenti o affini stabilmente conviventi o da domestici; il coniuge vi è stato aggiunto dalla sentenza n. 117 del 1975 della Corte costituzionale6. La sentenza n. 356 del 1991 ha escluso la surroga sulle somme dovute a titolo di danno biologico7. Il comma 3 rende l’assicurato responsabile del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Regresso tra corresponsabili e tra assicuratori
Il regresso è il recupero verso chi condivide lo stesso debito. L’art. 2055 c.c. obbliga in solido tutti i responsabili di un fatto dannoso e dà a chi ha risarcito il regresso contro gli altri «nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate»; nel dubbio le colpe si presumono uguali8. L’art. 1299 c.c. limita il regresso del condebitore in solido alla «parte di ciascuno» e ripartisce tra gli altri la quota dell’insolvente9.
L’assicuratore RC che paga per intero il danneggiato per conto del proprio assicurato corresponsabile non agisce contro l’assicurato. Secondo l’orientamento prevalente fa valere, per surrogazione, il regresso che spetta all’assicurato verso gli altri responsabili (art. 1916 c.c. o, secondo altra lettura, art. 1203, n. 3, c.c.).
Esempio
Un danno a terzi di 20.000 euro è causato da due conducenti, con colpe accertate al 70% e al 30%. L’impresa del primo paga al danneggiato l’intero importo, come la solidarietà le impone. Verso il secondo responsabile recupera la sua parte: 20.000 × 30% = 6.000 euro. Se le colpe non sono provate, la presunzione di colpe uguali porta il recupero a 10.000 euro.
C’è poi il regresso tra assicuratori dello stesso rischio. L’art. 1910 c.c., comma 4, dà all’assicuratore che ha pagato il regresso contro gli altri «per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti»10. Nella coassicurazione dell’art. 1911 il regresso non serve: ciascun assicuratore paga solo la propria quota11. La guida all'assicurazione presso più assicuratori sviluppa il calcolo del riparto.
Cosa deve documentare il perito per tutelare la rivalsa?
Il perito tutela la rivalsa documentando i fatti su cui si fonda la clausola invocata e il quantum effettivamente pagato. La rivalsa è un’azione dell’impresa contro il proprio cliente: l’assicurato contesterà la clausola, la prova del fatto e l’importo. Una relazione che tiene distinti clausola, fatto e importo permette di discutere ciascuno per conto suo.
- La causa del sinistro. La dinamica ricostruita con rilievi, fotografie datate e verbali dell’autorità intervenuta, con l’indicazione del conducente o dell’operatore.
- Il fatto che integra l’esclusione. L’esito degli accertamenti alcolemici, lo stato della patente, la scadenza della revisione: documenti, non dichiarazioni riportate.
- Il nesso tra esclusione e sinistro, quando la clausola lo richiede. Alcune clausole condizionano la rivalsa a un collegamento causale; il perito lo verifica sul testo e lo motiva.
- Il quantum pagato al terzo. Le voci liquidate una per una, separando danno a cose, danno alla persona e spese, perché la rivalsa non supera quanto l’impresa ha pagato.
- Le quote di responsabilità. In presenza di più responsabili, la percentuale di colpa di ciascuno, che decide il regresso.
Attenzione
Se il danno è causato da un terzo e non dall’assicurato, la pratica non è di rivalsa ma di surroga: vanno raccolte le prove della colpa altrui e verificato se il responsabile è coniuge, familiare stabilmente convivente o domestico dell’assicurato, perché il comma 2 dell’art. 1916 può precludere il recupero.
Le stesse prove servono anche quando l’impresa decide di non agire. La relazione documenta perché il recupero non è possibile, per esempio una rinuncia alla rivalsa in polizza, e consente di chiudere il fascicolo senza un costo di azione inutile.
Rivalsa o surroga: la regola per qualificare la pratica
La qualificazione si fa con due domande: a chi ha pagato l’impresa, e contro chi deve agire.
Se l’impresa ha indennizzato il proprio assicurato e agisce contro chi ha causato il danno, è surroga (art. 1916 c.c.).
Se l’impresa ha risarcito un terzo danneggiato in un caso escluso dalla polizza e agisce contro il proprio assicurato, è rivalsa (art. 144, comma 2, D.Lgs. 209/2005 e clausola di polizza).
Fonti normative
Ogni rimando nel testo porta qui, al testo ufficiale.
Fonti
-
Art. 144 D.Lgs. 209/2005, Codice delle assicurazioni private, azione diretta del danneggiato; il comma 2 vieta di opporre al danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto e riconosce la rivalsa verso l’assicurato. ↩
-
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private. ↩
-
Art. 1917 Codice Civile, Assicurazione della responsabilità civile; il comma 2 regola il pagamento diretto al terzo. ↩
-
Art. 1916 Codice Civile, Diritto di surrogazione dell’assicuratore; le parole «dagli affiliati» del comma 2 sono soppresse dal 2014. ↩
-
Art. 1203 Codice Civile, Surrogazione legale, che ha luogo di diritto anche «negli altri casi stabiliti dalla legge» (n. 5). ↩
-
Corte costituzionale, sentenza 21 maggio 1975 n. 117, illegittimo l’art. 1916, comma 2, nella parte in cui non annovera il coniuge dell’assicurato fra i soggetti protetti. ↩
-
Corte costituzionale, sentenza 18 luglio 1991 n. 356, illegittimo l’art. 1916 nella parte in cui consente all’assicuratore di avvalersi, nella surrogazione verso il terzo responsabile, anche delle somme dovute all’assicurato a titolo di danno biologico. ↩
-
Art. 2055 Codice Civile, Responsabilità solidale e regresso in proporzione alla colpa. ↩
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Art. 1299 Codice Civile, Regresso tra condebitori. ↩
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Art. 1910 Codice Civile, Assicurazione presso diversi assicuratori; il comma 4 regola il regresso tra assicuratori. ↩
-
Art. 1911 Codice Civile, Coassicurazione per quote determinate. ↩