L’assicurazione catastrofale obbligatoria impone alle imprese tenute all’iscrizione nel registro delle imprese di assicurare terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature contro sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni1. Per il perito l’obbligo incide su quale evento ha causato il danno, su quale valore si stima il bene e su quale scoperto la legge consente di dedurre. Il quadro che segue è aggiornato al 9 ottobre 2026.
In breve
- L’assicurazione catastrofale obbligatoria nasce dall’art. 1, commi 101-111, della legge 30 dicembre 2023 n. 213; il regolamento attuativo è il D.M. 30 gennaio 2025 n. 18.
- Gli eventi obbligatori sono cinque: sisma, alluvione, frana, inondazione, esondazione. Le prosecuzioni e le scosse entro 72 ore valgono come un singolo evento.
- La base di stima è il valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili e il costo di rimpiazzo per i beni mobili.
- Lo scoperto non supera il 15% del danno fino a 30 milioni di euro di somma assicurata; oltre, e per le grandi imprese, è libero.
Chi deve stipulare l’assicurazione catastrofale obbligatoria e da quando
Il comma 101 obbliga le imprese con sede legale in Italia e le imprese estere con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., a stipulare la copertura1. Il comma 111 esclude le imprese agricole dell’art. 2135 c.c., che restano nel regime della legge n. 234 del 2021.
Il termine iniziale del 31 dicembre 2024, poi differito al 31 marzo 2025, vale oggi solo per le grandi imprese. Il D.L. 31 marzo 2025 n. 39 lo ha differito al 1° ottobre 2025 per le medie imprese e al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese, entrambe definite secondo la raccomandazione 2003/361/CE2. L’art. 16, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2025 n. 200 ha poi prorogato al 31 marzo 2026 il termine per le piccole e microimprese della somministrazione di alimenti e bevande e per le imprese turistico-ricettive3.
Per il perito la data conta: prima del termine applicabile a quell’impresa l’obbligo non opera ancora. Per le polizze già in essere l’adeguamento alla legge decorre dal primo rinnovo o quietanzamento utile (art. 11, comma 2, del D.M. n. 18/2025)4.
Quali beni rientrano nell’obbligo
L’oggetto della copertura sono i beni dell’art. 2424 c.c., Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), cioè terreni e fabbricati, impianti e macchinario, attrezzature industriali e commerciali. L’art. 1 del D.M. n. 18/2025 li definisce uno per uno, e la definizione di fabbricato include fondazioni, opere interrate, impianti fissi, ascensori, recinzioni e fognature4.
Il D.L. 155/2024 ha precisato che contano i beni «a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa», esclusi quelli già assistiti da analoga copertura, anche se stipulata da un soggetto diverso dall’imprenditore5. Se l’imprenditore assicura un bene di terzi e lo comunica al proprietario, l’indennizzo spetta al proprietario, che deve usarlo per il ripristino.
Restano fuori le rimanenze di magazzino: merci, semilavorati e materie prime non sono nella voce B-II. Il perito che trova scorte danneggiate dall’alluvione le stima secondo la polizza, non secondo l’obbligo di legge.
Quali eventi definisce il decreto
L’art. 3 del D.M. n. 18/2025 dà le definizioni che il perito applica al sinistro4.
- Alluvione, inondazione ed esondazione sono la fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto di sedimenti, dalle sponde di corsi d’acqua, bacini, laghi, argini e reti di drenaggio artificiale, purché derivante da eventi atmosferici naturali.
- Sisma è il sommovimento brusco della crosta terrestre per cause endogene, a condizione che i beni si trovino in un’area indicata tra quelle interessate dai provvedimenti delle autorità competenti, con localizzazione dell’epicentro da parte della Rete sismica nazionale dell’INGV.
- Frana è il movimento, lo scivolamento o il distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante sotto l’azione della gravità.
Per alluvione, inondazione, esondazione e frana le prosecuzioni entro settantadue ore dalla prima manifestazione costituiscono un singolo evento; per il sisma le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono un singolo sinistro. La regola decide quanti scoperti si applicano quando due ondate di piena colpiscono lo stesso stabilimento a un giorno di distanza.
Quali limiti la legge pone a scoperti e massimali
Il comma 104 stabilisce che il contratto preveda «un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno» e premi proporzionali al rischio1. Il D.M. articola il tetto per fasce4.
- Fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, considerate tutte le ubicazioni, lo scoperto a carico dell’assicurato non supera il 15% del danno indennizzabile (art. 6, comma 1).
