La differenza tra indennizzo e risarcimento sta nella fonte dell’obbligo e quindi nel modo di calcolarlo. Il risarcimento è dovuto da chi ha causato il danno con un fatto illecito o con un inadempimento, e copre perdita subita e mancato guadagno. L’indennizzo è dovuto dall’assicuratore in forza del contratto, e copre il danno sofferto solo nei limiti della polizza.
In breve
- Il risarcimento nasce dal fatto illecito (art. 2043 c.c.) o dall’inadempimento (art. 1218 c.c.) e si misura con l’art. 1223: danno emergente più lucro cessante, se conseguenze immediate e dirette.
- L’indennizzo nasce dal contratto (art. 1882 c.c.) e si misura con la polizza entro gli artt. 1905, 1907 e 1908: il profitto sperato entra solo se pattuito in modo espresso.
- Franchigie, scoperti, massimali e regola proporzionale riducono l’indennizzo, non il risarcimento dovuto dal responsabile.
- Per questa differenza tra indennizzo e risarcimento, lo stesso sinistro produce due cifre diverse: nell’esempio dell’articolo, 120.000 euro di risarcimento e 81.500 euro di indennizzo.
Qual è la differenza tra indennizzo e risarcimento?
Il risarcimento è la conseguenza di una responsabilità. L’art. 2043 c.c., rubricato «Risarcimento per fatto illecito», dispone che «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»1. L’art. 1218 c.c., rubricato «Responsabilità del debitore», obbliga al risarcimento il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, «se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile»2.
L’indennizzo è invece la prestazione promessa in un contratto. L’art. 1882 c.c. definisce l’assicurazione come il contratto con cui l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, «si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro»3. L’assicuratore paga senza aver causato nulla: paga perché il sinistro rientra nel rischio coperto.
Il codice non è rigoroso nel lessico. L’art. 1905 parla di «risarcire» anche per l’assicuratore, e l’art. 1917 chiama «indennità» il pagamento al terzo. Per il perito conta la fonte, non la parola: da essa dipendono le regole di calcolo.
Come si calcola il risarcimento del danno
Il risarcimento si misura con l’art. 1223 c.c., che ha un solo comma: il risarcimento «deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta»4. La norma è scritta per l’inadempimento, ma vale anche per l’illecito per il rinvio dell’art. 2056 c.c.5
Ne derivano due regole di stima. La prima è di composizione: il danno patrimoniale comprende il danno emergente, cioè il valore perduto, e il lucro cessante, cioè il guadagno che il danneggiato non realizza. La seconda è di selezione: entra nel conteggio solo la conseguenza che supera il filtro del nesso causale. Il metodo voce per voce è descritto nell’articolo sull’art. 1223 c.c. e il nesso causale.
Il risarcimento non ha i limiti di polizza. Non conosce somma assicurata, franchigia o regola proporzionale: il responsabile risponde dell’intero danno che supera il filtro causale, con il suo patrimonio. I limiti sono legali, come il concorso del danneggiato dell’art. 12276, la prevedibilità dell’art. 12257 per il solo inadempimento non doloso e i limiti propri di alcuni contratti come il trasporto, oppure pattizi nella sola responsabilità contrattuale, entro i confini che la legge pone alle clausole di esonero.
Come si calcola l’indennizzo assicurativo
L’indennizzo si misura con la polizza, entro le norme del codice sull’assicurazione contro i danni. L’art. 1905 c.c., rubricato «Limiti del risarcimento», dispone al primo comma che l’assicuratore è tenuto a risarcire, «nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro». Il secondo comma aggiunge che l’assicuratore «risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato»8.
Tre regole fissano il resto del calcolo:
- Valore della cosa. Per l’art. 1908, primo comma, c.c., nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro; il secondo comma consente una stima accettata per iscritto dalle parti alla conclusione del contratto9.
- Regola proporzionale. Per l’art. 1907 c.c., se l’assicurazione copre solo una parte del valore della cosa al tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione, «a meno che non sia diversamente convenuto»10.
- Limiti di polizza. Somma assicurata, massimale, franchigia e scoperto sono clausole del contratto e riducono la cifra dopo la stima del danno.
