La franchigia assicurativa è l’importo fisso, stabilito in polizza, che resta a carico dell’assicurato in ogni sinistro. Nella forma assoluta si detrae sempre dal danno indennizzabile; nella forma relativa funziona solo come soglia, e una volta superata il danno è pagato per intero. Su un danno di 1.200 euro con franchigia di 1.000 euro la differenza fra le due forme vale 1.000 euro.

Che cos’è la franchigia assicurativa e da quale norma trae forza

La franchigia è un limite convenzionale dell’indennizzo, non una figura definita dalla legge. Il codice civile non contiene un articolo che la descriva: l’assicuratore è tenuto a risarcire il danno sofferto dall’assicurato «nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto»1, e la franchigia è uno di quei limiti. Il fondamento è l’autonomia contrattuale, per cui le parti «possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge»2.

Ne discende una conseguenza pratica per il perito. Il significato di «franchigia» in una pratica non si ricava da un glossario, ma dal testo della polizza che il perito ha davanti: importo, base di calcolo, garanzie a cui si riferisce, ordine di applicazione. Due polizze incendio dello stesso mercato possono usare la parola con meccaniche diverse.

Il tratto economico distintivo è che la franchigia è un importo assoluto. La stessa franchigia di 2.000 euro pesa il 20% su un danno di 10.000 euro e l'1% su un danno di 200.000 euro: al crescere del sinistro la sua incidenza si diluisce. È questo che la separa dallo scoperto, che cresce con il danno; il confronto fra le due clausole è trattato in franchigia e scoperto: due clausole che non sono sinonimi.

Franchigia assoluta: come si calcola l’indennizzo

La franchigia assoluta si detrae dal danno indennizzabile in ogni sinistro, qualunque sia l’importo del danno. Se il danno è inferiore o uguale alla franchigia l’indennizzo è zero; se la supera, l’indennizzo è la differenza. È la forma più diffusa nelle polizze danni italiane, dalle multirischio impresa alle all risks, e nel linguaggio di polizza si trova spesso come «franchigia fissa» o semplicemente «franchigia».

La formula
Indennizzo con franchigia assolutaDanno indennizzabile−Franchigia

Se il risultato è negativo, l’indennizzo è zero. Danno 12.000 euro, franchigia 1.000 euro: indennizzo 11.000 euro. Danno 800 euro: indennizzo zero.

Su un danno di 12.000 euro con franchigia assoluta di 1.000 euro l’indennizzo è di 11.000 euro. Su un danno di 800 euro l’indennizzo è zero, e l’intero danno resta all’assicurato. Su un danno di 1.200 euro l’indennizzo è di 200 euro.

La parola chiave è indennizzabile. La franchigia non si detrae dal danno materiale accertato in sopralluogo, ma dal danno che residua dopo l’applicazione dei criteri di stima di polizza: degrado per vetustà, valore a nuovo o allo stato d’uso, eventuali esclusioni di singole voci. Detrarla dal danno lordo e poi applicare il degrado produce un numero diverso, e di norma sbagliato rispetto al testo contrattuale.

Franchigia relativa: la soglia che si supera una sola volta

La franchigia relativa, detta anche semplice, opera come soglia di attivazione: se il danno non la supera l’assicuratore non paga nulla, se la supera paga il danno per intero, senza detrazione. La meccanica è tutto o niente.

La formula
Indennizzo con franchigia relativaZero se Danno ≤ Franchigia; Danno se Danno > Franchigia

Franchigia relativa 1.000 euro: danno 800 euro, indennizzo zero; danno 1.200 euro, indennizzo 1.200 euro.

Con una franchigia relativa di 1.000 euro, un danno di 800 euro non è indennizzato. Un danno di 1.200 euro è indennizzato per 1.200 euro, mentre con la franchigia assoluta dello stesso importo sarebbe indennizzato per 200 euro. La differenza fra le due forme, per ogni danno sopra la soglia, è sempre pari all’intera franchigia: 1.000 euro.

Il salto attorno alla soglia è il punto da presidiare in perizia. Un danno stimato in 990 euro vale zero, uno stimato in 1.010 euro vale 1.010 euro: 20 euro di stima spostano 1.010 euro di indennizzo. Con una franchigia relativa il perito motiva con particolare cura le voci che portano il danno sopra o sotto la soglia, perché ogni voce marginale diventa decisiva e sarà la prima a essere contestata.