- Oltre 30 milioni, e per le grandi imprese con fatturato superiore a 150 milioni e almeno 500 dipendenti, la quota a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione (art. 6, comma 2).
- Il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata fino a 1 milione di euro, e non inferiore al 70% della somma assicurata tra 1 e 30 milioni (art. 7, comma 1).
Il D.M. definisce la franchigia come importo fisso «calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata». Una franchigia percentuale sulla somma assicurata può superare il 15% di un danno modesto: la norma non indica la conseguenza della clausola difforme, e il perito la segnala senza risolverla. Le differenze tecniche fra i due istituti sono trattate nella guida su franchigia e scoperto.
Cosa rischia l’impresa che non si assicura
La legge non prevede una sanzione pecuniaria a carico dell’impresa inadempiente. Il comma 102 dispone che dell’inadempimento «si deve tener conto» nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, anche quelle previste per eventi calamitosi1. Per le medie e piccole imprese la regola decorre dalla data in cui sorge l’obbligo; per le grandi imprese, dopo novanta giorni da quella data2.
La sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 euro del comma 107 colpisce un altro soggetto: l’impresa di assicurazione che rifiuta o elude l’obbligo a contrarre. L’IVASS la irroga per violazione dell’obbligo a contrarre del comma 106.
Il comma 106 contiene anche la regola edilizia che il perito incontra sul campo. L’assicuratore assicura solo immobili costruiti o ampliati con valido titolo edilizio, o ultimati quando il titolo non era obbligatorio; sono assicurabili anche gli immobili oggetto di sanatoria o con un procedimento di sanatoria o condono in corso. Per gli immobili non assicurabili non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione finanziaria a valere su risorse pubbliche. L’art. 1, comma 2, del D.M., anteriore alla modifica del comma 106, esclude dalla copertura i beni gravati da abuso edilizio: con una sanatoria in corso il perito documenta lo stato del procedimento e segnala il punto, senza escludere il bene d’ufficio.
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Come si attribuisce il danno all’evento
La copertura riguarda i danni direttamente cagionati dall’evento. Il nesso causale è quindi la prima questione della perizia, prima di qualsiasi stima.
Sul sisma il perito separa il danno prodotto dalla scossa dal degrado preesistente: lesioni stabilizzate, fessurazioni con bordi ossidati o sporchi, cedimenti fondali in corso da anni. Il confronto con documentazione fotografica anteriore all’evento, quando esiste, è la prova più solida. Serve inoltre verificare che l’ubicazione rientri nell’area individuata dai provvedimenti delle autorità, perché il decreto lo pone come condizione della definizione.
Sull’acqua la distinzione è più sottile. L’allagamento da esondazione o dal rigurgito di una rete di drenaggio, causato da un evento atmosferico naturale, rientra nella definizione. La rottura di una tubazione interna, l’infiltrazione dal tetto o l’allagamento da guasto di un impianto no. Il D.M. esclude inoltre i danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo (art. 1, comma 3)4.
Su quale valore si stima il bene
Il D.L. 39/2025 ha aggiunto al comma 101 la regola di valore: per la determinazione dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile, il costo di rimpiazzo dei beni mobili o il costo di ripristino del terreno2. Il D.M. definisce il valore di ricostruzione come l’importo per ricostruire a nuovo il fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.
La regola fissa il valore da assicurare, non dice se l’indennizzo del danno parziale sconti il degrado. Quella risposta sta nel testo di polizza. Il metodo di stima del fabbricato resta il computo metrico sul costo di riedificazione, come descritto nell’analisi su valore di ricostruzione e valore di mercato.
Sulla sottoassicurazione il decreto prende posizione solo per i terreni, assicurati a primo rischio assoluto fino al limite di indennizzo (art. 7, comma 3). Per fabbricati e beni mobili vale l’art. 1907 c.c., con la regola proporzionale «a meno che non sia diversamente convenuto»6. La lettura della forma di garanzia segue lo schema illustrato nella guida su primo rischio assoluto e valore intero.
Come si applica lo scoperto alla cifra
Il D.M. misura lo scoperto sul danno indennizzabile. L’ordine fra proporzionale, scoperto e limite di indennizzo lo fissa la polizza; l’esempio segue la sequenza più comune.
Esempio
Piccola impresa, capannone con valore di ricostruzione a nuovo di 1.800.000 euro, assicurato per lo stesso importo. Un’esondazione causa un danno indennizzabile di 400.000 euro. La polizza prevede lo scoperto massimo consentito, il 15%: restano a carico dell’assicurato 60.000 euro e l’indennizzo è di 340.000 euro. Il limite di indennizzo, non inferiore al 70% della somma assicurata, vale almeno 1.260.000 euro e non incide.