La logica comune è il divieto di arricchimento, trattato nell’articolo sul principio indennitario. Il trattamento separato delle due voci di danno in polizza è nell’articolo su danno emergente e lucro cessante nell’indennizzo.
| Cosa gestisce | Risarcimento | Indennizzo |
|---|---|---|
| Fonte nel fatto illecito o nell’inadempimento | Sì | Nofonte nel contratto |
| Presuppone una responsabilità di chi paga | Sì | Nobasta il sinistro coperto |
| Comprende il lucro cessante | Sìse conseguenza immediata e diretta | Nosolo se pattuito in modo espresso (art. 1905, secondo comma) |
| Limitato da somma assicurata e massimale | No | Sì |
| Ridotto da franchigie e scoperti | No | Sì |
| Soggetto alla regola proporzionale | No | Sìsalvo patto contrario |
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Quando l’indennizzo si misura su un risarcimento: la polizza RC
Nell’assicurazione della responsabilità civile le due obbligazioni si sovrappongono. L’art. 1917, primo comma, c.c. dispone che l’assicuratore «è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto», ed esclude i danni derivanti da fatti dolosi11.
La prestazione dell’assicuratore resta un indennizzo, ma la sua misura è un risarcimento. Il perito RC fa quindi due calcoli in sequenza. Prima stima il danno che l’assicurato deve al terzo con le regole degli artt. 1223 e seguenti, compreso il lucro cessante che supera il filtro causale. Poi applica a quella cifra massimale, franchigia, scoperto ed esclusioni della polizza RC.
Il secondo comma dell’art. 1917 consente all’assicuratore, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo «l’indennità dovuta», e lo obbliga al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede. Il terzo comma pone a carico dell’assicuratore le spese di resistenza alla lite nei limiti del quarto della somma assicurata. Le spese di resistenza entrano nel conto dell’indennizzo RC e non nel risarcimento dovuto al terzo; il pagamento diretto è solo un modo di pagare.
La surroga: dall’indennizzo pagato al risarcimento dovuto
La surroga collega le due cifre quando il danno ha un responsabile. L’art. 1916, primo comma, c.c. dispone che l’assicuratore che ha pagato l’indennità «è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili»12.
La norma usa due grandezze diverse. Il credito verso il responsabile è un risarcimento e si misura con l’art. 1223. L’assicuratore vi subentra solo fino all’indennizzo pagato. Se il risarcimento supera l’indennizzo, la differenza resta all’assicurato, che la chiede in proprio al responsabile. Se l’indennizzo è inferiore per effetto della proporzionale, della franchigia o dell’assenza della garanzia sul lucro cessante, la quota scoperta non si perde: cambia solo il soggetto che la può chiedere.
Per questo il perito che lavora per l’assicuratore danni stima anche il risarcimento quando c’è un terzo responsabile. La relazione indica la cifra indennizzata, la cifra risarcibile e la loro differenza. Presupposti, esclusioni del secondo comma e documentazione della rivalsa sono trattati nell’articolo sulla surroga dell’assicuratore.
«Indennizzo» fuori dal contratto di assicurazione
La parola indennizzo indica, anche fuori dall’assicurazione, una somma dovuta senza illecito. L’art. 42, terzo comma, della Costituzione dispone che la proprietà privata può essere, «nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale»13. L’espropriazione è un atto lecito: l’indennità di esproprio non risarcisce un danno ingiusto, compensa un sacrificio imposto dalla legge, ed è un tema estimativo distinto da quello assicurativo.
Il caso opposto è l’«indennizzo diretto» della RC auto. L’espressione è d’uso comune, ma l’art. 149 del Codice delle assicurazioni private ha la rubrica «Procedura di risarcimento diretto». Il terzo comma dispone che l’impresa del danneggiato, ricevuta la richiesta, «è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime»14.
Il danneggiato riceve quindi un risarcimento, misurato con le regole della responsabilità civile, anche se lo paga la sua compagnia. Franchigie e scoperti della sua polizza non lo riducono, perché non è la sua polizza a fondare il pagamento.
Un sinistro, due cifre: il calcolo a confronto
Esempio
Un’impresa confinante esegue lavori di saldatura senza le cautele dovute e provoca un incendio nel magazzino di un distributore. Il distributore ha una polizza incendio; l’impresa confinante ha una polizza RC verso terzi. Il fatto è un illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Il perito accerta quattro voci. Le scaffalature distrutte valevano 30.000 euro al tempo del sinistro. La merce distrutta vale 70.000 euro a costo d’acquisto, su un magazzino del valore complessivo di 80.000 euro. Lo sgombero dei residui costa 5.000 euro. Il fermo delle vendite per 25 giorni produce un margine perso documentato di 15.000 euro.