La forma relativa è oggi meno frequente nei rami danni, ma compare ancora in alcune garanzie accessorie e in formulari datati. Il nome non basta: se la clausola dice «franchigia relativa» ma descrive una detrazione, prevale la formula descritta.

Franchigia per sinistro, per evento o aggregata

La base della franchigia dice su quale grandezza la si conta, e la polizza la indica in modo espresso. Le basi più comuni sono quattro:

  • per sinistro: si applica a ogni sinistro denunciato;
  • per evento: un unico evento (una grandinata, un’alluvione) che colpisce più ubicazioni o più partite subisce una sola franchigia, se la polizza lo prevede;
  • per partita o per garanzia: fabbricato, macchinari e merci, oppure eventi atmosferici e furto, con importi diversi;
  • aggregata: una franchigia riferita all’intero periodo assicurativo, che si consuma sinistro dopo sinistro.

Nelle polizze trasporti merci la base può essere la singola spedizione o il singolo mezzo: il perito la legge nelle condizioni particolari, non la presume.

Un esempio di franchigia aggregata

Una polizza all risks prevede una franchigia aggregata annua di 5.000 euro. Nell’anno si verificano tre sinistri con danno indennizzabile di 2.000, 4.000 e 6.000 euro, per un totale di 12.000 euro. Il primo sinistro resta per intero all’assicurato e consuma 2.000 euro della franchigia, che scende a 3.000 euro. Sul secondo l’assicuratore paga 4.000 meno 3.000, cioè 1.000 euro, e l’aggregato si esaurisce. Il terzo è pagato per intero: 6.000 euro. L’assicurato trattiene 5.000 euro e incassa 7.000 euro.

Con una franchigia assoluta di 1.000 euro per sinistro, gli stessi tre danni producono indennizzi di 1.000, 3.000 e 5.000 euro: 9.000 euro incassati, 3.000 trattenuti. Per il perito l’aggregato richiede un dato in più: lo storico dei sinistri liquidati nel periodo, da chiedere alla compagnia prima di chiudere il computo.

Franchigia e regola proporzionale: quale si applica prima

La regola proporzionale riduce l’indennizzo quando la somma assicurata copre solo una parte del valore che la cosa aveva al tempo del sinistro: l’assicuratore risponde «in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto»3. Quando nello stesso computo opera anche una franchigia, l’ordine dei due passaggi cambia il risultato.

Un capannone ha un valore a nuovo di 500.000 euro ed è assicurato per 400.000 euro: il rapporto è 0,8. Il danno indennizzabile è di 50.000 euro e la franchigia assoluta è di 2.500 euro.

La formula
Proporzionale prima, franchigia dopo(50.000×0,8)−2.500=37.500 euro

Con l’ordine inverso: (50.000 − 2.500) × 0,8 = 38.000 euro.

Applicando prima la proporzionale, l’indennizzo è 40.000 meno 2.500, cioè 37.500 euro. Applicando prima la franchigia, il danno scende a 47.500 euro e la proporzione porta l’indennizzo a 38.000 euro. La differenza, 500 euro, è esattamente la quota di franchigia (2.500 × 0,2) che l’ordine inverso fa ricadere sull’assicuratore: proporzionare dopo la franchigia riduce anche la franchigia, a vantaggio dell’assicurato.

Molte condizioni generali stabiliscono che la franchigia si detrae dall’indennizzo già determinato secondo la regola proporzionale. È prassi contrattuale, non una regola di legge: il perito trascrive la clausola e applica l’ordine scritto. Il meccanismo della proporzione è sviluppato in soprassicurazione e sottoassicurazione.

Franchigia, scoperto e limite di indennizzo nello stesso computo

Il limite di indennizzo è l’importo massimo che l’assicuratore paga per sinistro, per garanzia o per anno; il massimale svolge la stessa funzione nelle polizze di responsabilità civile. Anche questo è un limite stabilito dal contratto ai sensi dell’art. 1905 c.c.1, e la sua posizione rispetto alla franchigia va letta nel testo.