Scoperto massimo per somma assicurata fino a 30 milioni (D.M. n. 18/2025, art. 6)
Se la stessa impresa avesse assicurato il capannone per 1.200.000 euro e la polizza applicasse la proporzionale, il danno indennizzabile scenderebbe a 266.667 euro (400.000 × 1.200.000 ÷ 1.800.000). Lo scoperto del 15% vale allora 40.000 euro e l’indennizzo 226.667 euro.
Più polizze sullo stesso bene
Il caso ricorre spesso: l’impresa conduce in locazione un capannone che il proprietario ha già assicurato contro gli eventi naturali, oppure ha una polizza all risks con estensione catastrofale e una seconda polizza stipulata per adempiere all’obbligo. Il D.L. 155/2024 esclude dall’obbligo i beni già assistiti da analoga copertura, ma non vieta la seconda polizza5.
Quando le polizze coesistono si applica l’art. 1910 c.c. L’assicurato deve dare avviso del sinistro a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e può chiedere a ciascuno l’indennità dovuta dal rispettivo contratto, purché il totale non superi il danno7. L’assicuratore che paga ha diritto di regresso pro quota verso gli altri.
Il perito calcola quindi l’indennità secondo ciascun contratto, con il suo scoperto e il suo limite, e verifica che la somma non ecceda il danno accertato. Scoperti diversi nelle due polizze producono quote diverse, non un unico scoperto «medio».
Quali documenti raccoglie il perito
L’avviso di sinistro segue la regola generale dell’art. 1913 c.c., tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza, salvo diversa clausola8. Sul posto, la documentazione deve provare evento, data e ubicazione.
- Acquisire il provvedimento dell’autorità competente che individua l’area colpita e verificare che l’ubicazione assicurata vi rientri.
- Per il sisma, annotare data, ora ed epicentro dalla localizzazione della Rete sismica nazionale dell’INGV.
- Registrare data e ora della prima manifestazione dell’evento, per applicare la finestra di settantadue ore.
- Geolocalizzare le fotografie e indicare le coordinate dell’ubicazione nel verbale.
- Raccogliere titolo edilizio, eventuali sanatorie e le schede di bilancio dei beni della voce B-II.
- Elencare tutte le polizze in essere sui beni, comprese quelle del proprietario se l’impresa è conduttrice.
Cosa resta alla polizza
Nel sinistro la legge governa cinque elementi: gli eventi e la loro definizione, la regola delle settantadue ore, la base di valore dei beni della voce B-II, il tetto dello scoperto fino a 30 milioni di somma assicurata e i limiti di indennizzo. Su questi punti il perito misura la polizza contro la norma e segnala le clausole che se ne discostano.
Tutto il resto è testo contrattuale: la deduzione del degrado nel danno parziale, la proporzionale per fabbricati e beni mobili, le scorte, le spese di demolizione del fabbricato e le coperture oltre i 30 milioni o per le grandi imprese. Lì la perizia applica le condizioni di polizza e il codice civile, come per ogni altro sinistro danni.
Fonti normative
Ogni rimando nel testo porta qui, al testo ufficiale.
Fonti
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Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101-111. Testo vigente consultato su Normattiva il 9 ottobre 2026, con le note di aggiornamento sulle proroghe per settore. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
D.L. 31 marzo 2025, n. 39, art. 1. Convertito dalla L. 27 maggio 2025, n. 78: termini per dimensione d’impresa, regola di valore del comma 101, esenzione dai limiti del comma 104 per le grandi imprese. ↩ ↩2 ↩3
-
D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, art. 16, comma 2. Proroga al 31 marzo 2026 del termine per le piccole e microimprese della somministrazione di alimenti e bevande e per le imprese turistico-ricettive. ↩
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D.M. 30 gennaio 2025, n. 18. Regolamento MEF-MIMIT sugli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali, G.U. n. 48 del 27 febbraio 2025; artt. 1, 3, 6 e 7. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, art. 1-bis, comma 2. Beni a qualsiasi titolo impiegati nell’impresa e beni di terzi. ↩ ↩2
-
Art. 1907 Codice Civile. Assicurazione parziale e regola proporzionale, salvo patto contrario. ↩
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Art. 1910 Codice Civile. Assicurazione presso diversi assicuratori: avviso a tutti, indennità entro il danno, regresso pro quota. ↩
-
Art. 1913 Codice Civile. Avviso all’assicuratore in caso di sinistro entro tre giorni. ↩