La polizza incendio del distributore assicura le scaffalature per il loro intero valore e la merce per 56.000 euro, cioè il 70% del valore di 80.000 euro. Comprende le spese di sgombero entro un limite che le assorbe, prevede una franchigia di 2.500 euro per sinistro e non comprende la garanzia per interruzione di esercizio. La merce si indennizza quindi al 70%: 70.000 × 0,70 = 49.000 euro.
| Voce | Risarcimento (artt. 2043 e 1223 c.c.) | Indennizzo (polizza incendio) |
|---|---|---|
| Scaffalature, valore al tempo del sinistro | 30.000 € | 30.000 € |
| Merce, a costo d’acquisto | 70.000 € | 49.000 € (proporzionale 70%) |
| Sgombero dei residui | 5.000 € | 5.000 € |
| Margine perso in 25 giorni di fermo | 15.000 € | 0 € (garanzia non prestata) |
| Franchigia | 0 € | − 2.500 € |
| Totale | 120.000 € | 81.500 € |
La differenza di 38.500 euro ha tre cause, tutte contrattuali: 21.000 euro di proporzionale sulla merce, 15.000 euro di lucro cessante non assicurato, 2.500 euro di franchigia. L’assicuratore incendio paga 81.500 euro e si surroga per 81.500 euro verso l’impresa confinante. Il distributore chiede in proprio i restanti 38.500 euro. L’assicuratore RC dell’impresa confinante tiene indenne il proprio assicurato dei 120.000 euro dovuti, entro il massimale e al netto della franchigia RC, che resta a carico dell’impresa.
Nella perizia RC e nella relazione di rivalsa va la cifra di 120.000 euro; nella perizia per l’assicuratore incendio del distributore va la cifra di 81.500 euro.
Fonti normative
Ogni rimando nel testo porta qui, al testo ufficiale.
Fonti
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Art. 2043 Codice Civile, Risarcimento per fatto illecito: il fatto doloso o colposo che cagiona un danno ingiusto obbliga al risarcimento. ↩
-
Art. 1218 Codice Civile, Responsabilità del debitore: risarcimento per inesatta esecuzione della prestazione, salvo impossibilità per causa non imputabile. ↩
-
Art. 1882 Codice Civile, Nozione: l’assicuratore si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno prodotto da un sinistro. ↩
-
Art. 1223 Codice Civile, Risarcimento del danno: perdita subita e mancato guadagno, in quanto conseguenza immediata e diretta. ↩
-
Art. 2056 Codice Civile, Valutazione dei danni: rinvio agli articoli 1223, 1226 e 1227 per il fatto illecito. ↩
-
Art. 1227 Codice Civile, Concorso del fatto colposo del creditore: riduzione per concorso di colpa (primo comma); esclusione dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza (secondo comma). ↩
-
Art. 1225 Codice Civile, Prevedibilità del danno: limite al danno prevedibile quando sorge l’obbligazione, salvo dolo del debitore. ↩
-
Art. 1905 Codice Civile, Limiti del risarcimento: danno sofferto nei modi e nei limiti del contratto (primo comma); profitto sperato solo con obbligo espresso (secondo comma). ↩
-
Art. 1908 Codice Civile, Valore della cosa assicurata: valore al tempo del sinistro (primo comma); stima accettata per iscritto (secondo comma). ↩
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Art. 1907 Codice Civile, Assicurazione parziale: risposta in proporzione della parte di valore assicurata, salvo patto contrario. ↩
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Art. 1917 Codice Civile, Assicurazione della responsabilità civile: obbligo di tenere indenne l’assicurato (primo comma); pagamento diretto al terzo (secondo comma); spese di resistenza (terzo comma). ↩
-
Art. 1916 Codice Civile, Diritto di surrogazione dell’assicuratore: fino alla concorrenza dell’indennità pagata, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. ↩
-
Art. 42 Costituzione, espropriazione della proprietà privata per motivi d’interesse generale, salvo indennizzo (terzo comma). ↩
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Art. 149 D.Lgs. 209/2005, Procedura di risarcimento diretto: l’impresa del danneggiato liquida per conto dell’impresa del veicolo responsabile (terzo comma). ↩