Un danno indennizzabile di 120.000 euro ricade in una garanzia con limite di indennizzo di 100.000 euro e franchigia assoluta di 5.000 euro. Se la franchigia si detrae dal danno e il limite si applica dopo, l’indennizzo è il minore fra 115.000 e 100.000 euro, cioè 100.000 euro. Se il limite si applica prima e la franchigia dopo, l’indennizzo è 100.000 meno 5.000, cioè 95.000 euro. Lo stesso sinistro vale 5.000 euro di più o di meno secondo la sequenza.

Quando la polizza prevede anche uno scoperto con un minimo in euro, quel minimo svolge di fatto la funzione di franchigia per i danni piccoli. La relazione espone quindi ogni passaggio che la polizza prevede (danno indennizzabile, regola proporzionale, scoperto con minimo e massimo, franchigia, limite di indennizzo) nell’ordine che la polizza stabilisce, non in un ordine standard. Il rapporto fra somma assicurata, massimale e valore è chiarito in massimale, somma assicurata e valore assicurabile.

La franchigia non è un numero da sottrarre in fondo al calcolo: è un passaggio che ha un posto preciso nella sequenza, e quel posto lo stabilisce la polizza.

La franchigia richiede la doppia firma dell’art. 1341 c.c.?

Secondo l’orientamento prevalente la franchigia non è una clausola vessatoria. Il secondo comma dell’art. 1341 c.c. priva di effetto, se non specificamente approvate per iscritto, le condizioni generali che stabiliscono a favore del predisponente «limitazioni di responsabilità» e le altre clausole elencate4. La regola vale anche per i contratti conclusi mediante moduli o formulari, per il rinvio del secondo comma dell’art. 1342 c.c.5

La franchigia però non limita la responsabilità dell’assicuratore per un suo inadempimento: fissa la quota di danno che resta all’assicurato e quindi concorre a definire l’oggetto del contratto. Per questo la giurisprudenza la tratta di regola come clausola delimitativa del rischio, sottratta alla doppia sottoscrizione, ma la qualificazione dipende dal testo della singola clausola.

La posizione e i suoi limiti sono discussi in clausole vessatorie in polizza e art. 1341. Il perito non decide la validità della clausola: la applica come scritta e segnala alle parti un testo ambiguo.

Cosa verificare prima di applicare la franchigia

Prima di portare qualsiasi franchigia nel computo, il perito controlla sulla polizza tre punti e ne lascia traccia in relazione.

  1. Natura e formula della clausola. Verificare che l’importo sia fisso, in euro o in percentuale della somma assicurata, e non una percentuale del danno, che è uno scoperto; che la forma sia assoluta o relativa secondo la meccanica descritta e non solo secondo il nome, e trascrivere il testo in relazione.
  2. Base e perimetro. Verificare se la franchigia vale per sinistro, per evento, per partita, per garanzia o in aggregato, e se la garanzia colpita ha un importo specifico; per l’aggregato, chiedere lo storico dei sinistri del periodo.
  3. Posizione nella sequenza. Verificare dove la polizza colloca la franchigia rispetto a regola proporzionale, scoperto e limite di indennizzo; se il testo tace, esporre in relazione i risultati dei due ordini e lasciare la scelta alle parti.

Solo dopo questi tre controlli il numero della franchigia entra nel computo, con la riga di calcolo che lo mostra.

Fonti normative

Ogni rimando nel testo porta qui, al testo ufficiale.

Fonti

  1. Art. 1905 Codice Civile, Limiti del risarcimento. Primo comma: l’assicuratore risarcisce il danno sofferto in conseguenza del sinistro nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto. ↩ ↩2

  2. Art. 1322 Codice Civile, Autonomia contrattuale. Primo comma: le parti determinano liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. ↩

  3. Art. 1907 Codice Civile, Assicurazione parziale. Regola proporzionale, derogabile per patto contrario. ↩

  4. Art. 1341 Codice Civile, Condizioni generali di contratto. Secondo comma: specifica approvazione per iscritto delle clausole elencate. ↩

  5. Art. 1342 Codice Civile, Contratto concluso mediante moduli o formulari. Secondo comma: rinvio al secondo comma dell’art. 1341. ↩